CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 10767 depositata il 4 maggio 2018
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – SICUREZZA SUL LAVORO – RENDITA PER POSTUMI PERMANENTI DA MALATTIA PROFESSIONALE – PRESCRIZIONE – TRE ANNI
Rilevato
che la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 366 del 2012, pronunciando sull’Impugnazione proposta dall’INAIL avverso la sentenza di primo grado (di accoglimento della domanda di costituzione della rendita per postumi permanenti da malattia professionale denunciata il 3 agosto 1998, proposta da V.C. in data 29.11.2007), ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Istituto ai sensi dell’art. 112 del d.p.r. 1124/1965 in ragione del fatto che l’effetto interruttivo di un primo ricorso giudiziario, presentato tempestivamente dallo stesso V.C. in data 31 maggio 2000, non aveva prodotto la sospensione del decorso del termine fino al passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 2945 cod. civ., secondo comma, in quanto la sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso era stata annullata, in via definitiva, con rinvio al primo giudice per nullità dei termini a comparire e la parte non aveva riassunto nei termini di legge il relativo giudizio per cui trovava applicazione il terzo comma del citato art. 2945 cod.civ.;
che avverso tale sentenza V.C. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2945, secondo e terzo comma, cod. civ. , laddove la Corte territoriale non avrebbe considerato che la sospensione del termine prescrizionale non deriva solo dal passaggio In giudicato delle sentenze che decidono il merito delle questioni ma anche di quelle che definiscono questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 307 cod. proc. civ. in ragione del fatto che tale norma non troverebbe applicazione nel caso di specie stante la tassatività delle Ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.; c) violazione e o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e difetto di motivazione in relazione alla circostanza che la Corte territoriale non aveva fornito risposta, ritenendola coperta dal precedente giudicato, alla eccezione sollevata in ordine all’inconfigurabilità del giudicato sulla questione meramente ?processuale del rinvio al giudice di primo grado;
che l’INAIL ha resistito con controricorso;
che il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso;
che sono state depositate memorie da V.C.;
Considerato
che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso; che è incontestato tra le parti ed emerge dalla sentenza impugnata che V.C., con il ricorso depositato in data 29 novembre 2007, riconobbe che il precedente giudizio, con il quale aveva proposto la domanda di costituzione della rendita, era iniziato il 31 maggio 2000 e si era estinto perché non riassunto dopo la sentenza d’appello che aveva disposto, in via definitiva dopo la conferma in cassazione, il rinvio al tribunale ex art. 354 cod. proc. civ. per effetto della nullità della notifica del ricorso introduttivo di primo grado; che i tre motivi, connessi in quanto riferiti all’unica questione della prescrizione del diritto del ricorrente alla rendita da malattia professionale, vanno trattati congiuntamente e sono infondati in applicazione del principio espresso da questa Corte di cassazione e che il Collegio condivide pienamente, secondo cui la regola stabilita dall’art. 2945 cod.civ., comma 2, della protrazione dell’interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, è derogata nella ipotesi di estinzione del processo, secondo la esplicita previsione contenuta nel comma 3 del medesimo articolo, rimanendo in tal caso fermo l’effetto interruttivo della domanda e cominciando il nuovo periodo di prescrizione dalla data dell’atto interruttivo; che proprio con riferimento alle prestazioni assicurative da infortunio sul lavoro e malattia professionale, si è affermato che il termine triennale di prescrizione del diritto è interrotto dalla proposizione del ricorso giurisdizionale, a far data dal deposito e non dalla sua notifica, e che tuttavia l’effetto interruttivo di tale atto rimane solo istantaneo, se il processo si estingue, e il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dal verificarsi dell’evento interruttivo (Cass. 16 aprile 2004 n. 7295; n. 10212 del 2007);
che, pertanto, correttamente il Giudice di appello del secondo processo, essendo coperte dal relativo ?giudicato le questioni relative
alla correttezza del disposto rinvio al primo giudice, ha accertato che il primo processo – alla stregua delle stesse affermazioni di parte appellante – si era comunque estinto (perché non riassunto entro il termine) e pertanto erano decorsi i termini di prescrizione non essendo più operante l’effetto sospensivo di cui all’art. 2945 cod.civ. (Cass. n. 4352 del 2015);
che pertanto il ricorso va rigettato e le spese vengono regolate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15 per cento e spese accessorie di legge.
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