CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 settembre 2019, n. 24255 – Il trattamento daziario preferenziale connesso alle merci considerate “originarie” del Paese esportatore con il quale l’Unione europea abbia sottoscritto accordi c.d. “preferenziali” e scortate da certificati FORM A, costituisce un regime speciale in favore dell’operatore commerciale rispetto a quello dell’origine non preferenziale delle merci importate, per cui qualora l’Amministrazione finanziaria contesti che quest’ultimo abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta allo stesso dimostrare la sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa comunitaria per goderne