La vicenda
Con l’impugnata sentenza n. 28/12/06, depositata il 27 settembre 2006, la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, rigettato l’appello proposto dall’Ufficio, confermava la decisione n. 41/02/03 della Commissione Tributaria Provinciale di Udine che aveva annullato la cartella di pagamento Irpeg Ilor 1987 1988 emessa nei confronti della contribuente X S.p.A. relativamente a somme non contestate in sede di ricorso avverso due avvisi di accertamento, avvisi che, per il resto, erano poi stati “condonati” ex legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale, in sintesi, gli avvisi di accertamento, notificati il 4 luglio 1991, con riguardo alle somme non contestate col ricorso tributario, erano, perciò, divenuti definitivi a’ sensi dell’art. 14, lett. b) d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, con la conseguenza che, in violazione dell’art. 17, comma 3, d.p.r. n. 602 del 1973 cit., nel testo applicabile ratione temporis, per cui le imposte dovevano esser messe in riscossione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo, la cartella, notificata soltanto il 18 gennaio 2003, era da annullarsi perché tardiva.
Contro la sentenza della CTR, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate proponevano ricorso per cassazione affidata ad un unico mezzo.
La contribuente resisteva con controricorso.
Diritto
1. A’ sensi dell’art. 57, comma 1, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 – legge istitutiva delle Agenzie delle Entrate – il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha perduto la legittimazione a stare in giudizio con decorrenza dal 1° gennaio 2001 (Cass. n. 22992 del 2010; Cass. n. 9004 del 2007). Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per quanto riguarda il solo ridetto Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Nella sostanziale ininfluenza processuale del ricorso proposto dal Ministero, consistono i giusti motivi che inducono questa Corte a compensare integralmente le spese tra il ridetto Ministero e la resistente.
2. Con unico motivo, la sentenza veniva censurata a’ sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 15 e 17 d.p.r. n. 602 del 1973, oltreché dell’art. 5, comma 8, d.l. 1990/90, conv. in l. 9 aprile 1990, n. 99, deducendosi, sotto vari profili, che l’avviso di accertamento è atto “unitario” e che, perciò, la mancata contestazione giudiziale di alcune somme portate dallo stesso, come avvenuto nel caso di specie, non poteva renderlo parzialmente definitivo, mentre, invece, l’accertamento in parola si era reso definitivo soltanto a seguito della sentenza del giudice tributario che il 14 febbraio 2001 aveva estinto il processo per condono e dichiarato la cessazione della materia del contendere, con la conseguenza che la cartella doveva intendersi come tempestivamente notificata, tesi, questa erariale, che veniva suffragata col richiamo dell’art. 5, comma 8, d.l. 1990/90, conv. in l. 9 aprile 1990, n. 99, per cui “Se alcuni elementi del maggior imponibile e della maggior imposta accertati ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto non sono oggetto di ricorso da parte del contribuente, la riscossione provvisoria, di cui all’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed il pagamento di cui all’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono essere effettuati computando per il loro intero ammontare i suddetti elementi”; art. 15 d.p.r. n. 602 del 1973 che, invece, regolando le iscrizioni a ruolo per accertamenti non definitivi, non stabilisce alcun termine decadenziale. L’illustrazione del motivo finiva col quesito: “se a’ sensi degli artt. 14, 15 e 17 d.p.r. n. 602 del 1973, oltreché dell’art. 5, comma 8, d.l. 1990/90, conv. in l. 9 aprile 1990, n. 99, il termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo dell’atto di accertamento contestato solo parzialmente in sede giurisdizionale decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio anche in relazione agli elementi e ai rilievi non contestati”.
Il motivo è infondato.
L’art. 14, lett. b) d.p.r. n. 602 del 1973 prevede l’iscrizione a ruolo di somme relative ad accertamenti divenuti definitivi. Tra le somme che debbono ritenersi oggetto di accertamento definitivo, perché non più contestabili, sono anche quelle parziali che il ricorrente in sede giurisdizionale non impugni. Ciò perché le ridette somme, accertate con avviso non specificatamente impugnato, divengono definitivamente dovute. Cosicché, come ha già avuto occasione di statuire questa Corte, le ridette somme possono dall’Amministrazione essere immediatamente iscritte a ruolo a’ sensi dell’art. 14, lett. b) d.p.r. cit., e ciò, differentemente dagli imponibili non contestati, quindi non definitivamente accertati, iscrivibili solo per una parte e a titolo provvisorio a norma del successivo art. 15 (Cass. sez. trib. n. 12050 del 2001; Cass. sez. I n. 3794 del 1997). Deve esser aggiunto che l’art. 5, comma 8, d.l. 1990/90, conv. in l. 9 aprile 1990, n. 99, per chiarezza sopra testualmente riportato, non sovverte in alcun modo l’assetto divisato dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte, essendo stato, invece, soltanto predisposto a consentire, assieme alla riscossione provvisoria di cui all’art. 15 cit., anche quella relativa a somme definitivamente accertate. L’art. 17, comma 3, cit. deve quindi, qui, trovare applicazione, con la conseguente decadenza (contraria, Cass. sez. trib. n. 16026 del 2009).
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con integrale compensazione di spese processuali, tra il ridetto Ministero e la resistente; rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, che condanna a rimborsare alla resistente X S.p.A. le spese processuali, liquidate in euro 4.000 per compensi, oltre a euro 200 per esborsi e ad accessori di legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Comunicato 24 aprile 2020 - L’ABI ha inviato un’ulteriore circolare alle banche sui finanziamenti fino a 25.000 euro garantiti al 100 percento (decreto legge n.23 del’8 aprile 2020), autorizzato dalla Commissione…
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 05 febbraio 2020, n. 30711 - Modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nella zona franca istituita, ai sensi…
- UE - Regolamento 23 aprile 2020, n. 2020/558 - Che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei…
- LEGGE 12 aprile 2022, n. 35 - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8…
- INPS - Messaggio 24 aprile 2020, n. 1754 - Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 30 aprile 2020, n. 183037 - Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…