Corte di Cassazione sentenza n. 12965 depositata il 24 maggio 2018 – L’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis l. fall. appartiene agli istituti del diritto concorsuale, sicché in sede di omologa dell’accordo non può determinarsi alcun giudicato sull’esistenza, entità o rango dei crediti contestati, i quali andranno accertati nelle forme contenziose ordinarie, restando al giudice dell’omologa soltanto il compito di verificare la non arbitrarietà della contestazione sollevata, al fine di ricomprendere il credito nella procedura e di valutare l’eventuale manifesta inidoneità del piano a soddisfarlo