CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 maggio 2019, n. 15005
Esposizione all’amianto – Deterioramento della condizione psico-fisica – Grave patologia psichica – Accertamento della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.
Fatti di causa
1. Il dipendente della K. R. e C. S.p.A., T. D. S., adiva il Giudice del lavoro deducendo di essere rimasto lungamente esposto, durante lo svolgimento della sua prestazione lavorativa, all’inalazione di fibre di amianto e che, dal momento in cui aveva acquisito conoscenza di tale esposizione, alla stregua di un attestato rilasciato dall’INAIL, aveva subito un forte deterioramento della propria condizione psico-fisica, sfociata in una grave patologia psichica. Tanto premesso, chiedeva l’accertamento della responsabilità della società K. R. e C. s.p.a. ex art. 2087 cod. civ. e la condanna della stessa al risarcimento del danno biologico e del danno morale.
2. Il giudice adito, premesso che il ricorrente non aveva presentato all’INAIL alcuna denunzia di danno biologico, accoglieva parzialmente il ricorso, condannando la convenuta al pagamento della somma di euro 8.269,00 a titolo di risarcimento del danno morale, ravvisando un nesso tra la patologia accertata dal CTU nominato in primo grado e l’esposizione all’amianto; quantificava il danno morale nella misura di 1/3 del danno biologico, ritenuto sussistente nella misura del 15%.
3. Sulle opposte impugnazioni, la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 2804/2013, rigettava quella proposta dal lavoratore e, in accoglimento dell’appello proposto dalla società, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava integralmente la domanda, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio. Osservava:
– che la consulenza tecnica medico-legale rinnovata in grado di appello aveva escluso il nesso causale tra la dedotta esposizione all’amianto e la patologia psichica, con riferimento sia al periodo anteriore che quello posteriore al 9 agosto 2000;
– che la certificazione INAIL del 27 dicembre 2000 non attestava il superamento di specifiche soglie di presenza di amianto all’interno degli ambienti lavorativi e, comunque, il Consulente tecnico d’ufficio aveva escluso che, rispetto alla situazione clinica risalente al 1994, epoca in cui il lavoratore aveva agito per il riconoscimento dell’assegno di invalidità, fosse intervenuto un aggravamento riconducibile ad un turbamento psichico;
– che, quanto alle censure alla consulenza mosse dal consulente tecnico di parte, il svolgimento delle operazioni peritali, avrebbe dovuto formulare in quella sede quei rilievi poi denunciati in giudizio;
– che dovevano essere condivise le persuasive conclusione del CTU nominato in grado di appello, con esclusione sia del danno biologico sia del danno morale.
4. Per la cassazione di tale sentenza il D. S. ha proposto ricorso affidato a tre motivi.
Ragioni della decisione
1. Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto-nullità della c.t.u.” , per avere il Consulente d’ufficio omesso l’avviso del secondo accesso eseguito nel corso delle operazioni peritali, di cui non fu data notizia alle parti, con conseguente violazione di diritti di difesa e nullità della c.t.u..
2. Il secondo motivo denuncia “violazione di norme di diritto” ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la sentenza affermato che la malattia in questione non fu denunciata dall’interessato, omettendo di considerare che nell’originaria domanda amministrativa per il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità l’interessato aveva denunciato gravi turbe dell’umore in senso depressivo ansioso.
3. Con il terzo motivo si censura la sentenza per “motivazione omessa insufficiente contraddittoria su fatti controversi decisivi per il giudizio” ai sensi dell’articolo 360 n. 5 cod. proc. civ..
Il ricorrente contesta l’esito cui era pervenuto il CTU nominato in grado di appello.
Lamenta la mancanza di un colloquio anamnestico, come pure della richiesta di esami clinici, nonché l’omesso esame di alcuni certificati allegati in atti attestanti l’aggravamento subito a motivo dell’esposizione prolungata di fibre di amianto nelle navi sulle quali era stato imbarcato.
4. E’ preliminare, rispetto all’esame dei motivi di ricorso, la verifica della regolare notifica del ricorso per cassazione.
5. Il ricorso in originale è stato depositato (ciò che evita la sanzione dell’improcedibilità, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ.), ma la relativa notifica – effettuata a mezzo del servizio postale – non è corredata dell’avviso di ricevimento della raccomandata.
6. In materia di notificazione a mezzo posta, l’avviso di ricevimento, pur non essendo elemento costitutivo del procedimento di notificazione, costituisce il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna dell’atto al destinatario, sia la data di questa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita; ne deriva che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, mancando il deposito dell’avviso (unitamente al ricorso o successivamente, in base all’art. 372 cod. proc. civ.) e l’intimato non si sia costituito, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile (S.U. n. 627 del 2008; nonché Cass. n. 9342 del 2008, n. 1694 del 2009, n. 9487 del 2010, n. 14421 del 2010, n. 9453 del 2011, n. 13923 del 2011, n. 14780 del 2014).
7. La prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, la cui assenza non può essere superata con la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ., non vertendosi in un’ipotesi di mera nullità (Cass. n. 26108 del 2015), salvo che l’impugnante ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma dell’art. 6, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890, un duplicato dell’avviso stesso (Cass. 19623 del 2015).
8. Nel caso in esame, la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo non è stata data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento (non prodotto neppure all’odierna udienza), né parte ricorrente ha avanzato alcuna istanza di rimessione in termini, con le modalità di cui sopra.
9. La mancata produzione dell’avviso di ricevimento – ed in assenza di costituzione di K. R. e C. s.p.a. – comporta che il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile, trattandosi di situazione rispetto alla quale valgono le stesse conseguenze derivanti dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa (Cass. n. 20893 del 2015 e n. 12509 del 2011, n. 4595 del 2009).
10. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione della predetta K. R. e C. s.p.a.
11. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002. Il raddoppio del contributo unificato, introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, costituisce una obbligazione di importo predeterminato che sorge ex lege per effetto del rigetto dell’impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità della stessa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
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