Corte di Cassazione sentenza n. 11366 depositata il 10 maggio 2018
FALLIMENTO – ACCERTAMENTO DEL PASSIVO – FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO – IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI – OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO – TERMINE SEMESTRALE DI CUI ALL’ART. 327 C.P.C. – APPLICABILITA’ – FATTISPECIE
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. D.L.D. impugna il decreto Trib. Lagonegro 16.11.2016, R.G. 703/2016, con il quale è stata dichiarata inammissibile la sua opposizione allo stato passivo del fallimento (omissis) poiché proposta oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. e così ritenendosi non rilevante la comunicazione di non ammissione pervenuta il 11.4.2016 dal nuovo curatore ed attinente a stato passivo denegativo della domanda, sul punto decisa con l’esclusione 11.3.2014 da parte del giudice delegato del credito insinuato tardivamente;
2. per il tribunale, avendo il giudice delegato esaminato e deciso la domanda tardiva di credito, rendendo esecutivo il relativo decreto, già il 11.3.2014 ed essendo stato depositato l’atto di opposizione allo stato passivo quasi due anni dopo (solo il 6.5.2016), la fattispecie andava regolata sulla base del principio generale della decadenza ad impugnare, compatibile con le esigenze di celerità del processo concorsuale, benché il creditore non avesse ricevuto formale comunicazione della sua esclusione se non alla citata data e da nuovo curatore;
3. con il ricorso, in unico motivo, si contesta la decisione lamentando la estraneità ai giudizi di impugnazione allo stato passivo, non assimilabili all’appello, della disciplina del termine di cui all’art. 327 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. il ricorso è infondato, trovando applicazione in materia principi concorrenti che, in parte già applicati da questa Corte, permettono di confermare che l’assimilazione dell’opposizione allo stato passivo ai rimedi impugnatori cede solo a fronte di ulteriori esigenze di specialità e di autonomia del procedimento concorsuale che trovino nella relativa disciplina apposita e distinta regolazione puntuale;
2. così, si può richiamare l’indirizzo per cui “l’impugnazione di un credito tempestivamente ammesso a favore di un terzo può essere proposta dal creditore tardivo – contestualmente alla dichiarazione tardiva del suo credito, ove si sia in presenza di situazioni soggettive tra loro in conflitto – entro sei mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive, in applicazione analogica dell’art. 327 c.p.c., salva la mancata conoscenza del processo fallimentare, della cui prova il creditore medesimo è onerato” (Cass. 8869/2017); tale arresto permette di definire l’ambito ristretto di un possibile richiamo a qualunque istituto evocante la rimessione in termini, non solo perché la questione non risulta trattata nel giudizio, ma soprattutto poiché vi è incontrovertibilmente escluso che il ricorrente non conoscesse del processo concorsuale, avendo appunto in esso introdotto apposita domanda tardiva di credito;
3. ancora più generale, va richiamato il costante orientamento, espresso in continuità con decisioni assunte anche prima della riforma del 2006, per cui “in tema di reclamo avanti al tribunale fallimentare dei decreti del giudice delegato aventi natura decisoria (nella specie, in materia di ripartizione dell’attivo), qualora il provvedimento impugnato non sia stato comunicato, non opera il termine di cui alla L. Fall., art. 26, bensì quello annuale, decorrente dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 327 c.p.c.” (Cass. 19939/2017, Cass. 7218/2009 e, prima, Cass. 12537/2002); Cass. 9321/2013, a propria volta, nel dare rilievo all’inapplicabilità, con riferimento al termine per la proposizione del reclamo avverso il corrispondente decreto, della disciplina dettata dall’art. 327 c.p.c., comma 2, ha spiegato che la preclusione, a vantaggio del termine più breve interno alla procedura fallimentare, “deriva dalla peculiarità del procedimento fallimentare, nella specie giustificabile con la natura di procedimento incidentale da riconoscersi al reclamo endofallimentare, sicché la “conoscenza del processo” di cui alla citata norma va riferita alla conoscenza del procedimento fallimentare, conseguendone, pertanto, che quella disposizione potrebbe fondatamente essere invocata solo dal creditore che non abbia ricevuto l’avviso di cui alla L. Fall., art. 92″, che è esattamente la circostanza, esclusa in fatto e che neanche potrebbe giovare, ancorché invocata, dal ricorrente, per aver egli superato il cd. termine lungo;
4. infatti, continua Cass. 9321/2013, “il Legislatore della riforma si è fatto carico delle esigenze di speditezza (oltre che di certezza circa la stabilità del provvedimenti emessi nell’ambito del fallimento) prescrivendo, nel nuovo L. Fall., art. 26, la non impugnabilità dei provvedimenti emessi dal giudice delegato dopo che siano trascorsi novanta giorni dal deposito, a prescindere dalla comunicazione degli stessi e tale norma ha sostituito quella di cui all’art. 327 c.p.c., prima ritenuta applicabile dalla giurisprudenza di legittimità”; tale osservazione permette di cogliere, nella disciplina dei giudizi di ammissione al passivo e le relative impugnazioni, la mancanza di una analoga disposizione interna, simile a quella della L. Fall., art. 26, il che però non giustifica una deviazione generale dalla regola di cui all’art. 327 c.p.c., a presidio finale delle comuni esigenze di celerità e certezza che connotano tutte le fasi concorsuali;
5. anche la stessa Cass. 11392/2016, evocata dal ricorrente ed invece motivatamente richiamata per altri limiti dal decreto, ammette che “va riconosciuta l’appartenenza dell’opposizione allo stato passivo al genus, inteso nel senso più lato, dei rimedi impugnatori” e, laddove prosegue negando più genericamente l’assimilazione piena di “tale opposizione all’appello, e neppure di ritenere applicabili all’opposizione allo stato passivo, per regola generale, le regole dettate in materia di impugnazioni dagli artt. 323 c.p.c. e ss. “, ha cura di chiarire che occorre “viceversa di volta in volta scrutinare la compatibilità di esse con lo strumento in questione, in ragione dalle sue particolari caratteristiche.”;
6. tale compatibilità ha già trovato più puntuale sistemazione ove questa Corte ha specificato ad esempio i limiti del richiamo al divieto dei nova in tema di prova e documenti ex art. 345 c.p.c. (Cass. 21201/2017), alle impugnazioni incidentali (Cass. 24489/2016) e in generale al principio devolutivo nella sua interezza; la medesima compatibilità va invece affermata con riguardo all’esigenza di assicurare anche nel procedimento giurisdizionale di accertamento del passivo le esigenze di stabilità e certezza individuate nella norma applicata relativa al termine decadenziale per le impugnazioni, come d’altronde affermato nella disciplina antevigente in un primo tempo più largamente da Cass. 18579/2004 e puntualizzato, avendo riguardo appunto alla descritta “valenza generale, ma nell’ambito delle impugnazioni di provvedimenti giurisdizionali”, da Cass. s.u. 25174/2008;
3. il ricorso è, pertanto, infondato.
P.Q.M.
La Corte dichiara infondato il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
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