CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 ottobre 2019, n. 27915
Lavoro – Infortunio – Responsabilità datoriale non solo a titolo di illecito extracontrattuale, ma anche contrattuale ai sensi dell’art. 2087 c.c. – Domanda risarcitoria
Fatto
Con sentenza del 19 giugno 2014, la Corte d’appello di Catanzaro revocava la distrazione delle spese liquidate in primo grado in favore di G.D.C. e rigettava l’appello proposto da T.S. s.c.ar.l. avverso la sentenza del Tribunale, che l’aveva condannata al risarcimento dei danni biologico e morale patiti dal primo, suo dipendente con mansioni di cameriere all’interno del camping gestito dalla società, a causa dell’infortunio occorsogli il 17 luglio 1995, per l’incendio sprigionato dall’accensione di una sigaretta in combinazione con la perdita di gas dalla cucina, all’interno dell’alloggio abitato dal lavoratore insieme con tre colleghi.
In via preliminare, la Corte territoriale disattendeva le eccezioni di: a) difetto di legittimazione processuale di G. O., in quanto convenuto in giudizio non in proprio, ma nella qualità di legale rappresentante di T.S. s.c.ar.l.; b) litispendenza e inammissibilità della domanda, per essere stata invece la precedente effettivamente proposta nei confronti di Gaetano Otranto in proprio e pertanto essendo domanda diversa dalla odierna; c) prescrizione del diritto risarcitorio, per essere stata la responsabilità datoriale dedotta non solo a titolo di illecito extracontrattuale, ma anche contrattuale ai sensi dell’art. 2087 c.c. e pertanto con termine di durata decennale, non spirato al momento di notificazione del ricorso introduttivo (31 maggio 2005); d) improcedibilità della domanda, a norma dell’art. 2 d.p.r. 1124/1965, in assenza di copertura Inail dell’infortunio, trattandosi di domanda risarcitoria di danno biologico anteriore al d. lg. 38/2000.
Nel merito, essa condivideva con il Tribunale l’accertamento della natura di rapporto di lavoro subordinato di G.D.C. nei confronti di T.S. s.c.a.r.l. e della sua responsabilità ai sensi dell’art. 2087 c.c., per non avere fornito al dipendente un alloggio in condizioni essenziali di sicurezza (non avendo provveduto a porre rimedio alla pure segnalata perdita di gas dai lavoratori in esso coabitanti), né certamente integrando la normale accensione di una sigaretta comportamento rilevante ai fini di un concorso di colpa del lavoratore, ai sensi dell’art 1227 c.c.; infine, escludeva la distrazione disposta dal Tribunale, in favore del difensore, delle spese liquidate al lavoratore vittorioso, in assenza di specifica richiesta.
Con atto notificato il 9 marzo 2015, la società ricorreva per cassazione con tre motivi, cui resisteva il lavoratore con controricorso; entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2943 c.c., per la prescrizione decennale (decorrente dall’infortunio occorsogli il 17 luglio 1995) del diritto risarcitorio del lavoratore, che aveva notificato il ricorso introduttivo (depositato in cancelleria il 9 giugno 2005) il 25 luglio 2005 e non il 31 maggio 2005, come ritenuto dalla Corte d’appello.
2. Con il secondo, essa deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e violazione degli artt. 115, 116, primo comma c.p.c., per irragionevole e non corretta valutazione delle risultanze istruttorie, tanto in riferimento alla lettera 2 gennaio 1996 del difensore di G.D.C., quanto alle prove orali.
3. Con il terzo, la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 414, secondo e terzo comma, 83, primo comma, 125, 156, secondo comma c.p.c., per nullità della vocatio in ius e per difetto di mandato del ricorso in riassunzione, comportante l’insanabilità assoluta del ricorso, non rinnovabile pertanto nella notificazione invece disposta dal primo giudice: questione in ogni caso non riesaminabile dalla Corte d’appello (che aveva invece ritenuto individuabile il soggetto convenuto nel ricorso introduttivo, senza necessità di rinnovazione della sua notificazione), siccome coperta da giudicato interno.
4. In via preliminare, deve essere ritenuta infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di valida procura nel ricorso per cassazione, conferita da un commissario liquidatore all’epoca sostituito da un altro, a seguito delle dimissioni presentate.
Ed infatti, la sottoscrizione della procura speciale è stata apposta dall’avv. V.B., commissario liquidatore dimissionario il 29 dicembre 2014, quando ancora non era stato completato il procedimento di nomina del nuovo in sostituzione, con decreto ministeriale 12 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2015 (doc. 6 del fascicolo del controricorrente) e pertanto in regime di prorogano, per il principio generale in materia di società di continuità degli organi (Cass. 4 giugno 2003, n. 8912).
E ciò anche al di là della dichiarazione della predetta in data 22 giugno 2015 di mancato subentro di altro commissario liquidatore, in allegato alla memoria comunicata da T.S. s.c.a.r.l. ai sensi dell’art. 378 c.p.c.:
documentazione ben producibile in quanto relativa all’ammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 372 c.p.c. (Cass. 22 luglio 2005, n. 15498; Cass. 20 luglio 2007, n. 16089).
In ogni caso, la sostituzione del titolare dell’organo che ha il potere di rappresentare in giudizio la persona giuridica (nel caso di specie, in regime di prorogatio) non è causa di estinzione della efficacia della procura alle liti, che continua ad operare a meno che essa non sia revocata dal nuovo rappresentante legale (Cass. 8 marzo 2007, n. 5319).
5. Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione delle norme suindicate per la prescrizione decennale del diritto risarcitorio del lavoratore, è infondato.
5.1. La Corte territoriale ha esattamente ritenuto (al primo periodo di pg. 4 della sentenza) applicabile, in ordine all’infortunio occorso al lavoratore il 17 luglio 1995, il termine decennale di prescrizione per la deduzione della responsabilità datoriale ai sensi dell’art. 2087 c.c. e pertanto contrattuale (Cass. 10 marzo 2016, n. 4702).
Il lavoratore ha quindi tempestivamente documentato (sulla base di documentazione prodotta fin dal primo grado) l’interruzione del termine con lettera del suo difensore in data 13 aprile 2001 (debitamente trascritta a pgg. 6 e 7 del controricorso e puntualmente ivi indicata nella sede di produzione, ai fini della sua specificità, a norma degli artt. 370, secondo comma e 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c.) e successive, inequivocabilmente indirizzate a Gaetano Otranto (quale “Amministratore Camping T.S.”) e pertanto non in proprio, ma nella qualità di legale rappresentante della società cooperativa, come esattamente ritenuto, in specifico riferimento alla diversità dell’odierna domanda del lavoratore rispetto a quella originaria nei confronti (essa sì) di Gaetano Otranto in proprio, dalla Corte d’appello a fini di esclusione di litispendenza o inammissibilità della seconda domanda (agli ultimi due capoversi di pg. 3 della sentenza).
6. Il secondo motivo, relativo ad omesso esame di un fatto decisivo e violazione delle norme suindicate per irragionevole e non corretta valutazione delle risultanze istruttorie, è inammissibile.
6.1. Non sussiste, infatti, l’omesso esame di un fatto storico, per la modulazione della censura, sotto questo profilo, piuttosto come un vizio di motivazione (“mancato rispetto dei criteri di razionalità, ragionevolezza, coerenza e correttezza logica della motivazione rispetto alla valutazione della prova” : così al primo periodo di pg. 8 del ricorso), inconfigurabile alla luce del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940).
6.2. Ma neppure si configura una violazione: a) né dell’art. 115 c.p.c., ricorrente in presenza di un errore di percezione, che cada sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, in contrasto con il divieto di fondare la decisione su elementi reputati dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerti (Cass. 12 aprile 2017, n. 9356); b) né, nella contestazione di una valutazione probatoria, dell’art. 116 c.p.c., correttamente denunciabile solo quando il giudice di merito disattenda (così incorrendo in un difetto di attività, integrante vizio di error in procedendo) il principio della libera valutazione delle prove, in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero all’opposto valuti secondo apprezzamento prudente una prova o una risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).
6.3. Sicché, la doglianza si risolve nella contestazione della valutazione probatoria compiuta dalla Corte calabrese, che sottende una sollecitazione di riesame del merito, indeferibile in sede di legittimità (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 4 novembre 2013, n. 24679), tanto meno alla luce del già richiamato testo novellato dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., dal cui più rigoroso ambito devolutivo è esclusa la valutazione delle risultanze istruttorie (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940).
7. Il terzo motivo, relativo a nullità della sentenza per violazione delle norme suindicate in ordine alla nullità di vocatio in ius e difetto di mandato del ricorso in riassunzione, comportante insanabilità assoluta del ricorso, non rinotificabile, è inammissibile.
7.1. Preliminarmente, deve essere esclusa la formazione di un giudicato interno sulla questione dell’esatta individuazione del soggetto chiamato in giudizio, in quanto espressamente devoluta alla Corte territoriale (come in particolare si evince al quint’ultimo e quart’ultimo capoverso di pg. 3 della sentenza), ben risultando ciò anche dal richiamo della cooperativa ricorrente al proprio atto d’appello (al penultimo capoverso di pg. 13 del ricorso).
E tale questione è stata risolta dalla Corte d’appello con un’argomentazione più che adeguata (per le ragioni ai già citati quint’ultimo e quart’ultimo capoverso di pg. 3 della sentenza), neppure specificamente confutata dalla ricorrente, incentrata sulla interpretazione della domanda. Come è noto, essa spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, qualora non travalichi i limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, senza sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella esercitata e sia congruamente argomentata (Cass. 29 aprile 2004, n. 8225; Cass. 21 maggio 2019, n. 13602).
8. Dalle superiori argomentazioni discende allora il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
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