CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 luglio 2018, n. 20313
Rapporto di lavoro – Redattore ordinario – Contratto a termine – Diritto all’assunzione con precedenza ex art. 5, co. 4-quater, D.Lgs. n. 368/2001 – Scelta del datore di lavoro
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 54/2013, depositata il 6 marzo 2013, la Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari respingeva il gravame proposto da A.S.S. nei confronti della pronuncia di primo grado, con la quale il Tribunale di Sassari ne aveva rigettato la domanda di accertamento del diritto all’assunzione con precedenza, ai sensi dell’art. 5, comma 4 quater, d.lgs. n. 368/2001, da parte di E.L.N.S. S.p.A., per la quale il ricorrente aveva prestato attività lavorativa, con la qualifica di redattore ordinario, in forza di numerosi contratti a termine stipulati nel periodo dal 4 luglio 1994 al 7 luglio 2007.
2. La Corte rilevava, a sostegno della propria decisione e per quanto di interesse, che il dipendente assunto in luogo dell’appellante versava nelle sue medesime condizioni e che la scelta del datore di lavoro, nell’ambito degli aventi diritto, non è soggetta a sindacato giudiziale.
3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il lavoratore con unico motivo, cui ha resistito la società con controricorso.
4. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo proposto viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, commi 4 quater e 4 sexies, d.lgs. n. 368/2001, per avere la Corte territoriale affermato che il redattore (G.B.) assunto in luogo del ricorrente “versava nelle sue medesime condizioni” e che la scelta del datore di lavoro, tra soggetti aventi identico diritto, non era sindacabile.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3. Al riguardo, e in primo luogo, si osserva che è consolidato il principio, per il quale nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (cfr., fra le molte conformi, Cass. n. 25319/2017).
4. Nella specie, la questione (di fatto) se e quando il B. avesse o non avesse esercitato il diritto di precedenza, di cui all’art. 5 d.lgs. n. 368/2001, e con le modalità previste, a fronte del ricorrere delle altre condizioni stabilite dalla norma, non risulta avere formato oggetto di deduzione nei gradi di merito, neppure a seguito dell’accoglimento da parte della Corte dell’istanza di esibizione del libro matricola e della conseguente individuazione dello stesso B. come dipendente assunto a tempo indeterminato.
5. D’altra parte, il ricorrente, pur denunciando il vizio di cui all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., non indica affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che sarebbero in motivato contrasto con la norma regolatrice della fattispecie, o con l’interpretazione che ne è stata fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni (cfr., fra le numerose conformi, Cass. n. 16038/2013), né deduce l’erronea riconduzione della fattispecie all’ambito applicativo di una norma che non le si addice, ma sostanzialmente censura – nell’accertamento di fatto, secondo il quale i due lavoratori si trovavano in identica condizione – l’erronea ricostruzione fattuale compiuta dalla Corte di merito, in tal modo formulando un rilievo di vizio di motivazione e peraltro nell’inosservanza del “nuovo” art. 360 n. 5, quale risultante a seguito delle modifiche introdotte nel 2012.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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