CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 10422 depositata il 19 aprile 2023 – In tema di accertamento analitico-induttivo ex art. 39 comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini della determinazione del reddito di impresa per omessa contabilizzazione di ricavi e IVA relativa ad operazione commerciale posta in essere tra società del medesimo gruppo aventi sede in Italia, ai fini del valore da attribuire ad una prestazione di servizi, lo scostamento dal “valore normale” del canone di affitto di cui all’art. 9 TUIR può assumere rilievo quale parametro meramente indiziario dell’antieconomicità manifesta e macroscopica dell’operazione posta in essere, esulante dal normale margine di errore di valutazione anche dell’inerenza della destinazione del bene o servizio, sì da giustificare l’accertamento con conseguente prova contraria a carico del contribuente, senza che per ciò sia violato il criterio della neutralità del tributo armonizzato, né la norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 147 del 2015, la quale è diretta ad escludere l’applicazione dell’art. 110 TUIR al “trasfer pricing” interno, ma non a limitare la portata logico-giuridica dell’art. 9 cit.