Corte di Cassazione sentenza n. 10881 depositata il 5 aprile 2022 – In tema di contenzioso tributario,  il divieto di proporre nuove  eccezioni  in appello,  posto dal  D.Lgs.  31 dicembre  1992,  n.  546, art.  57,  comma  2,  riguarda  l’eccezione  in  senso  tecnico,  ossia  lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell’Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perché le difese, le argomentazioni e le prospettazioni diret­te a contestare la fondatezza di un ‘eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezione in senso tecnico