Svolgimento dal processo
Con sentenza n. 84/32/05 depositata in data 30 novembre 2005 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana – respinto l’unico appello proposto dalla territoriale Agenzia delle Entrate – confermava in toto le distinte decisioni n. 425/02/02 e n. 425/02/02 della Commissione Tributaria Provinciale di ……. che avevano rispettivamente annullato gli avvisi di rettifica n. 603329/98 IVA 1995 e n. 603330/99 IVA 1996 emessi nei confronti di (..) commerciante al dettaglio di abbigliamento femminile titolare della ditta “L.” con negozio in ……. coi quali venivano recuperati a tassazione ricavi ritenuti non contabilizzati ammontanti a £ 132.161.000 per l’anno d’imposta 1995 e a £ 113.804.000 per l’anno d’imposta 1996 in relazione a due fatture per operazioni di vendita a stock in apparenza contrarie a “ogni principio di gestione commerciale”.
Dal giudice a quo, oltre la “regolarità formale e fiscale” delle vendite, veniva evidenziato che nelle località turistiche, contrassegnate da una forte stagionalità, le vendite a stock fossero normali e praticate in luogo dei “saldi”.
Contro la sentenza della CTR, il Ministero dell’ Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate proponevano ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La contribuente (..) resisteva con controricorso.
Motivi della decisione
1. Ai sensi dell’art. 57, comma 1, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 – legge istitutiva delle Agenzie delle Entrate – il Ministero dell’ Economia e delle Finanze ha perduto la legittimazione a stare in giudizio con decorrenza dal 1 gennaio 2001 (Cass. n. 22992 del 2010; Cass. n. 9004 del 2007), Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per quanto riguarda il solo ridetto Ministero dell’ Economia e delle Finanze.
2. Col primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza à sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 54 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. Lamentava l’Agenzia delle Entrate come, in mancanza di prova contraria, la CTR avesse erroneamente disatteso la presunzione ex art. 54 d.p.r. n. 633 del 1972 di esistenza di ricavi non contabilizzati occultati mediante vendite a stock per prezzi illogicamente inferiori. Presunzione che, secondo l’Ufficio, era da ritenersi fondata su fatti gravi, precisi e concordanti. Questi, innanzitutto, consistenti nel non aver la contribuente venduto mediante più remunerati “saldi” di fine stagione. Ma, invece, nell’aver la contribuente venduto a stock merce acquistata appena poco tempo prima a prezzi notevolmente e contro ogni ragionevole regola commerciale. Ricavi non contabilizzati da ritenersi ulteriormente avvalorati dalla circostanza che le vendite in contestazione vedevano come acquirenti la contribuente stessa, in quanto proprietaria di altro negozio, oltreché certo P. A. che esercitava identico commercio negli stessi indirizzi della ridetta contribuente. Per cui correttamente l’Amministrazione aveva presunto ricavi non dichiarati sulla scorta del valore della merce, maggiorato del ricarico medio. Il motivo è fondato.
Va premesso che l’art. 54, comma 2, d.p.r. n. 633 del 1972 consente all’Ufficio l’accertamento di maggiori ricavi a mezzo di presunzioni semplici fondate su fatti gravi precisi e concordati. Dopodiché, sarà il contribuente a esser onerato della contraria prova (Cass. n. 9108 del 2012; Cass. n. 9784 del 2010). La CTR, quindi, non poteva rifiutare la prova presuntiva offerta dall’Amministrazione. Prova dotata di precisione, gravità e concordanza in ragione dei già evidenziati numerosi univoci fatti rappresentati dalla mancanza dei “saldi” di fine stagione ed a favore di antieconomiche vendite a stock per prezzi notevolmente inferiori ed a guadagno della stessa contribuente e di altra persona svolgente attività presso identici indirizzi commerciali. E con palese formazione dei ricavi non contabilizzati, recuperati a tassazione. 3. In mancanza di allegata prova contraria, può decidersi il merito della causa con pronuncia di rigetto dei ricorsi proposti dalla contribuente avverso gli opposti avvisi di rettifica.
4. Col secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate censurava l’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omessa e/o insufficiente motivazione.
Il motivo è assorbito.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre nulla deve statuirsi con riguardo all’ inammissibilità del ricorso del Ministero dell’ Economia e delle finanze per la sua neutralità rispetto agli esiti della controversia.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’ Economia e delle Finanze, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e decidendo nel merito respinge i ricorsi della contribuente (..) avverso gli avvisi di rettifica n. 603329/98 IVA 1995 e n. 603330/99 IVA 1996; condanna la contribuente a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate quanto al primo grado in complessivi 1.950,00, di cui € 1.500,00 per onorari e 400/00 per diritti; quanto al secondo grado, in complessivi € 2.550,00, di cui € 2.000,00 per onorari e € 500,00 per diritti; quanto al presente, in € 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
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