Corte di Cassazione sentenza n. 11652 depositata il 14 maggio 2018 – Ai fini della revoca della vendita di beni effettuata dall’imprenditore successivamente fallito, l'”eventus damni” è “in re ipsa” e consiste nel fatto stesso della lesione della “par condicio creditorum”, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all’uscita del bene dalla massa a causa dell’atto dispositivo; pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall’imprenditore per pagare un suo creditore privilegiato non esclude la possibile lesione della “par condicio”