CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 novembre 2018, n. 31025
Tributi locali – ICI – Accertamento – Notificazione – Immobile adibito ad albergo – Riscossione
Fatti rilevanti e ragioni della decisione
1.1 L’A.N.L. propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 571/2017 del 1 marzo 2017, con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificatole dal Comune di Siena in recupero dell’Ici 2008 non versata, oltre sanzioni ed interessi; ciò in relazione ad un immobile di sua proprietà, locato come albergo.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: – in forza dell’articolo 3 d.lgt. n. 359 del 1944, l’A.N.L. era stata testualmente dichiarata “esente da ogni imposta o tassa generale o locale, presente o futura, salvo espressa deroga legislativa”; – tale esenzione, di ordine generale, era stata tuttavia espunta dall’ordinamento per effetto di abrogazione implicita per incompatibilità con la sopravvenuta disciplina speciale (oggettiva e non soggettiva) delle esenzioni Ici ex art.7 d.lgs. 504/92, come già stabilito dalla corte di cassazione con le sentenze nn.4885-6-7-8/13.
1.2 Il Comune di Siena non ha notificato controricorso, limitandosi a depositare “nota di deposito documenti ed istanza di riunione” con procura speciale alla lite, nonché “memoria ex articolo 378 cod.proc.civ.”. Alla luce del disposto di cui agli artt. 83 e 370 cod.proc.civ., tale costituzione deve ritenersi irrituale, sicché di essa non potrà tenersi conto se non nei limiti delle argomentazioni difensive svolte dal Comune nel corso della discussione orale nell’odierna pubblica udienza.
L’A.N.L. ha depositato memoria ex articolo 378 cod.proc.civ., con la quale ha invocato l’applicazione dello jus superveniens costituito dall’articolo 1, co.328, I. 27 dicembre 2017 n. 205.
2.1 Con il primo motivo di ricorso l’A.L. lamenta – ex art. 360, 1 co. n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’art.3 d.lgt. n. 359 del 1944. Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto abrogata l’esenzione in esso prevista (di natura soggettiva ed estesa ad ogni tributo) nonostante che: – tale disposizione richiedesse, con formula c.d. “di fissità” recepita anche da innumerevoli altre norme di legge e ritenuta di per sé legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 111/97, una abrogazione espressa e non implicita; – l’esenzione in questione, più volte riconosciuta dalla stessa amministrazione finanziaria (tra cui Ris. MEF nn.2/07 e 3-2181/16; note nn. 11/457 del 1981 e 11/1057 del 1983 in relazione all’Irpeg), non fosse comunque incompatibile con la sopravvenuta disciplina delle esenzioni Ici; – diversamente da quanto sostenuto dalle richiamate sentenze della corte di cassazione n.4885-6-7-8/13 cit., non potessero estendersi all’Ici i principi di non esenzione affermati dalla stessa corte con riguardo a tributi diversi (imposta ipocatastale: Cass. 7166/02; 10490/03; 19068/03; Invim: Cass.2963/06); né si era di fronte ad abrogazione espressa dell’esenzione, ovvero a deroga espressa specificamente riferibile all’Ici; – l’esenzione in parola non si ponesse in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., in quanto giustificata dalle primarie funzioni di rilievo costituzionale assegnate dall’ordinamento all’A.L. (promozione della cultura e della ricerca scientifica; tutela del patrimonio storico ed artistico; libertà dell’arte, della scienza e del relativo insegnamento: artt.9 e 33 Cost.).
2.2 Il motivo di ricorso evoca una questione giuridica già risolta da questa corte di legittimità con le menzionate sentenze coeve nn. 4885-6-7-8/13.
Resta da valutare quale sia l’impatto esercitato, sull’assetto interpretativo così raggiunto, dallo jus superveniens (art. 1, co.328, I. 27 dicembre 2017 n.205) invocato dall’A. con la memoria ex articolo 378 cod.proc.civ..
Con le suddette sentenze, la corte di cassazione ha escluso la perdurante vigenza nell’ordinamento dell’esenzione tributaria personale di cui al d.lgt. 359/44, affermando che quest’ultima “non può essere fatta valere in riferimento all’ICI, in quanto il carattere della disciplina dell’imposta ed il sistema delle esenzioni, nel testo applicabile “ratione temporis”, inducono a ritenere che l’elenco di cui all’art. 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sia esaustivo e quindi incompatibile, alla stregua dell’art. 15 delle preleggi, con l’esenzione personale riconosciuta dall’art. 3 del d.lgs.lgt. n. 359 del 1944, da ritenersi sul punto tacitamente abrogato”.
I passaggi principali posti a base di tale indirizzo possono così riassumersi: con precedenti pronunce, la corte di legittimità aveva già posto in evidenza come l’evoluzione normativa registrata dal sistema tributario nazionale successivamente all’emanazione (antecedente alla Carta Fondamentale) dell’art.3 d.lgt. n. 359 del 1944, deponesse per il superamento dell’esenzione contenuta in quest’ultima disposizione a favore dell’A.L.; e ciò con riguardo a specifici tributi, quali l’imposta ipotecaria e catastale (Cass. nn.7166/02; 10490 e 18964/03) e l’Invim (Cass. 2963/06);
quest’ultima pronuncia, in particolare, ha affermato un principio di più ampia portata e, come tale, ritenuto estensibile anche all’Ici, secondo cui: “l’esenzione da ogni imposta, prevista dal D.Lgs.Lgt. 28 settembre 1944, n. 359 in favore dell’A.N.L., pur avendo carattere personale, deve ritenersi venuta meno a seguito del riordino del sistema fiscale previsto dalla L. 9 ottobre 1971, n. 825, nell’ambito del quale il legislatore ha rielaborato l’intera materia delle esenzioni e delle agevolazioni previste dalla normativa previgente, subordinandone il mantenimento alla persistenza delle finalità dalle stesse perseguite e prevedendo, in loro sostituzione, la concessione di contributi anche sotto forma di buoni d’imposta o di attenuazioni delle imposte sui redditi. Tale esenzione non può quindi essere fatta valere in riferimento all’INVIM, che è un’imposta di nuova istituzione, avente una disciplina caratterizzata da uno specifico regime di esenzioni ed agevolazioni”;
– per quanto concerne, in particolare, la disciplina dell’Ici, il d.lgs. 504/92 ha introdotto un nuovo tributo, formulando anch’esso, tra il resto, una disciplina dedicata delle esenzioni, nel cui ambito l’art. 7, 1 co., lett.i), nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, “contempla gli immobili direttamente utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, novero nel quale è compresa l’A.N.L., a condizione che siano destinati esclusivamente ad una delle attività indicate”;
– il carattere generale e tendenzialmente onnicomprensivo dell’imposta, unitamente alla previsione di una articolata disciplina delle esenzioni, “comprendente (..) anche ipotesi soggettive che astrattamente si attagliano all’A.L.”, inducono a ritenere che l’elenco delle ipotesi di esenzione di cui all’art.7 cit. sia “esaustivo, e quindi incompatibile, alla stregua dell’art. 15 preleggi, con l’esenzione personale riconosciuta dal D.Lgs.Lgt. n. 359 del 1944, art. 3”;
– conclusione, questa, non impedita dalla previsione, ex art.3 cit., di una “deroga espressa”, dal momento che il decreto istitutivo n. 504/92 è “dotato della stessa forza di legge del provvedimento con il quale era stata anteriormente riconosciuta l’esenzione personale in discorso, e pertanto, senza che la discrezionalità legislativa, esercitata nei limiti della ragionevolezza, subisca vincoli, è dunque in grado di abrogare tacitamente la legge anteriore, per incompatibilità, in relazione all’imposta comunale sugli immobili”.
Quest’ultima considerazione dimostra come, nel caso in esame, non si ponesse un problema teorico di generale validità delle cosiddette “clausole di fissità” con le quali il legislatore mira a rafforzare la tenuta nel tempo della nuova disposizione in rapporto alle modificazioni successive, bensì un problema pratico (non dissimile da quello posto dall’art.1, co. 1, legge 212/00) di contemperare questo intendimento rafforzativo e di salvaguardia (comunque non tale da sovvertire l’ordinaria gerarchia delle fonti normative) con il carattere della legislazione sopravvenuta; la sua ampiezza; la sua riferibilità alle stesse situazioni soggettive ed iggettive originariamente protette e, non ultimo, la sua eventuale insanabile incompatibilità rispetto a queste ultime.
La conclusione così accolta dalla corte di cassazione non poteva, per altro verso, trovare smentita nel diverso orientamento palesato dalla stessa amministrazione finanziaria attraverso risposte ad interpello, risoluzioni e circolari; in quanto atti costituenti, com’è noto, un orientamento ad effetto meramente interno, insuscettibile di fondare posizioni di diritto soggettivo e non vincolante per il giudice.
2.3 Tanto premesso, occorre ora dare conto di quanto stabilito dalla citata legge 205/17 (Bilancio di previsione per l’anno 2018), il cui art.1, co.328, dispone che: “Le disposizioni dell’articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, continuano ad applicarsi a tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonché ad ogni altro tributo di nuova istituzione, salva espressa deroga legislativa, dovuti dall’A.N.L. nell’ambito delle attività istituzionali dalla stessa esercitate non in regime di impresa”. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del Comune di Siena nel corso della discussione, è da ritenere che tale norma esprima la volontà del legislatore di attribuire continuità, anche per il passato, al riconoscimento dell’esenzione tributaria in oggetto.
Con essa, in altri termini, il legislatore non ha inteso semplicemente re-introdurre ex novo nell’ordinamento tale esenzione, limitandosi con ciò a riesumarla – con effetto a partire dal 2018 – dallo stato di obsolescenza e superamento normativo nel quale la si riteneva caduta; ma ha invece voluto fornire un criterio interpretativo autentico – come tale di efficacia retroattiva, ancorché non autoqualificata – volto ad affermarne la perdurante vigenza ed operatività, senza soluzione di continuità, fin dalla sua introduzione con il d.lgt. del 1944.
L’opzione legislativa così esercitata, pur in contrasto con la regola generale della normale irretroattività della norma tributaria, non poteva ritenersi di per sé preclusa dall’articolo 3 legge 212/00: sia perché l’efficacia retroattiva discende, in questo caso, dalla natura sostanzialmente interpretativa della nuova disposizione (che, del resto, non è prettamente Impositivà, ma di favore), e dunque da una regola avente anch’essa valenza generale; sia perché – in ogni caso – la suddetta regola è portata (come ad altro fine si è già osservato) da legge ordinaria, la cui dichiarata superiorità assiologica e di principio è pur sempre esposta a deroga ad opera di fonte successiva pari ordinata.
Almeno tre elementi depongono per la conclusione qui accolta.
Il primo elemento – di speciale forza – è costituito dal dato letterale, secondo cui le disposizioni esonerative in questione “continuano” ad applicarsi a tutti i tributi, sia previgenti sia di nuova istituzione. L’utilizzo di questo verbo rimarca, secondo il significato comune ad esso attribuibile ex art.12 Prel., la volontà legislativa di ritenere come mai cessata l’operatività dell’esenzione, la quale deve appunto trovare applicazione a titolo non di ripristino e ‘nuova vigenzà, bensì di continuativa protrazione degli effetti normativi scaturenti ab origine dal decreto istitutivo del 1944.
Il secondo elemento è costituito da quanto desumibile dalla relazione illustrativa tecnico-finanziaria della disposizione (Dossier n.195 – Senato della Repubblica), nella quale si evidenzia che essa “non comporta effetti finanziari, in quanto il soggetto interessato a legislazione vigente già non corrisponde tributi relativamente all’attività istituzionale”. Il che depone per la piena consapevolezza della scelta di continuità operata dal legislatore, là dove l’opposta soluzione di una reintroduzione ex novo dell’esenzione, valevole solo per il futuro, certamente avrebbe avuto impatto di ordine finanziario e di bilancio – diversamente da quanto osservato nella relazione – comportando il venir meno di un’entrata tributaria invece prima sussistente proprio per effetto della pregressa caducazione dell’esenzione, pure alternativamente sostenibile (e sostenuta).
Un terzo elemento va individuato nella non totale univocità del quadro interpretativo previgente in ordine alla spettanza, o meno, della esenzione. Questo perché l’orientamento enunciato, come detto, dalla corte di cassazione con le sentenze del 2013, e con quelle da queste ultime richiamate, trovava diverso avviso in parte della giurisprudenza di merito e nella stessa amministrazione finanziaria (nelle menzionate risoluzioni e risposte); esso, inoltre, concerneva pur sempre specifici tributi, a fronte di un intervento legislativo invece volto ad indistintamente disciplinare la generalità dei tributi a carico dell’A.. La nuova disposizione ha dunque inteso porre fine a tale stato, affermando appunto la suddetta regola di continuità applicativa; sennonché, l’intento chiarificatore in contesto di obiettiva incertezza interpretativa costituisce uno dei tratti tipici e sintomatici della natura interpretativa della norma.
2.4 La funzione esplicativa di quest’ultima risulta, nella peculiarità del caso, particolarmente pregnante.
Non può tralasciarsi di considerare, infatti, che la suddetta regola di continuità applicativa non trova contraddizione o smentita nel fatto che, come stabilito dal legislatore del 2017, l’esenzione in parola abbia un’estensione non perfettamente collimante – perché più circoscritta – con quella resa palese dalla previsione originaria. Ciò perché la nuova disposizione prevede espressamente che l’es nzione ‘continuì sì ad applicarsi a tutti i tributi (presenti e futuri) dovuti dall’A.N.L., ma soltanto se dovuti “nell’ambito delle attività istituzionali dalla stessa esercitate non in regime di impresa”.
In altri termini, è evidente come la nuova disposizione costituisca non soltanto il fondamento della suddetta regola di continuità, ma anche il suo limite operativo; nel senso di ritenere che il legislatore abbia ricollegato la continuativa vigenza nel tempo dell’esenzione alla condizione che quest’ultima riguardi i tributi d’ambito, cioè i tributi dovuti dall’A. nello svolgimento, non in regime di impresa, della sua attività istituzionale.
Il che equivale ad affermare che, per volontà legislativa, nemmeno per il passato l’esenzione poteva trovare riconoscimento al di fuori di questo limite. In tal senso va letta anche la già menzionata osservazione di neutralità della relazione illustrativa tecnico-finanziaria, secondo cui la norma sarebbe del tutto priva di incidenza di cassa, dal momento che già a legislazione vigente l’A. non corrisponde tributi “relativamente all’attività istituzionale”.
In definitiva, ad operare anche per il passato e senza soluzione di continuità non è soltanto l’esenzione in sé, ma anche il suo perimetro, così come volutamente evidenziato e chiarito dalla nuova disposizione mediante l’enucleazione testuale di una variante di senso in effetti non esplicitata dalla norma originaria del 1944, e tuttavia non con quest’ultima incompatibile; specie se doverosamente riguardata ed “aggiornata” alla luce dei principi costituzionali in materia.
Del resto, è proprio il richiamato intento interpretativo a far sì che la recente scelta legislativa risulti, non avulsa, ma inevitabilmente permeata dall’evoluzione normativa ed ermeneutica che è storicamente maturata – nei termini che si sono poc’anzi sinteticamente riassunti – intorno al regime di esenzione. La “puntualizzazione” apportata dal legislatore alla previsione originaria (mediante restrizione dell’esenzione all’attività istituzionale e non di impresa dell’A.) partecipa anch’essa della stessa natura interpretativa, e non innovativa, globalmente ed unitariamente assunta dalla norma; posto che, con essa, il legislatore del 2017 si fa al contempo carico sia dei precetti costituzionali in materia, sopravvenuti al decreto istitutivo (segnatamente, artt. 3 e 53 Cost.), sia del consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità che ha già da tempo interpretativamente circoscritto, sulla base di tassativi parametri di natura non esclusivamente soggettiva ma anche oggettiva, i presupposti di esenzione dall’obbligo generale di contribuzione fiscale. In particolare – per quanto concerne l’Ici – il richiamo del legislatore non può che venire ascritto a recepimento del costante orientamento di legittimità sulla ratio esonerativa e sui limiti intrinseci alle esenzioni di cui all’art.7 d.lgs. 504/92 (vengono essenzialmente in considerazione le ipotesi sub lett. a) ed i)), secondo cui: – l’esenzione “è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 87, comma primo, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cui il citato art. 7 rinvia), e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale” (Cass. 14226/15 ed altre);
– essa è riconoscibile solo per gli immobili (posseduti dagli enti indicati) destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, ed a condizione che tale destinazione sia “direttamente ed immediatamente” attuata dall’ente, “ipotesi che non si configura quando il bene sia utilizzato, in virtù di concessione, da un soggetto diverso da quello a cui spetta l’esenzione, così escludendosene in radice la destinazione ai compiti istituzionali di quest’ultimo”(Cass. 15025/15);
– quindi, “(…) l’utilizzazione, in virtù di concessione o locazione, da parte di un soggetto diverso da quello a cui spetta l’esenzione preclude l’agevolazione, restandone esclusa, in radice, la destinazione allo svolgimento dei compiti istituzionali” (Cass. 10483/16; così Cass. 5041/15, Cass.14094/10 ed altre);
– il riconoscimento dell’esenzione su immobili destinati allo svolgimento di attività non istituzionali dell’ente, ma di natura commerciale, implica alterazione del regime concorrenziale di mercato mediante sua indebita trasformazione in vero e proprio “aiuto di Stato”, ai sensi della relativa disciplina UE (Cass. 13970/16 ed altre).
Ricapitolando, va dunque affermato che:
– in base all’articolo 1, co.328, I. 27 dicembre 2017 n.205, norma di natura interpretativa, l’esenzione tributaria personale riconosciuta all’A.N.L. dall’art.3 d.lgt.n.359 del 1944 non è mai venuta meno, dovendo trovare continuativa applicazione anche per il passato;
– tale continuativa applicazione anche per il passato presuppone tuttavia che l’esenzione suddetta riguardi esclusivamente i tributi dovuti dall’A.N.L. nell’ambito delle attività istituzionali dalla stessa esercitate non in regime di impresa.
2.5 Nella concretezza del caso emerge, potremmo dire per tabulas, che l’immobile fatto oggetto di imposizione Ici non sia destinato ad attività istituzionale dell’A., in quanto locato (come riferito dalla stessa ricorrente) ad una società commerciale (spa) che lo detiene quale componente immobiliare qualificante ed essenziale del complesso aziendale di sua proprietà denominato “J. H.E.”. L’immobile, dunque, è dedotto in una tipica gestione lucrativo imprenditoriale da parte di un soggetto terzo, ed è del tutto estraneo alle finalità istituzionali dell’A..
Non vale obiettare, con quest’ultima, né che l’immobile venne acquistato con proprie risorse “istituzionali”, siccome rinvenienti – secondo Statuto e Regolamento – dalla liquidità messa a suo tempo a disposizione per lascito del “Fondo Antonio Feltrinelli”; né che i canoni di locazione ad essa corrisposti dalla società conduttrice vengono comunque impiegati proprio per il raggiungimento dei fini istituzionali generali dell’A..
Ora, premesso che non è qui in discussione la finalità statutaria dell’A. e nemmeno la considerazione costituzionale delle attività da essa svolte quale istituzione di alta cultura ex artt.33 Cost. e d.P.R. 422/86 (finalità che giustifica l’esenzione appunto in relazione ai tributi d’ambito funzionale), giova anche in proposito richiamare il su riportato indirizzo interpretativo di legittimità, secondo cui l’agevolazione Ici è esclusa ogniqualvolta – nella annualità di riferimento – l’immobile non sia fatto oggetto di svolgimento “diretto ed immediato” dell’attività istituzionale da parte dell’ente richiedente l’esenzione, in quanto locato o comunque concesso all’uso imprenditoriale di terzi.
A nulla rilevando – va qui aggiunto – la risalente provenienza “istituzionale” della provvista impiegata per il suo acquisto, ovvero la modalità e finalità “istituzionale” (che, per la verità, non potrebbe per definizione mancare) dell’impiego strumentale dei proventi ottenuti dalla sua concessione speculativa a terzi (in particolare, sulla ininfluenza del reimpiego “istituzionale” dei canoni locativi riscossi: Cass. 8870/16; Cass. 13542/16).
3.1 Con il secondo motivo di ricorso l’A. lamenta – ex art. 360, 1 co. n. 4 cod.proc.civ. – nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex articolo 112 cod.proc.civ.. Per non avere la commissione tributaria regionale pronunciato sul motivo di appello (di natura subordinata) da essa proposto circa la sussistenza nella specie di legittimo affidamento; come rinveniente dalla incertezza normativa oggettiva e dalla condotta della stessa amministrazione finanziaria che, con i su citati provvedimenti, aveva più volte riconosciuto l’esenzione. Da ciò discendeva la non debenza sia delle sanzioni e degli interessi, sia dello stesso tributo in linea capitale.
3.2 Il motivo, di esclusiva natura processuale, non può trovare accoglimento.
Esso risulta anzi finanche inammissibile per mancata pertinenza alla ratio decisoria, considerandosi che non di omessa pronuncia si è trattato, bensì di rigetto implicito dell’istanza subordinata.
Il che si evince dall’inequivoco richiamo operato dal giudice regionale (valevole anche quale motivazione per relationem) alle citate sentenze di questa corte di legittimità nn. 4885-6-7-8/13, le quali avevano tra il resto appunto escluso, in fattispecie esattamente in termini con la presente, i presupposti di tutela del legittimo affidamento.
Presupposti, vale ribadire, che sarebbero stati comunque suscettibili di influire – ex art. 1, 2 co., legge 212/00 – esclusivamente sugli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori conseguenti all’inadempimento dell’obbligazione tributaria, non anche sulla debenza del tributo; il quale “prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall’obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi”(Cass. 5934/15).
4.1 Con il terzo motivo di ricorso l’A. lamenta – ex art. 360, 1 co. n. 4 cod.proc.civ. – nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex articolo 112 cod.proc.civ.. Per non avere la commissione tributaria regionale pronunciato sul motivo di appello (di natura subordinata) da essa proposto circa l’inapplicabilità all’anno 2008 della nuova rendita immobiliare di cui all’avviso di rettifica catastale notificatole in data 12 maggio 2010; ciò in base all’articolo 74, 1 comma, legge 342/2002, secondo cui la rendita rettificata non operava retroattivamente, ma soltanto per il futuro, cioè (ai fini Ici) con riferimento al 1° gennaio del primo anno di imposizione successivo alla notificazione (nella specie, dunque, soltanto a far data dal 1^ gennaio 2011).
4.2 La doglianza è infondata.
L’omessa pronuncia da parte della commissione tributaria regionale può e deve infatti trovare qui decisione sostitutiva in puro diritto, mediante applicazione del principio secondo cui: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso” (Cass.SSUU 3160/11).
Affermazione, quest’ultima, che ha trovato successive plurime conferme: Cass. 18056/16; Cass. 14402/17 ed altre.
La sentenza impugnata non merita, in definitiva, di essere cassata, posto che il decisum da essa portato risulta corretto, anche in rapporto al diritto sopravvenuto. Il ricorso va quindi rigettato con compensazione delle spese di lite, vista la peculiarità della fattispecie e la non lineare evoluzione normativa in materia.
P.Q.M.
– rigetta il ricorso;
compensa le spese;
v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;
– dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23384 - Può costituire elemento rilevante ai fini della sussistenza di una circostanza oggettiva idonea a superare la presunzione relativa derivante dal mancato superamento del test di operatività, il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 novembre 2021, n. 35064 - Ai lavori preparatori può riconoscersi un valore unicamente sussidiario nell'interpretazione di una legge, che trova un limite nel fatto che la volontà da essi risultante non può mai…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 gennaio 2022, n. 2631 - In tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico, gli indici presuntivi di cui al d.m. 10 settembre 1992 possono ritenersi superati soltanto se il contribuente dimostra che per lo…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 10802 depositata il 21 aprile 2023 - Il principio della scissione tra il momento in cui la volontà di recedere è manifestata e quello in cui si producono gli effetti ricollegabili a tale volontà deve trovare…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 19663 depositata l' 11 luglio 2023 - Le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall’interpretazione data dalla…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…