Corte di Cassazione ordinanza n. 10886 depositata il 5 aprile 2022 – L’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ra­gione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesisten­za del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istrut­torio, grava sul contribuente la prova contraria