CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 14194 depositata il 23 maggio 2023
Lavoro – Contributi gestione commercianti – Utili di una società di capitali senza alcuna prestazione lavorativa nella stessa – Redditi di capitale – Esclusione dalla base contributiva – Rigetto
Fatti di causa
Con sentenza del 24/11/16 la Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del 3/9/15 del tribunale di Pescara, che aveva accolto l’opposizione ad avviso bonario di pagamento per contributi gestione commercianti richiesti dall’INPS in relazione a redditi da partecipazione del contribuente al 50% del capitale di una società a responsabilità limitata.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che andavano esclusi dalla base contributiva gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società di capitali (che secondo il t.u.i.r. vanno distinti dai redditi di impresa), tanto più che era pacifico che il contribuente non aveva svolto attività lavorativa nella società.
Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, il contribuente.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il collegio, all’esito della camera di consiglio, ha riservato di depositare il provvedimento entro il termine di giorni sessanta dall’udienza.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione dell’articolo 3 bis legge 438 del 1992, per non avere la corte territoriale incluso tutti i redditi percepiti nella base contributiva utile.
Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che l’Inps pretende la contribuzione a percentuale, calcolando la stessa sulla totalità dei redditi percepiti dal contribuente, mentre non è mai stato neppure allegato lo svolgimento di attività lavorativa del contribuente nelle società.
Ciò posto, questa Corte ha già chiarito (Sez. Lav., ordinanza n. 11008 del 2021) che il lavoratore autonomo, che sia iscritto alla competente gestione in relazione ad un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve sì includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale (art. 55, d.P.R. n. 917/1986), ma non anche i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali che non si accompagni a prestazione di attività lavorativa (anche Cass. n. 21540 del 2019, alla quale hanno dato continuità Cass. nn. 18594 e 19001 del 2020).
Il detto principio va confermato anche in questa sede, posto che nel caso di specie non vi è alcuna correlazione tra il reddito percepito e la contribuzione (che, ancorché autonoma, ha in ogni caso nella prestazione lavorativa il proprio necessario presupposto), trattandosi solo di utili di una società di capitali senza alcuna prestazione lavorativa per la stessa.
Per quanto detto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione dell’esistenza di pronunce non omogenee, come richiamate dall’ordinanza interlocutoria n. 3158 del 2022.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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