Corte di Cassazione sentenza n. 10354 depositata il 31 marzo 2022 – In tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima  della  notifica  dell’avviso  di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di  primo  grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, sicché eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, consegue l’annullamento senza rinvio ex art. 382 c.p.c., della sentenza  impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia  declinatoria di merito” trattandosi di impugnazione “improponibile, poiché l’inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d’ufficio