Corte di Cassazione sentenza n. 10 depositata il 2 gennaio 2020 – Inammissibilità dell’impugnazione intesa a censurare l’interpretazione di atti negoziali, quale deve qualificarsi, diversamente dal contratto collettivo nazionale di comparto, il contratto sia pure di livello nazionale ma pur sempre integrativo in quanto relativo al personale delle sole Agenzie delle Entrate, implica l’indicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. che si assumono violati, indicazione qui del tutto omessa