Corte di Cassazione sentenza n. 10353 depositata il 31 marzo 2022
Contenzioso tributario – vizio di motivazione
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza n. 28/02/13 del 19/04/2013, la Commissione tributaria regionale delle Marche (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da N. r.l. nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pesaro (di seguito CTP) n. 114/04/12, la quale aveva a sua volta rigettato il ricorso della società contribuente avverso l’avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2006.
1.1 Come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento è stato emesso in ragione della cessione di alcuni beni, erroneamente considerata non imponibile, ad una società sanmarinese ritenuta
2. N. s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
3. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso N. r.l. deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132 cod. proc. civ. e 111 Cost., con conseguente nullità della sentenza per motivazione apparente.
2. Il motivo è fondato e assorbente degli altri motivi
2.1 È noto che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).
2.2 Nel caso di specie, la sentenza impugnata ripercorre dettagliatamente le vicende della controversia, riportando le domande ed eccezioni di entrambe le parti, e concludendo nel modo che segue:
«Questa C.T.R., dopo attento esame della documentazione e dopo aver ascoltato le parti, decide P.Q.M. La C.T.R. conferma la impugnata decisione (…)».
2.3 Trattasi all’evidenza di motivazione inidonea a esprimere le ragioni logico-giuridiche che hanno condotto al rigetto dell’appello, in quanto la CTR: a) conferma la decisione impugnata senza fare alcun riferimento alla motivazione della CTP e alle ragioni per le quali la menzionata motivazione sia effettivamente da condividere, sicché non può ragionarsi in termini di legittima motivazione per relationem; b) non si prende posizione in ordine a nessuno dei rilievi mossi dalla società contribuente, pur dettagliatamente evidenziati nel contesto della sentenza, ma si conclude del tutto apoditticamente per la conferma della sentenza di primo
3. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.