CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 novembre 2020, n. 27349

Ruoli del Ministero della giustizia – Beneficio ex art. 5 del D.P.R. n. 344/1983 – Inclusione nella base di calcolo dell’indennità integrativa speciale – Natura retributiva

Rilevato che

1. Con sentenza in data 20 ottobre 2014 nr. 2393 la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Brindisi, che aveva accolto, nei limiti della eccepita prescrizione, la domanda proposta da F.F. – già dipendente della base USAF di S. VITO DEI NORMANNI, transitato nei ruoli del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ai sensi della legge n. 98/71 – per I’accertamento del diritto al ricalcolo del beneficio previsto dall’art. 5 del d.P.R. n. 344 del 1983 (1,25% dello stipendio iniziale di assunzione nello Stato per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato presso l’organismo militare), con l’inclusione nella base di calcolo dell’indennità integrativa speciale.

2. La Corte territoriale osservava che l’indennità integrativa speciale aveva natura retributiva, benché nel contratto collettivo 1998/2001 costituisse un elemento distinto della retribuzione; la circostanza che soltanto a decorrere dall’1.1.2003 essa, alla stregua del comma 3 dell’art. 20 del contratto di comparto Ministeri sottoscritto il 16.6.2003, non fosse più corrisposta come voce distinta, venendo conglobata nel trattamento retributivo tabellare, non determinava un mutamento della sua natura giuridica.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui l’intimato non ha opposto difese.

Considerato che

Con l’unico motivo il Ministero ha dedotto – ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del DPR 25.6.1983 n. 344, rilevando che il riferimento testuale della norma ad una percentuale dello stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla posizione giuridica in godimento al momento dell’assunzione alle dipendenze dello Stato indicava chiaramente che il beneficio dovesse essere determinato in relazione allo stipendio tabellare fissato a tale data.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il Ministero ricorrente non ha fornito la prova dell’avvenuta notificazione del ricorso, in quanto, al momento dell’iscrizione a ruolo, ha depositato unicamente l’accettazione da parte dell’UNEP – Corte d’Appello di Roma dell’ atto per il quale è stata richiesta dall’Avvocatura Generale dello Stato la notificazione a mezzo Posta.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc.civ. è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (Cass. S. U. 14.1.2008 n. 627; negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 18361/2018 e, in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto di causa, Cass. n. 17793/2016 e Cass. n. 17794/2016; Cass. nr. 14430 e 14431/2019).

L’avviso di ricevimento del plico postale, contenente l’atto di impugnazione, non risulta mai depositato, né in allegato al ricorso né, autonomamente e successivamente, con le modalità di cui al capoverso dell’art. 372 cod. proc. civ.: non è quindi provata l’avvenuta ricezione dell’atto da parte dell’intimato;

La mancata costituzione del F. esime dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità;

Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.