CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 maggio 2019, n. 15005 – La prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, la cui assenza non può essere superata con la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ., non vertendosi in un’ipotesi di mera nullità