CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 novembre 2018, n. 31021
Tributi locali – ICI – Accertamento – Notificazione – Immobile adibito ad albergo – Riscossione
Fatti rilevanti e ragioni della decisione
1. Il Comune di Siena ha proposto cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 467/1/11 del 13 novembre 2011, con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo – stante la perdurante vigenza nell’ordinamento della norma di esenzione tributaria soggettiva di cui all’art. 3 d.lgs.lgt. n. 359 del 1944 – l’avviso di accertamento notificato all’A.N.L. in recupero dell’Ici 2007 non versata, oltre sanzioni ed interessi; ciò in relazione ad un immobile di proprietà di quest’ultima, adibito ad albergo.
Ha resistito con controricorso l’A.N.L.; entrambe le parti hanno depositato memoria.
2.1 In data 31 ottobre 2018 il Comune di Siena ha depositato, ex art. 372 cod.proc.civ., documenti comprovanti l’avvenuta definizione della lite ai sensi dell’articolo 11 d.l. 50/17, conv. in legge 96/17: – istanza dell’A.N.L. di definizione agevolata della presente controversia ai sensi della normativa in questione; – quietanze di pagamento di tutte le rate dovute, l’ultima delle quali in data 27 giugno 2018; – Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Siena n. 217/17; – Circolare agenzia delle entrate n. 22/E del 28 luglio 2017.
2.2 Sulla base della documentazione così prodotta, attestante l’avvenuta definizione della lite secondo la normativa statuale richiamata (fatta propria dal Comune di Siena con il suddetto Regolamento, secondo quanto consentito dall’art. 11, co. 1 bis, d.l. 50/17 cit., risultante dalla legge di conversione), il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Sotto un primo profilo, non vi sono ragioni perché esso venga, alternativamente, semplicemente sospeso fino al 31 dicembre 2018, posto che la sospensione così prevista dalla legge (co.8^) opera solo su istanza di parte contribuente e, ad ogni modo, al solo fine di consentire di riscontrare l’effettiva definizione della lite mediante il versamento di quanto dovuto. Posto che quest’ultima condizione (pagamento del dovuto) si è comunque nella specie già verificata, come comprovato dalla suddetta documentazione e come del resto riconosciuto anche dalla Accademia, non vi sono ragioni per non soddisfare immediatamente la ratio legislativa, che è appunto quella di ottenere l’estinzione, in tal caso, del giudizio pendente.
Sotto un secondo profilo, non può trovare accoglimento la tesi oggi sostenuta dalla Accademia – al fine di giovarsi dello jus superveniens costituito dall’art. 1., co. 328, l. 205/17 – secondo cui tale avvenuta definizione non avrebbe comportato l’estinzione della pretesa tributaria, con conseguente permanere dell’interesse da parte di essa contribuente ad una pronuncia sul fondo della questione. Contrariamente a tale assunto, il ricorso alla procedura di definizione agevolata non può che comportare l’estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto a tale titolo dovuto. Oltre che essere sottesa, come detto, alla ratio del d.l. 50/17, questa regola ha portata generale, tanto da essere espressamente prevista dall’articolo 46, primo comma, d.lgs. 546/92, secondo cui: “il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”. Né potrebbe fondatamente sostenersi che l’effetto estintivo riguarderebbe unicamente l’originaria pretesa impositiva, non anche quella risultante dal ricalcolo del dovuto per effetto dell’accesso alla procedura agevolata. La tesi della sopravvivenza, pur dopo la definizione, dì un obbligo del contribuente concernente il medesimo rapporto giuridico tributario urta infatti con l’effetto estintivo anche di quest’ultimo obbligo, comunque derivante dall’avvenuto pagamento; non senza osservare come, nella concretezza del caso, l’ultima rata di definizione agevolata sia stata dalla Accademia corrisposta – a conferma della insussistenza altresì di qualsivoglia volontà novativa – alcuni mesi dopo l’entrata in vigore del suddetto jus superveniens.
Si è affermato in proposito – con riguardo alla procedura di definizione agevolata di cui al decreto-legge 193/16, convertito in legge 225/16, ma sulla base di un principio di più ampia portata – che: “in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato”.
Su tale presupposto, corretto appare dunque quanto ritenuto dalla amministrazione finanziaria con la citata circolare n. 22/E del 28 luglio 2017, secondo cui, pur in assenza di istanza di sospensione da parte del contribuente, “considerato che la valida definizione agevolata della controversia costituisce comunque causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la stessa può essere dichiarata dal giudice comunque ne venga ritualmente a conoscenza e quindi anche a seguito di comunicazione ad opera dell’ufficio parte in giudizio”.
In linea con gli obiettivi della definizione fin qui indicati è anche l’art.6 n.8) del citato Regolamento Comunale, secondo cui gli effetti del perfezionamento della definizione agevolata (id est, il pagamento del dovuto entro i termini prescritti) “prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell’entrata in vigore del presente regolamento”.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese.
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