Corte di Cassazione sentenza n. 11966 depositata il 16 maggio 2018 – Per le imprese sottoposte a procedure concorsuali l’atto di costituzione in mora proveniente dal creditore è parimenti inefficace, sia se compiuto direttamente nei confronti dell’impresa già ammessa alla procedura, perché essa non può più eseguire pagamenti, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 270 del 1999 – che richiama l’art. 44 l. fall. -, sia se indirizzato al suo commissario straordinario, il quale non ha la libera disponibilità dei diritti e degli obblighi dell’impresa in procedura, essendo idonea a determinare l’interruzione della prescrizione del credito soltanto la presentazione della domanda di insinuazione nello stato passivo.