CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 luglio 2020, n. 16381
Imposta di registro – Registrazione a debito di una sentenza – Vincolo temporale di decadenza di cui all’art. 76, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – Incompatibilità – Applicabilità del termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 78, d.P.R. n. 131 del 1986
Fatti di causa
La società B.B.V. S.r.L. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 3/24/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento e liquidazione con il quale era stato richiesto il pagamento della tassa di registro sulla sentenza della Corte di Appello di Napoli depositata il 12.2.2008 avente ad oggetto il trasferimento di immobili tra la ricorrente e F.B., L.B. e E.M.,
La CTR, in particolare, aveva affermato che era mancata la prova dell’adempimento, a cura del Cancelliere, circa la trasmissione, nel termine di gg. 5 successivi al deposito, della sentenza e della scrittura di cui era stata omessa la registrazione, con conseguente mancato decorso del termine decadenziale alla data di notifica dell’atto impositivo il 20.5.2011.
I Giudici di appello avevano inoltre ritenuto che l’atto fosse congruamente motivato con riferimento al contenuto della sentenza costitutiva di trasferimento della proprietà di cinque immobili, da ritenersi conosciuta dalle parti, e che, in assenza di dichiarazione di valore di cui erano onerate le parti, l’Ufficio finanziario avesse correttamente determinato l’imponibile sulla base del valore di commercio dei beni, secondo criteri di calcolo derivanti direttamente dalla normativa vigente.
L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.
Ragioni della decisione
1.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione e/o erronea applicazione delle norme del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 ed in particolare degli artt. 10, comma 1, lettera c), 13, 15, 67, 76. Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», lamentando in particolare che la sentenza della Corte d’Appello di Napoli era stata tempestivamente trasmessa all’Agenzia delle entrate, come attestato dalla documentazione prodotta in atti, con conseguente decorso del termine decadenziale di cui all’art. 76 DPR n. 131/1986 rispetto alla data di notifica dell’atto impositivo (20.5.2011).
1.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia, in rubrica, << violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2964-2966 e seg. c.c. e 76 D.P.R. 131/1986. Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», lamentando l’omesso rilievo, da parte della CTR, del decorso del termine decadenziale.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 43, 51 e 52 del D.P.R. n. 131/1986 e art. 7 Legge 27/2/2000 n. 212. Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», lamentando la ricorrente che la CTR avesse respinto le censure circa la nullità dell’avviso di accertamento per mancata indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni in esso descritti
1.4. Le prime due doglianze, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno disattese.
1.5. Il Collegio non ha motivo di discostarsi dall’orientamento di questa Corte, più volte ribadito, secondo cui in tema di registrazione a debito di una sentenza, il procedimento di riscossione dell’imposta, in quanto condizionato all’acquisizione del carattere di definitività del provvedimento giudiziario ed affidato all’iniziativa del Cancelliere dell’ufficio giudiziario e non dell’Amministrazione finanziaria, è incompatibile con il vincolo temporale di decadenza di cui all’art. 76, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sicché risulta applicabile il solo termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 78 del medesimo d.P.R. n. 131 del 1986 (cfr. Cass. nn. 23061/2015, 5966/2015, 21306/2008).
1.6. L’applicazione del suddetto principio di diritto, stante la notifica dell’atto impositivo nell’anno 2011 a fronte di sentenza depositata nell’anno 2008, assume valore dirimente rispetto alle doglianze del ricorrente, formulate nei primi due motivi, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
2.1. Va parimenti disatteso anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’omessa motivazione dell’atto impugnato circa il valore dei beni sottoposti a tassazione.
2.2. Il mezzo risulta, invero, parimenti inammissibilmente formulato senza il rispetto dell’onere di specificità del ricorso per cassazione, giacché la ricorrente non ha trascritto, né allegato, al ricorso l’atto impugnato al fine di consentire alla Corte di verificare il giudizio espresso dal Giudice d’appello sull’idoneità e congruità probatoria dell’atto impositivo.
3. Per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato.
4. Nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’Agenzia delle entrate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.