Corte di Cassazione sentenza n. 10296 depositata il 31 marzo 2022 – Il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro si applica anche alle operazioni di finanziamento, pertanto i decreti ingiuntivi  emessi a fronte del pagamento di crediti derivanti da operazioni di finanziamento, (soggette a IVA in regime di esenzione) devono essere registrati a tassa fissa (e non con aliquota proporzionale), in base al combinato disposto dell’art. 40 del d.p.r. n. 131 del 1986 e della nota II dell’art. 8 della Parte I della Tariffa