Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Entrate, direzione regionale della Campania, propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ufficio di Caserta, ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEG e dell’ILOR per il 1996 a carico della X srl. Il recupero a tassazione, per quanto ancora rileva, nasceva dalla contestazione dell’inserimento, a titolo di ammortamento di beni immateriali, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1996, della quota di 1/10 delle merci andate distrutte in un incendio nel novembre 1995, ma non indicate nel bilancio del 1995, e quindi non sottoposte a tassazione.
La X srl e S.D. non hanno svolto attività nella presente sede.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo, denunciando violazione degli artt. 66 e 68 t.u.i.r., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., nonché contraddittoria motivazione in ordine ad un punto fondamentale della controversia ex art. 360, n. 5, c.p.c., l’amministrazione ricorrente censura la decisione per aver escluso il recupero a tassazione dell’ammortamento, nella misura di 1/10, di “beni immateriali” costituiti dal valore della perdita subita per effetto dell’incendio, comprendente le rimanenze non tassate dell’anno precedente. Deduce che l’art. 66 del t.u.i.r., che regolamenta il regime di minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite, al terzo comma, recante la disciplina delle perdite collegate e derivanti dai beni patrimoniali e strumentali dell’impresa, nulla si dispone circa la deducibilità o meno dei beni merce, prendendosi in considerazione i soli beni relativi all’impresa non inquadrabili nella categoria dei beni merce, con la conseguenza che tali ultimi beni, pur fornendo oggetto di contabilizzazione ai fini civilistici, non hanno rilevanza fiscale come tali, potendo, al più, emergere in sede di valutazione delle rimanenze, analogamente a quanto si verificherebbe per gli sfridi di lavorazione. Ciò comporterebbe che la diminuzione, anche per cause accidentali, delle rimanenze di magazzino non potrebbe subire, seppur così fosse avvenuto nella specie, una contabilizzazione che si riporta da un anno all’altro con capitalizzazione e trasformazione del bene da merce, ancorché distrutto, in strumentale e patrimoniale con, addirittura, conseguente ammortamento. Non sarebbe stata dunque applicabile la disciplina del successivo art. 68, non solo in quanto un bene merce non poteva essere ammortizzato, non costituendo un valore patrimoniale, ma anche perché l’ammortamento da tale disposizione ammesso riguarderebbe solo i costi sostenuti per l’acquisizione di diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico, e non certo merci, ancorché perente.
Il ricorso è fondato, in quanto le quote di ammortamento dei beni dell’impresa regolato dall’art. 67 del t.u.i.r. sono riferite non ai beni merce ma al “costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa”, e “sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene” stesso.
Del pari non trova applicazione nella specie l’ammortamento dei beni immateriali regolato dall’art. 68 del t.u.i.r., che ha ad oggetto beni di tutt’altra natura, rispetto a quelli in questione, come i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, i diritti di concessione, o il valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio.
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.
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