CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 luglio 2020, n. 16567
Professionista – Geometra – Cartella esattoriale per il pagamento di contributi – Lavoro dipendente – Prova concreta del mancato esercizio della professione
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Montepulciano, ha accolto l’opposizione proposta da M.P. avverso la cartella esattoriale per il pagamento di contributi a favore della Cassa Geometri.
La Corte ha osservato che il P. aveva provato di non aver svolto la professione di geometra, sebbene non avesse inviato tempestivamente l’autocertificazione richiesta dalla Cassa, in quanto nei periodi in contestazione aveva lavorato come dipendente e non aveva conseguito redditi professionali, come emergeva dalla produzione delle dichiarazioni fiscali.
Secondo la Corte la presunzione di esercizio di attività rimaneva superata dalla prova concreta del mancato esercizio della professione.
2. Avverso la sentenza ricorre la Cassa con un motivo. Resiste il P. il quale eccepisce preliminarmente la tardività del ricorso in cassazione.
Ragioni della decisione
3. Deve essere esaminata preliminarmente l’eccezione di tardività del ricorso in cassazione, che è fondata.
La sentenza della Corte d’appello di Firenze risulta pubblicata in data 6/6/2014. Essa è stata notificata su istanza del P. alla Cassa a mezzo del servizio postale e ,in assenza del destinatario o delle persone abilitate ,è stato immesso avviso nella cassetta postale e spedita una raccomandata di avvenuto deposito in data 12/8/2014.
Ai sensi dell’art. 8 L. n 890/1982 la notifica si ha per eseguita trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione ovvero dalla data di ritiro del piego se anteriore. Nella specie il piego è stato ritirato il 26/8/2014 e quindi dopo 10 giorni dall’invio della raccomandata . La notifica della sentenza si deve considerare, pertanto, avvenuta il 22/8/2014. Il ricorso per cassazione è stato , invece, passato per la notifica il 22/10/2014 e quindi al 61 giorno.
Costituisce giurisprudenza pacifica (cfr 26088/2015, 15374/2018) quella secondo cui “la notifica a mezzo posta, ove l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l’avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l’ufficio postale, sicché il termine per l’impugnazione (nella specie, di un avviso di accertamento) decorre da tale momento, rilevando il ritiro del piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo, come testualmente prevede l’art. 8, comma 4, della legge n. 890 del 1982, nell’attuale formulazione.“
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese processuali seguono la soccombenza. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art.13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 2000,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali e accessori di legge nonché Euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del dpr n 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento , da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis , dello stesso art. 13.