CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 marzo 2020, n. 7583
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Rinuncia al ricorso – Accettazione di controparte – Effetti – Estinzione del giudizio e compensazione delle spese
Rilevato che
– Con sentenza n. 299/1/13 depositata in data 20 maggio 2013 la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dalla D. Srl, avverso la sentenza n. 174/3/12 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, la quale a sua volta aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente, contro un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo all’anno di imposta 2005, emesso a seguito di accertamento induttivo ex art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973.
– La CTR confermava la decisione di primo grado, ritenendo corretta la ricostruzione dei maggiori ricavi con ricorso a presunzioni e allo studio di settore applicabile alla fattispecie, rigettando le doglianze della contribuente, sia quelle preliminari circa la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale sia quelle di merito, alla luce delle gravi incongruenze emergenti tra la dichiarazione dei redditi e lo studio di settore pertinente applicato.
– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo quattro motivi, che illustra con memoria; la contribuente ha inoltre depositato nota datata 26 novembre 2015 rinunciando al ricorso. Ha inizialmente resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate e, successivamente, ha accettato la rinuncia di controparte.
Considerato che
– In via preliminare, va disattesa l’eccezione di tardiva notifica del controricorso formulata dalla contribuente in memoria. La data individuata dalla stessa ricorrente come termine di proposizione del controricorso ai fini dell’art. 370 cod. proc. civ., ossia il 2 febbraio 2014, è domenica e, quindi, il termine è ex lege prorogato al primo giorno successivo feriale, che è lunedì 3 febbraio 2014, allorquando pacificamente il controricorso è stato portato alla notifica con effetto dissociante (Corte Cost. n. 477/2012) valido per il notificante.
– Dev’essere quindi considerato che con nota di deposito datata 26 novembre 2015 la contribuente ha reso noto che l’Agenzia delle Entrate ha proceduto in data 28.10.2015 all’annullamento totale in autotutela dell’avviso di accertamento. Conseguentemente, ha la contribuente ha chiesto la declaratoria di estinzione del ricorso per rinuncia al ricorso e agli atti, con compensazione delle spese di lite.
– Va rammentato al proposito che «La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l’inammissibilità del ricorso». (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 13923 del 22/05/2019, Rv. 654263 – 01; conforme, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 21/06/2016, Rv. 640420 – 01). Peraltro, nel caso di specie, in calce all’istanza è vergata anche l’accettazione da parte dell’Avvocatura dello Stato alla rinuncia al ricorso e agli atti della contribuente. Ciò porta a superare il fatto che nella memoria autorizzata la contribuente sembra voler insistere nelle difese iniziali articolate nel ricorso, dal momento che l’estinzione opera di diritto ex art.307 u.c. cod. proc. civ., ed è semplicemente dichiarata da questo Collegio.
– In conclusione il procedimento dev’essere dichiarato estinto e le spese di lite sono compensate, essendo tale l’accordo tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il procedimento e compensa le spese di lite.
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