CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 novembre 2018, n. 31021 – La valida definizione agevolata della controversia costituisce comunque causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la stessa può essere dichiarata dal giudice comunque ne venga ritualmente a conoscenza e quindi anche a seguito di comunicazione ad opera dell’ufficio parte in giudizio