CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 luglio 2020, n. 16505 – In tema di condono fiscale, l’art. 15, comma 1, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, va inteso nel senso che il contribuente non può beneficiare del condono in tutti i casi di esercizio dell’azione penale, di cui egli abbia avuto formale conoscenza, per i reati previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e non solo nelle ipotesi in cui vi sia una stretta e diretta connessione tra la fattispecie di reato contestata ed i rilievi oggetto dell’atto tributario definibile in via agevolata