CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 13486 depositata il 17 maggio 2023
Lavoro – C.C.N.L. del comparto scuola – Trattamento retributivo – Natura di istituzione scolastica statale – Regime speciale non sovrapponibile a quello del personale di ruolo della scuola statale – Retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole Europee di tipo I – Decurtazione – Rigetto
Fatti di causa
1. – La Corte d’appello di Bologna ha respinto il gravame proposto dalla Scuola per l’Europa di Parma e confermato la sentenza che aveva riconosciuto il diritto di G.P., che aveva lavorato quale assistente amministrativo presso la predetta Scuola con contratti di durata annuale dall’anno scolastico 2011/2012 all’anno scolastico 2015/2016, a percepire una retribuzione pari a quella corrisposta al personale amministrativo delle Scuole Europee di tipo I, con conseguente condanna della Scuola al pagamento della somma quantificata a titolo di differenza fra il trattamento economico percepito (pari a quello previsto dal c.c.n.l. del comparto scuola per i primi due contratti e quello deliberato dal Consiglio di amministrazione della Scuola nella seduta dell’8 aprile 2013, inferiore del 25% a quello spettante al personale delle Scuole europee secondo la tabella A del d.m. n. 138 del 2010, per i successivi contratti) e quello riconosciuto come dovuto.
1.1. – Per quanto qui rileva la Corte territoriale, nel rinviare a proprie precedenti pronunce in termini, ha ritenuto – conformemente al giudice di primo grado – che il problema della qualificazione giuridica della Scuola per l’Europa di Parma, in relazione alla rivendicata natura di scuola statale ai fini dell’applicabilità del c.c.n.l. del comparto scuola, non fosse dirimente per la risoluzione della questione del trattamento economico da riconoscere al personale della medesima Scuola, in considerazione dell’espressa previsione normativa, di cui all’art. 1, comma 11, della legge n. 115 del 2009, di attribuzione della medesima retribuzione spettante al personale delle Scuole Europee di tipo I, disposizione di rango gerarchico superiore, che non poteva essere derogata in peius dal d.m. n. 138 del 2010, sicché era illegittima anche la decurtazione del 25% attuata dall’anno scolastico 2013/2014 in difetto di prova, di cui era onerata la Scuola, del fatto che la operata riduzione fosse stata disposta proprio per mantenere la equiparazione al trattamento delle Scuole Europee imposta dal legislatore, a maggior ragione in considerazione del fatto che già il trattamento riportato nella tabella A allegata al d.m. n. 138 del 2010 risultava inferiore a quello riconosciuto al personale delle Scuole Europee di tipo I.
2. – Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la Scuola per l’Europa di Parma articolando due motivi, cui resiste il P. con controricorso.
3. – Le parti hanno depositato memoria.
4. – Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della legge n. 115 del 2009 e del d.m. n. 138 del 2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per essere stata negata la natura statale della Scuola per l’Europa di Parma, con le connesse conseguenze in punto di erronea ritenuta inapplicabilità del c.c.n.l. del comparto scuola.
1.1. – Il motivo è infondato nei termini che seguono.
1.2. – Preliminarmente, occorre evidenziare che la natura giuridica della Scuola per l’Europa di Parma è stata già oggetto di attenta valutazione da parte di questa Corte (in particolare, Cass. Sez. L, 31/01/2022, n. 2873), che, in base ad analitica disamina del quadro normativo di riferimento, è giunta alla conclusione che «la Scuola è inserita a pieno titolo fra le istituzioni scolastiche statali».
Nondimeno, nel citato precedente, tale riconoscimento ha comportato l’affermazione secondo cui il patrocinio e l’assistenza in giudizio della Scuola per l’Europa di Parma spettano all’Avvocatura dello Stato, ma la pregiudizialità della questione processuale in ordine alla rappresentanza in giudizio non ha consentito di approdare all’esame della questione sollevata nella presenta controversia, che è rimasta dunque impregiudicata.
1.3. – Il Collegio ritiene, dunque, di dare piena continuità all’interpretazione già resa nel precedente citato, alla cui ampia motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., confermando la natura di istituzione scolastica statale già riconosciuta alla Scuola per l’Europa di Parma.
1.4. Tuttavia, come pure già ritenuto dai giudici di merito, la questione della natura giuridica non assume valore dirimente ai fini della risoluzione della specifica questione in esame nella presente controversia.
1.5. – In effetti, dall’affermata natura statale della Scuola non discende l’applicazione del trattamento retributivo previsto dal c.c.n.l. del comparto scuola, come invece postulato nel motivo di ricorso. Occorre, infatti, rilevare che la Scuola per l’Europa di Parma è assoggetta dalla legge istitutiva n. 115 del 2009 ad un regime speciale, non sovrapponibile a quello del personale di ruolo della scuola statale.
In questo senso, come ritenuto da questa Corte (Cass. Sez. L, 09/02/2022, n. 4148), l’affermata natura statale della Scuola per l’Europa di Parma non ha comportato l’assimilazione del regime di impiego del relativo personale a quello di ruolo della scuola statale ai fini della possibilità di svolgere presso la Scuola l’anno di formazione e prova previsto per gli insegnanti statali di ruolo dal d.P.R. n. 297 del 1994 e ciò proprio in virtù della specialità della disciplina prevista dalla legge istitutiva n. 115 del 2009 in ordine alle modalità di reclutamento, collocamento in posizione di fuori ruolo, trattamento retributivo, valutazione.
1.6. – La medesima interpretazione si impone anche con riferimento alla risoluzione della presente questione, atteso che la legge istitutiva – come pure già evidenziato nel precedente da ultimo richiamato – dispone (art. 1, comma 11) che al personale è corrisposta, per la sola durata dell’incarico presso la Scuola, una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole Europee di tipo I «tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di conoscenza linguistica necessari» e che tale retribuzione non è conservata all’atto del rientro nel ruolo di appartenenza. Discende, dunque, all’evidenza dalla lettera della legge istitutiva che al personale della Scuola, in ragione delle peculiarità del servizio reso e limitatamente al periodo di collocamento in posizione di fuori ruolo, è riconosciuto ed attribuito uno specifico trattamento retributivo, equiparato a quello delle Scuole Europee.
1.7. – In definitiva, il motivo è infondato nella parte in cui censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto applicabile la retribuzione prevista dal c.c.n.l. del comparto scuola, irrilevante, ai fini della specifica questione in esame, la ribadita natura statale della Scuola per l’Europa di Parma.
2. – Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 11, della legge n. 115 del 2009, e dell’art 6, comma 7, del d.m. n. 138 del 2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’115 cod. proc. civ., del principio dispositivo e dell’onere di allegazione delle parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., atteso che, come indicato nell’atto di appello, la ragione della decurtazione deliberata dal Consiglio d’amministrazione della Scuola consisteva proprio nella riduzione del 25% della retribuzione adottata dalle Scuole Europee dal 1° settembre 2011, dovendosi comunque escludere sia l’esistenza di un diritto all’invarianza economica sia che l’onere della prova circa la dedotta riduzione fosse a carico della Scuola, atteso che il mancato verificarsi della ridetta riduzione rappresenta elemento costitutivo della domanda, con conseguente onere a carico del lavoratore sin dal ricorso di primo grado.
2.1. – Il secondo motivo è infondato.
2.2. – Sul piano della ricostruzione normativa, occorre qui richiamare quanto già evidenziato in relazione al primo motivo, in ordine all’equiparazione del trattamento retributivo del personale della Scuola a quello vigente nelle Scuole Europee di tipo I, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 11, della legge. n. 115 del 2009.
La concreta determinazione della retribuzione rimane affidata dal comma 7 della medesima legge ad un decreto adottato, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro degli affari esteri.
In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il decreto 18 giugno 2010, n. 138 («Regolamento amministrativo della Scuola per l’Europa di Parma»), il cui art. 6, nel definire i compiti attribuiti al Consiglio di amministrazione, include anche la determinazione in concreto delle retribuzioni del personale della Scuola «mediante l’equiparazione delle stesse alle retribuzioni erogate dalle Scuole Europee sulla base dei parametri adottati dalle Scuole medesime, nel limite massimo previsto dalla Tabella A che si allega al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante». Pertanto, – in piena aderenza al principio di gerarchia delle fonti – la normativa secondaria conferma l’equiparazione del trattamento economico del personale della Scuola a quello erogato dalle Scuole europee, ponendo come limite massimo le retribuzioni indicate nella tabella A, allegata al decreto. Ne consegue che il potere di determinare in concreto la retribuzione affidato al Consiglio d’amministrazione non può che interpretarsi come condizionato dalla previsione fondamentale, stabilita dalla fonte normativa di rango superiore, dell’equiparazione al parametro retributivo rappresentato dalle Scuole Europee.
2.3. – Tale ricostruzione consente di concludere agevolmente che la decurtazione del 25% disposta dal Consiglio di amministrazione non può che fondarsi sul presupposto costituito dall’equiparazione al predetto parametro di riferimento; sicché correttamente la Corte territoriale ha posto a carico della Scuola l’onere di provare che la contestata riduzione fosse stata adottata proprio per adeguare il trattamento retributivo a quello delle Scuole Europee, prova che, secondo quanto affermato dal giudice di merito, non è stata offerta.
3. – Alla soccombenza segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
4. – Non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. Sez. U, 08/05/2014, n. 9938; Cass. Sez. 6-L, 29/01/2016, n. 1778/2016; Cass. Sez. L, 27/11/2017, n. 28250).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 5.000,00 euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore degli avv.ti L.S. e E.D.D., antistatari.
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