CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 marzo 2020, n. 7583 – La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l’inammissibilità del ricorso