Corte di Cassazione sentenza n. 11763 depositata il 15 maggio 2018 – Ai sensi dell’art. 1895 c.c. (applicabile, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 1886 c.c., alle assicurazioni sociali oltre che alle assicurazioni private) si può configurare l’inesistenza del rischio, allorché prima della conclusione del contratto non si sia presentato quanto meno come possibile il futuro danno o evento attinente alla vita umana, ovvero non sia stato incerto almeno il momento in cui esso si sarebbe verificato: in tal caso il contratto e nullo