CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 maggio 2018, n. 13624
Tributi – Accertamento – PVC – Contenzioso tributario – Fatture – Operazioni inesistenti
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 19 del 26 ottobre 2010 la Commissione tributaria regionale delle Marche respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la statuizione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da A.R. socio di P.G. s.r.l. annullando l’avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria, sulla scorta delle risultanze di un processo verbale di constatazione del 11/11/2005 afferente l’anno d’imposta 2004, contestava la registrazione di due fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla ditta Lerit snc di B.M. e provvedeva a rettificare la dichiarazione IVA e a recuperare maggiori imposte anche ai fini IRAP, nonché a rideterminare il reddito di impresa conseguito dalla predetta società nell’anno di imposta 2004 ai fini IRPEF, imputato per trasparenza ai soci, ex art. 5 TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986).
L’accertamento veniva notificato al R. quale autore delle violazioni e socio della P. s.r.l. per un “petitum” fiscale di complessivi € 25.258,79 per IRAP, IVA, interessi e sanzioni.
La CTR motivava il rigetto sul presupposto che in pari data era stata trattata la controversia relativa all’accertamento nei confronti della società P. s.r.l. dalla quale derivava l’accertamento in favore del socio nella quale l’amministrazione finanziaria non aveva fornito elementi di riscontro gravi, precisi e concordanti sufficienti, ai sensi dell’art. 54 co. 2 del DPR n. 633/72, a fondare la presunzione di inesistenza delle operazioni fatturate con la conseguenza che la decisione relativa alla società partecipata esplicava i suoi effetti anche sulla nella posizione del socio.
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza affidato a un motivo A.R. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il motivo del suo mezzo l’Agenzia delle Entrate deduce la contraddittorietà della motivazione in ordine a fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
1.a Il motivo non è fondato.
Costituisce infatti ius receptum che le censure motivazionali non conferiscono al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda, bensì la sola facoltà di controllare – sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale – le argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui “spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge” (ex multis, Cass. n. 742/2015).
Di conseguenza, il preteso vizio di motivazione “può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame dei punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione” (ex multis, Cass. n. 8718/2005). Inoltre, l’omissione o insufficienza della motivazione resta integrata solo a fronte di una totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero di una palese illogicità del tessuto argomentativo, ma non anche per eventuali divergenze valutative sul significato attribuito dal giudice agli elementi delibati, non essendo il giudizio per cassazione un terzo grado di merito (Cass. S.U. n. 24148/2013; Cass. n. 12779/2015 e n. 12799/2014).
La CTR, premesso che la decisione relativa alla società partecipata svolge i suoi effetti anche sulla posizione del socio, ove non vi siano eccezioni e/o posizioni personali del socio medesimo (circostanza non presente nel caso di specie) e dato per acquisito che la contabilità della P. s.r.l. era stata riscontrata regolare, richiamando la sentenza resa nella controversia tra l’Agenzia delle Entrate e P. s.r.l., ha affermando che nella ipotesi di fatture che l’Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti non spetta al contribuente provare che l’operazione è effettiva, ma all’Amministrazione finanziaria, che adduce la falsità del documento, provare che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è mai stata posta in essere (cfr. Corte cass. 5 sez. 12.12.2005 n. 27341; id. 5 sez. n. 12802 del 10/06/2011; id. 5 sez. 11.9.2013 n. 20786; Cass. 428/2015). In tal caso passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate (cfr. Corte cass. 5 sez. 19.10.2007 n. 21953; id. 11.6.2008 n. 15395; id. 7.2.2008 n. 2847). Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli articoli 2727 e ss. e 2697 c.c., comma 2 (cfr. Corte cass. 5 sez. 23.4.2010 n. 9784; id. 5 sez. n. 4306 del 23/02/2010).
Nella specie la CTR, attenendosi a tale regola ha ritenuto che l’amministrazione non avesse fornito sufficienti elementi per consentire di affermare che alcune fatture erano state emesse per operazioni fittizie.
La CTR ha, infatti, rilevato che il corrispettivo per le operazioni di cui alle fatture in questione era stato corrisposto a mezzo assegni non trasferibili intestati al titolare della Lerit s.n.c. e che non erano stati forniti elementi per affermare la non veridicità della effettività dei pagamenti (in ipotesi sempre possibile).
La CTR ha altresì evidenziato che non erano stati forniti altri elementi di riscontro atti a sostenere la non veridicità della operazione fatturata, richiamando la motivazione della intervenuta archiviazione del procedimento penale nei confronti del legale rappresentante della P. s.r.l. disposta in accoglimento della richiesta del PM a tenore della quale “i fatti contestati erano stati chiariti e giustificati nell’interrogatorio reso e con i documenti forniti, nonché confermati dai testi addotti; a nulla rileva l’autonoma contestazione fatta dal Comando Compagnia della G.F. al sig. B.M. il quale è legale rappresentante della società Lerit snc emittente le fatture relative alle prestazioni di servizio in contestazione. Il predetto Comando della G. Di F. ha rilevato la omessa annotazione dei documenti in contabilità da parte del Bentivoglio che ha giustificato tale comportamento con motivi personali, ma confermando l’esecuzione della prestazione di servizio e il loro effettivo pagamento”.
Su questa base la CTR ritenuto non essere stata fornita dall’Agenzia delle Entrate il minimo della sufficienza probatoria del fatto indiziante allegato a supporto della contestazione della documentazione contabile (ed a fondamento della pretesa tributaria) nei caratteri richiesti dalla legge ai fini della presunzione (art. 2727 c.c. e art. 2729 c.c., comma 1).
La CTR, pertanto, ha dato conto di avere esaminato gli elementi forniti ed ha effettuato una adeguata disamina della realtà fattuale, rendendo così possibile il controllo sulla logicità del ragionamento sviluppato per giungere alla rassegnata decisione.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €2900,00 oltre accessori oltre al rimborso delle spese generali.
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