CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 novembre 2018, n. 31025 – ICI – Le disposizioni esonerative in questione “continuano” ad applicarsi a tutti i tributi, sia previgenti sia di nuova istituzione. L’utilizzo di questo verbo rimarca, secondo il significato comune ad esso attribuibile ex art.12 Prel., la volontà legislativa di ritenere come mai cessata l’operatività dell’esenzione, la quale deve appunto trovare applicazione a titolo non di ripristino e ‘nuova vigenzà, bensì di continuativa protrazione degli effetti normativi scaturenti ab origine dal decreto istitutivo del 1944