Corte di Cassazione sentenza n. 10342 depositata il 31 marzo 2022
vizio di motivazione della sentenza – errata valutazione delle prove
Rilevato che:
nella controversia originata dall’impugnazione da parte di Carmine Petrone, esercente all’ingrosso di prodotti farmaceutici, di avviso di accertamento, relativo a Irpef, Iva e Irap dell’anno 2005, la
Commissione tributaria regionale della Campania (d’ora in poi C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la decisione di primo grado (di rigetto del ricorso).
In sintesi, il Giudice di appello riteneva che i rilievi formulati dall’Ufficio fossero legittimi e fondati e non idoneamente contrastati dal contribuente.
Avverso la sentenza Carmine Petrone ha proposto ricorso, affidandosi a cinque motivi.
L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva, essendosi limitata a depositare atto al fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis-1 cod.proc.civ., in camera di consiglio.
Considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, num.4 cod.proc.civ., la carenza di motivazione, siccome apodittica e apparente, della sentenza impugnata, laddove la C.T.R. aveva affermato non essere plausibile la vendita di beni a prezzi inferiori ai costi;
2. lo stesso capo di sentenza, avente a oggetto il rilievo concernente la vendita sotto costo, viene censurato con il secondo motivo del ricorso, ai sensi dell’art.360, primo comma, 3 cod.proc.civ. per violazione di legge. Secondo la prospettazione difensiva, la C.T.R. avrebbe illegittimamente invertito l’onere probatorio laddove aveva ritenuto che la sottofatturazione dei prodotti venduti a prezzi inferiori dei costi fosse implausibile;
3. il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del Secondo la giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, Cass.n.9105 del 7.04.2017) <<ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento>>;
3.1 nel caso in esame, la C.T.R., pur a fronte degli specifici elementi in fatto e in diritto formulati in appello dal contribuente (e riprodotti, in ossequio al principio di autosufficienza, in ricorso), si limita, senza spiegarne le ragioni e, quindi, impedendo il controllo sull’iter logico seguito, a ritenere generica e immotivata l’argomentazione della scarsa incidenza di tali costi sul rilevante volume di affari della ditta in questione;
4. con il terzo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, 4 cod.proc.civ., la nullità della sentenza impugnata laddove la C.T.R., nel confermare, in ordine al secondo recupero, l’assenza di prova della consegna/donazione dei medicinali a favore di una ONLUS, si era basata sulla sola documentazione versata dal contribuente nella fase precontenziosa e non su quelli prodotti, unitamente al ricorso introduttivo del giudizio;
4.1 la censura è inammissibile. Questa Corte (Cass.n.23940 del 12/10/2017; Cass.Sez.Un. n.20867 del 2020; Cass. n.3572 del 11/02/2021) ha già fissato il principio secondo cui << in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e, dunque, nei limiti consentiti dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012>>;
5. tale corretta articolazione della censura viene formulata con il quarto motivo con cui il ricorrente deduce, questa volta in relazione all’art.360, primo comma, num.5 cod.proc.civ., le stesse circostanze in fatto di cui al mezzo di impugnazione che precede, rilevando come la C.T.R. abbia omesso l’esame dei fatti decisivi emergenti dai documenti allegati in atti;
5.1 la censura è fondata. Come evincibile dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, la C.T.R., esaminando l’autofattura n.1 in data 4.01.2005 con destinazione presso “Fatebenefratelli” e la fattura n.1043 della ditta di Trasporti “Lucio Monte/la s.r.l.” con emittente l’Ospedale Fatebenefratelli in Roma, con riferimento ad un trasporto avvenuto in data 13/06/05 con interlocutore la Farmacia Petrone dr. Massimo, ha ritenuto che le date delle operazioni e i nominativi degli interessati non coincidessero oltre a dimostrare alla data 04/01/ 2005 la consegna della detta merce. Epperò, in tale valutazione, il Giudice di appello non ha esaminato i fatti, quali emergenti dalla diversa documentazione versata in giudizio dal ricorrente e che, ove valutati, avrebbero potuto condurre a una diversa soluzione della controversia, quali il documento di trasporto n.1 del 4.1.2005, emesso dal ricorrente per la consegna all’Ospedale Fatebenefratelli per il tramite del vettore Lucio Mantella, con sottoscrizione per ricevuta della onlus A.F.M.A.L. e della fattura rilasciata da quest’ultimo, riprodotti, in ossequio al principio di autosufficienza in seno al ricorso;
6. con il quinto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, num.3 cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.109, secondo comma, del P.R. n.917 del 1986 laddove la C.T.R. aveva confermato, ai fini delle imposte dirette, l’imputazione di un costo al 2004, valorizzando la data di emissione della fattura da parte del fornitore, sulla base dell’art.6, comma quarto, del d.P.R. n.633 del 1972, concernente la diversa disciplina dell’IVA;
6.1 la censura è fondata. Nel caso in esame, si controverte, per come è incontestato, del recupero di un costo, rappresentato da una fattura emessa il 31 dicembre 2004, siccome, indebitamente contabilizzata nell’anno 2005, allorquando la consegna della merce era avvenuta, secondo la contestazione contenuta nell’avviso di accertamento impugnato, il 30 dicembre 2004. Il recupero è stato effettuato, ai sensi dell’art.109 del d.P.R. n.917 del 1986, ai fini delle imposte La C.T.R. ha erroneamente applicato la diversa normativa dettata in materia di IVA onde, anche in ordine a tale rilievo, la sentenza va cassata;
7. in conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento del primo, del quarto e del quinto motivo, assorbito il secondo e inammissibile il terzo, la sentenza impugnata va cassata nei limiti dei motivi accolti e disposto il rinvio alla T.R. della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e regolerà le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, assorbito il secondo e inammissibile il terzo;
cassa la sentenza impugnata, nei limiti dei motivi accolti, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
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