Corte di Cassazione sentenza n. 10513 depositata il 3 maggio 2018
FALLIMENTO – ORGANI – CURATORE – POTERI – ATTRIBUZIONI – AUSILIARI – CURATORE FALLIMENTO – COADIUTORE – SUBORDINAZIONE AL CURATORE – CONSEGUENZA IN TEMA DI RESPONSABILITA’ – FATTISPECIE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Pordenone con la sentenza n. 158/2012 accoglieva l’opposizione proposta dal fallimento della (omissis) S.p.a. e dal curatore fallimentare, B.G., avverso l’ordinanza ingiunzione n. 4942 del 25/1/2011 con la quale la Provincia di Pordenone aveva irrogato la sanzione pecuniaria di Euro 2.500,00 per la violazione derivante dalla mancata comunicazione al catasto dei rifiuti delle informazioni relative all’esistenza di apparecchiature con PBC.
La Corte d’Appello di Trieste con la sentenza n. 9 del 15 gennaio 2015 accoglieva l’appello della Provincia rigettando l’opposizione.
Rilevava che tra i compiti del curatrice fallimentare rientra anche quello dell’amministrazione del patrimonio del fallito da espletarsi con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, dovendo svolgere tale attività sotto la propria personale responsabilità, anche laddove decida di avvalersi di collaboratori L. Fall., ex art. 32.
Nel caso di specie era stato affidato ad un professionista l’incarico di redigere l’inventario dei beni appartenenti al fallimento, la cui finalità era quella di verificare la natura e le caratteristiche degli stessi anche al fine di riscontrare la necessità di adempiere ad eventuali obblighi ammirnistrativi ad essi connessi.
La colpa del curatore consisteva quindi nella scelta del collaboratore, il quale avrebbe invece dovuto avvisarlo della presenza di PCB all’interno dei trasformatori, anche alla luce della particolare finalità di tutela dell’interesse pubblico cui è strumentale l’obbligo periodico di comunicazione.
Peraltro, ove fosse stato effettuato un controllo della corrispondenza della società, sarebbe emerso che negli anni passati era stata effettuata la comunicazione, omessa per il periodo successivo al fallimento, dovendosi escludere rilevanza alla circostanza che la missiva inviata dalla Provincia, per rammentare la necessità della comunicazione, non fosse stata effettivamente recapitata alla curatela (per essere stata inviata alla sede della società ormai fallita), trattandosi di un avviso non dovuto per legge.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Fallimento della (omissis) S.p.A. e B.G. sulla base di un motivo.
La Provincia di Pordenone ha resistito con controricorso.
Nelle more si è costituita nel giudizio la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella qualità di successore della Provincia di Pordenone a seguito del trasferimento delle competenze in materia di ambiente operato in favore della Regione ai sensi della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 26 del 2014, art. 32, comma 3, lett. a) ter e art. 35, comma 4, lett. b).
2. Il motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c. e della L. Fall., art. 32, laddove è stata ravvisata la responsabilità del curatore, e di riflesso del fallimento, per la mancata segnalazione della presenza di PCB nei trasformatori di proprietà della società fallita da parte del tecnico incaricato della redazione dell’inventario.
Si sostiene che in tal modo sarebbe stata valutata a posteriori la correttezza del curatore nella scelta dell’ing. T., trascurandosi che l’incarico di esperto stimatore era stato affidato ad un professionista dotato delle competenze tecniche per assolvere il compito demandatogli.
Ne deriva che non sussistendo una culpa in eligendo, non è possibile imputare al curatore il successivo errore commesso nell’esecuzione dell’incarico.
Nè appariva esigibile un dovere di controllo successivo da parte del curatore, in quanto privo delle cognizioni tecniche per verificare la correttezza dell’operato del proprio collaboratore. Infine, l’affermazione dell’esistenza di una pregressa corrispondenza tra la società in bonis e la Provincia relativa agli obblighi di comunicazione, la cui omissione successiva è stata sanzionata, si fonda sull’erronea presupposizione che tale corrispondenza sia stata rinvenuta tra le carte aziendali in possesso della curatela, laddove al contrario nulla è stato reperito.
Il motivo è infondato, sebbene il rigetto imponga una correzione della motivazione del giudice di appello.
Occorre, infatti, evidenziare che l’ing. T., incaricato dal curatore di provvedere alla revisione della stima degli immobili della massa fallimentare, deve correttamente essere qualificato come coadiutore del fallimento a norma della L. Fall., art. 32, comma 2 (cfr. in tal senso Cass. n. 4146/1978, con specifico riferimento all’attività dell’esperto stimatore).
Trattasi quindi di figura diversa dal delegato di cui al comma 1 della norma in commento, e che la tradizionale dottrina distingue nettamente dalla seconda, evidenziando che mentre il delegato si sostituisce al curatore nei suoi adempimenti, ancorché in maniera temporanea e per specifici incarichi (occorrendo a tal fine far riferimento alla disciplina di cui agli artt. 1703 c.c. e segg.), il coadiutore invece opera in maniera integrativa dell’attività del curatore, svolgendo mansioni generiche ed agendo nell’interesse del fallimento qualora le esigenze lo richiedano.
La distinzione tra le due figure è stata poi ribadita anche nella giurisprudenza di legittimità, sebbene inizialmente ai fini della determinazione del compenso, essendosi appunto precisato che (cfr. Cass. n. 6453/1980) mentre il compenso per il delegato del curatore, di cui alla L. Fall., art. 32, comma 1 – attesa la sua qualità di sostituto del curatore, che egli surroga temporaneamente e limitatamente a determinati atti od operazioni – deve essere liquidato secondo i criteri dettati per il curatore medesimo, con relativa spesa a carico di quest’ultimo, il compenso per il coadiutore del curatore, nominato ai sensi del comma 2 della citata norma – data la sua veste di ausiliario del giudice connessa allo svolgimento di funzioni di collaborazione ed assistenza nell’ambito e per gli scopi del processo concorsuale sotto forma di prestazione di opera integrativa dell’attività del curatore in posizione subordinata a tale organo – è a carico della massa fallimentare e va liquidato non secondo la tariffa professionale, ma alla stregua della tariffa giudiziale concernente i periti, i consulenti, ecc..
Tale distinzione è stata poi ripresa anche dalla successiva giurisprudenza (cfr. Cass. n. 882/1995) che ha ribadito che, anche a voler ammettere che in determinate circostanze il coadiutore possa eventualmente essere un sostituto del curatore, diverso è il modo della stessa sostituzione, posto che in ogni caso l’attività del delegato è qualificata dalla “autonomia”, laddove quella del coadiutore è contraddistinta dal connotato della “subordinazione” al curatore, essendo significativo che solo per l’attività del coadiutore (cosa non disciplinata per il delegato) sia espressamente previsto che egli svolga il suo incarico sotto la responsabilità del curatore.
Quanto all’ambito della responsabilità del curatore ora individuata, va ricordato che mentre la dottrina dubita circa la possibilità di configurarla anche per una culpa in eligendo, appare invece pacifica la responsabilità per culpa in vigliando, dovendo essere chiamato a rispondere proprio degli eventuali errori commessi dal coadiutore nell’espletamento delle attività affidategli.
La ricordata posizione subordinata del coadiutore rispetto al curatore, unitamente all’affermazione generalizzata della responsabilità del curatore per l’attività degli stessi coadiutori, impone quindi di affermare che, ancorché non possa ravvisarsi colpa del curatore nell’individuazione del profilo professionale del soggetto indicato coma coadiutore, tuttavia laddove quest’ultimo nell’espletamento dell’incarico commetta degli errori, che fondino poi una responsabilità (cfr. in tema di responsabilità contabile, Corte Conti reg. Lombardia n. 600/2009), quest’ultima debba essere imputata al curatore, come propria.
Ancorché la necessità di nominare un professionista quale coadiutore ai fini della stima dei beni possa riconnettersi alla carenza in capo al curatore delle cognizioni tecniche necessarie per l’espletamento di tale attività, la previsione di cui alla L. Fall., art. 32, nel ribadire che l’attività si svolga sempre sotto la responsabilità del curatore, fa sì che l’erronea considerazione della effettiva natura dei beni stimati, ai fini del riscontro della presenza di PCB, dalla quale scattava l’obbligo di comunicazione, la cui omissione è stata sanzionata in via amministrativa, fonda anche nei confronti della P.A. la responsabilità del curatore, che non può addurre a propria giustificazione la pretesa impossibilità di avvedersi dell’errore commesso.
La più rigorosa valutazione della diligenza professionale del curatore che risulta retta dalla previsione di cui dell’art. 1176 c.c., comma 2, unitamente al chiaro tenore letterale della disposizione di cui alla L. Fall., art. 32, non consentono quindi di addurre come esimente da responsabilità l’eventuale errore di valutazione compiuto dal coadiutore, ancorché non possa ravvisarsi a monte una culpa in eligendo.
3. Il ricorso deve essere rigettato e pertanto le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
4. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
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