Corte di Cassazione sentenza n. 10284 depositata il 31 marzo 2022
Contenzioso tributario – fatto decisivo – motivazione
Fatti di causa
Nella controversia originata dall’impugnazione da parte di I.F. di cartelle di pagamento, aventi ad oggetto IRPEF, notificate a mezzo posta dall’anno 2000 all’anno 2007, la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione di Bari (d’ora in poi C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, -confermato che l’oggetto della controversia erano le cartelle di pagamento e, in particolare, la ritualità della loro notificazione, dovendosi ribadire la giurisdizione del giudice ordinario, già dichiarata dalla Commissione tributaria provinciale, in ordine alla dedotta illegittimità del pignoramento (effettuato su crediti presso terzi sulla scorta di tali atti) rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la decisione, di rigetto del ricorso, della Commissione tributaria di prima istanza.
In particolare, il Giudice di appello, in ordine alla dedotta violazione dell’art.139 cod.proc.civ., affermava di condividere integralmente le ampie motivazioni rese, al riguardo, dal primo giudice, rispetto alle quali il contribuente non aveva articolato specifici motivi di impugnazione. Sosteneva, ancora, di non ravvisare alcuna violazione dell’art. 7 della legge n.890/1982, tanto più che la sentenza impugnata faceva espresso e puntuale riferimento all’articolo 26, comma 1, del d.P.R.n.602 del 1973.
Avverso la sentenza I.F. ha proposto ricorso,
affidandolo a dodici motivi. Ha, infine, sub 13), chiesto, in subordine ai proposti motivi, di essere autorizzato a proporre querela di falso con riferimento agli avvisi di ricevimento che presentano sigle o sottoscrizioni illeggibili.
Equitalia Sud s.p.a. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale su unico motivo.
In prossimità della pubblica udienza, il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. B.T. ha depositato requisitoria concludendo, previa declaratoria di manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, per il rigetto del ricorso e l’assorbimento del ricorso incidentale.
Il ricorrente ha depositato memoria a mezzo di nuovo difensore.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, 3 cod.proc.civ., la violazione dell’art.343 cod.proc.civ., per avere la C.T.R. condannato la parte privata alle spese di entrambi i giudizi (di primo e secondo grado), sebbene non fosse stato proposto appello incidentale contro la sentenza di primo grado che aveva compensato le spese tra le parti.
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art.112 proc.civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.4 cod.proc.civ., denunciando la nullità della sentenza impugnata per non avere la C.T.R. pronunciato sulla domanda, proposta in primo grado con il primo motivo e riproposta in appello, di nullità delle notifiche di due cartelle, effettuate a mezzo lettera raccomandata e consegnate al portiere dello stabile senza che ne fosse data comunicazione al destinatario.
3. Con il terzo motivo si deducono la violazione dell’art.115 proc.civ., in relazione al numero 3 del primo comma dell’art.360 cod.proc.civ., e la violazione dell’art.112 cod.proc.civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.4 cod.proc.civ., e l’omessa motivazione su un punto decisivo controverso (art.360 n.5 cod.proc.civ.). Secondo la prospettazione difensiva, era, da un canto, evidente la violazione dell’art.115 cod.proc.civ., laddove la C.T.R. aveva affermato che l’appellante non aveva rivolto una cr it ica specifica alla sentenza impugnata e, dall’altro, la sentenza era immotivata, laddove la C.T.R. affermava di condividere le motivazioni di primo grado, senza spiegarne il perché e senza scrutinare i motivi di censura.
4. La motivazione illogica della sentenza impugnata su un punto decisivo per la controversia, ai sensi dell’art.360, primo comma, num.5 proc.civ., e la violazione degli artt.2697 cod.civ. e dell’art.115 cod.proc.civ., in relazione all’art.360, primo comma, num.3, cod.proc.civ., vengono dedotte con il quarto motivo di ricorso. Secondo la prospettazione difensiva, la C.T.R. non avrebbe spiegato le ragioni per le quali aveva affermato che il contribuente non aveva fornito prove idonee a scalfire la sentenza impugnata laddove, peraltro, il contribuente, con riguardo alle cartelle notificate a mano della moglie, aveva provato di essere divorziato.
5. Con il quinto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata di violazione dell’art.112 cod.proc.civ. laddove la C.T.R., con riguardo al primo motivo di impugnazione, aveva affermato che mancava una specifica critica alla sentenza impugnata, mentre, nell’atto di appello, era stato chiaramente dedotto che le notifiche, effettuate a mani del portiere dello stabile, erano carenti della raccomandata prevista dall’art.174, terzo comma, del d.lgs. n.196 del 2003 e dell’indicazione del tentativo di ricerca del destinatario e delle altre persone abilitate a ricevere l’atto.
6. La sentenza impugnata viene, ancora, censurata, con il sesto motivo di ricorso, per avere violato l’art.7 della legge n.890 del 1982, laddove la C.T.R. aveva statuito il rigetto del corrispondente motivo di appello sulla considerazione che la sentenza impugnata aveva fatto riferimento all’art.26 del d.P.R. 602 del 1973 che prevede una procedura autonoma, senza le particolari incombenze invocate dall’appellante.
7. Con il settimo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art.360, primo comma, 5 cod.proc.civ., la sentenza impugnata di omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, laddove la C.T.R., con motivazione apodittica, si era riportata alla sentenza di primo grado senza spiegare le ragioni del suo convincimento.
8. Eguale censura, con riferimento all’affermata insussistenza della violazione dell’art.7 della legge n.890 del 1982, viene mossa alla sentenza impugnata con l’ottavo
9. Con il nono motivo si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 cod.proc.civ., la violazione dell’art.7 della legge n.890 del 1982 e dell’art.2729 civ. Contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R., sussisteva, secondo il ricorrente, la dedotta violazione di legge, in quanto tutti gli avvisi di ricevimento riportavano sigle indecifrabili e illeggibili, senza neppure l’indicazione del consegnatario.
10. L’illegittimità costituzionale dell’art.26 del d.P.R. n. 602 del 1973 per violazione degli 111 e 124 della Costituzione viene sollevata sub 10) del ricorso.
11. La sentenza impugnata viene censurata, ancora, di omessa pronuncia, con violazione dell’art.112 proc.civ., con l’undicesimo motivo di ricorso. Si deduce che il giudice di appello non si sarebbe pronunciato sulla domanda (e motivo di appello) con cui era stata eccepita la nullità di tutte le notifiche, successive all’l.1.2004, per omessa attestazione della spedizione della lettera raccomandata, prevista dall’art.7, ultimo comma, della legge n.890 del 1982.
12. Infine, con il dodicesimo motivo, si deduce omessa decisione sulle singole notifiche e violazione deglli 112 e 115 in relazione all’art.360, primo comma, n.3 e 4 cod.proc.civ. Si lamenta che, essendo stati esposti, con l’atto introduttivo del giudizio, motivi di impugnazione con riferimento ad ogni singola notifica, su ciascuna avrebbero dovuto pronunciarsi i giudici di merito quali, invece, si erano limitati a enunciare principi generali.
13. Il ricorrente, infine, in subordine a tutti i proposti motivi, chiede di essere autorizzato a proporre querela di falso con riferimento agli avvisi di ricevimento che presentino sigle o sottoscrizioni illeggibili.
14. Equitalia Sud s.p.a. con l’unico motivo di ricorso incidentale deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.4 cod.proc.civ., la nullità della sentenza per vizio in procedendo. La ricorrente, premesso che sia, nelle controdeduzioni in primo grado che in quelle svolte in secondo grado, aveva evidenziato che il contribuente aveva avuto notificate le intimazioni di pagamento, sottostanti ciascuna cartella oggetto di impugnazione, deduce che la C.T.R. abbia omesso di esaminare la documentazione, allegata a conforto, e di dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo, avendo la mancata impugnazione delle citate intimazioni reso illegittima e inammissibile qualunque eccezione avverso gli atti alle stesse sottoposte.
15. Procedendo all’esame dei motivi del ricorso principale, e rinviando al seguito, per ragioni di ordine logico giuridico delle questioni poste, la trattazione del primo motivo, va rilevato che il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il settimo, l’ottavo, l’undicesimo e il dodicesimo motivo denunziano la nullitè della sentenza, in relazione al n.4 del primo comma dell’art.360 cod. proc.civ., e la sussistenza di vizi motivazionali, ai sensi del successivo numero 5 dello stesso articolo.
15.1 Al proposito, va rilevato che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 4 dicembre 2012 onde al ricorso è applicabile la nuova disposizione dell’art.360, primo comma, num.5 cod.proc.civ. che, come autorevolmente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 4 aprile 2014 n.8053, <<introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal ,giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie>>. Le Sezioni Unite, nella citata sentenza, hanno, altresì, statuito che << La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
15.2 Ciò posto, con specifico riferimento al secondo, terzo, quinto, undicesimo e dodicesimo motivo, i quali tutti deducono l’omessa pronuncia da parte del Giudice di merito, va rilevato che la motivazione della sentenza risponde a tutte le domande avanzate in giudizio dal ricorrente e ribadite in grado di appello ed è esaustiva in quanto legittimamente motivata per relationem alla decisione di primo grado, rispetto alla quale è motivatamente espressa condivisione. Vale, all’uopo, rammentare il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, di recente, Cass. n. 2151 del 29/01/2021; n. 15255 del 2019) secondo cui <<ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione>> nonché l’altrettanto consolidato principio (v., tra le altre, Cass. Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019; id. n. 28139 del 2018) per cui < < la sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente>>.
15.3 Alla luce di tutti principi sopra esposti sono inammissibili anche il terzo, il quarto, il settimo e l’ottavo motivo di ricorso (articolati ai sensi dell’art.360, primo comma, num.5 cod.proc.civ.). Esclusa l’apparenza, ovvero l’illogicità della motivazione, per le considerazioni sopra svolte, nessuno dei mezzi di impugnazione è rispondente ai dettami della norma invocata, come interpretata da questa Corte, non specificando, tra l’altro, il “fatto” il cui esame risulti omesso.
16. Con il sesto e il nono motivo di ricorso si deducono, ai sensi dell’art.360, primo comma, num.3 cod.proc.civ., violazioni di legge; in particolare, in sintesi, con il primo la violazione dell’art.2697 cod.civ. e dell’art.115 proc.civ. laddove la C.T.R. aveva ritenuto che l’appellante-contribuente non avesse fornito prova idonea a sostenere le proprie ragioni, e con il secondo la violazione dell’art.7 della legge n.890 del 1982 laddove il Giudice di appello aveva rigettato l’impugnazione rammentando che il primo Giudice avesse accertato che la notificazione era avvenuta mediante la procedura di cui all’art.26, comma 1, del d.P.R. n.602 del 1973.
16.1 Le censure sono infondate. E’ incontestato in atti che le notificazioni delle cartelle impugnate avvennero ad opera di Equitalia, direttamente a mezzo posta, a mani di persone conviventi o del portiere e secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, < <ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata a mezzo posta dall’incaricato alla riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento ad opera dell’Ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltrechè sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l’indicazione delle generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma>> (cfr., tra le altre, n.946 del 17.10.2020).
17. La questione di legittimità costituzionale eccepita sub) 10, nei termini in cui è formulata, è inammissibile alla luce dei principi fissati da questa Corte (v.Cass. 30738 del 26/11/2019) per i quali <<il motivo di ricorso per cassazione con il quale, reiterandosi l’istanza avanzata nel giudizio di merito, si chieda di dichiarare una questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata e di rimetterne l’esame alla Corte costituzionale, è inammissibile ove contenga soltanto la generica deduzione dell’illegittimità di una norma e non anche l’indicazione delle ragioni di contrasto con le disposizioni costituzionali eventualmente individuate>>.
In ogni caso, in materia, è già intervenuta, dichiarando la manifesta infondatezza delle questioni, la Corte costituzionale con le sentenze n.2 del 2020 e n.104 del 2019..
18. Egualmente inammissibile va dichiarata la proposizione di querela di falso articolata sub) 13. Nel contenzioso tributario, infatti, la querela di falso è proponibile, nel giudizio di cassazione, soltanto nei casi in cui concerna documenti attinenti al relativo procedimento, e non anche quando riguardi quelli che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione impugnata, l’eventuale falsità dei quali, ove definitivamente accertata, potrà essere fatta eventualmente valere, nelle forme e nei limiti consentiti dall’ordinamento processuale generale e tributario, come motivo cli revocazione della sentenza impugnata, ai sensi del combinato disposto degli artt.64 del d.lgs.n. 546 del 1992 e 395 proc.civ. (v.Cass.n.24846 del 6.11.2020).
19. Rimane da trattare il primo motivo di ricorso con cui si censura il regolamento delle spese processuali ad opera del Giudice di La censura è fondata.
19.1. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., di recente, Cass.n.21504 del 6.10.2020; id.n.3896 del 17.2.2020) il divieto di reformatio in peius conseç1ue alle norme, dettate dagli artt.329 e 342 cod.proc.civ. in tema di effetto devolutivo dell’impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum, l’appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l’appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall’acquiscenza prestata alla sentenza di primo grado.
19.2 La sentenza impugnata, nel condannare l’appellante alle spese di entrambi i gradi del giudizio malgrado non fosse stato proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado che aveva disposto la compensazione delle spese, si è discostata dai superiori principi onde su tale capo va cassata.
20. Il rigetto dei motivi del ricorso principale, attinenti al merito della vicenda processuale, comporta l’assorbimento del ricorso
21. In conclusione, alla stregua cli tutte le considerazioni che precedono, in accoglimento del solo primo motivo del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata, nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, la quale provvederà a regolare anche le spese di questo
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibili i restanti. Assorbe il ricorso incidentale.
Cassa, nei limiti del motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia-Bari, in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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