Corte di Cassazione sentenza n. 14334 depositata il 5 maggio 2022
litisconsorzio pretermessi – notifica – contenzioso tributario
FATTI DI CAUSA
Hotel T.S. S.r.L. propone ricorso, affidato a sette motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria della Campania aveva accolto l’appello del Comune di Forio avverso la sentenza n. 10017/37/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in accoglimento del ricorso avverso cartella di pagamento TARSU/TIA, annualità 2012.
La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, aveva riformato la sentenza di primo grado sul rilievo della rituale notifica della fattura alla contribuente, relativamente all’importo da versare al Comune, e della mancata impugnazione di tale atto in merito alla determinazione delle superficie e del tributo richiesto, evidenziando inoltre che risultavano tardive ed inammissibili le contestazioni al riguardo, tenuto conto della risalente comunicazione, con distinti atti, alla contribuente circa la superficie dei cespiti tassati.
Il Comune resiste con controricorso.
La società contribuente ha da ultimo depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 102 e 331 p.c.) per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di integrare il contraddittorio nei confronti del Concessionario (Equitalia Sud S.p.A), evocato in primo grado assieme all’ente impositore.
1.2 Con il secondo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (artt. 2909 c.c., artt. 99 e 324 c.p.c.) e si assume che la Commissione Tributaria Regionale abbia ritenuto l’esistenza dell’atto prodromico (fattura) alla cartella impugnata e della sua rituale notifica sebbene il Comune appellante non avesse impugnato la pronuncia di primo grado nella parte in cui si affermava la mancata notifica dell’atto prodromico.
1.3 Con il terzo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (artt. 137 e 148 c.p.c.) per avere la Commissione Tributaria Regionale accertato la validità della notifica alla ricorrente dell’atto prodromico, benché nell’atto di appello il Comune non avesse formulato censure al riguardo.
1.4 Con il quarto motivo si lamenta <<omessa pronunzia su di una eccezione rilevante formulata da parte appellata nel processo di secondo grado sulla inammissibilità dell’introduzione per la prima volta in appello di nuovi temi di decisione e di nuove eccezioni>> relativamente all’insussistenza dell’obbligo di notifica di atto prodromico nei confronti della contribuente.
1.5 Con il quinto motivo si lamenta violazione dell’art. 57 D.Lgs. n. 546/1992 lamentando che il Comune appellante avrebbe inammissibilmente proposto nuove eccezioni e prodotto nuove prove rispetto a quanto dedotto in primo grado.
1.6 Con il sesto motivo si denuncia violazione dell’art. 2909 c.c. ed omessa pronuncia circa l’<<esistenza di precedenti giudicati sul tema della inesistenza di atti prodromici>> rispetto alla cartella impugnata.
1.7 Con il settimo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 73, co. 1, D.Lgs. n. 507/1993, art. 10 L. n. 265/1999 e art. 1 L. 890/1982) per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto che la liquidazione dell’importo del tributo avesse fatto seguito ad iscrizione a ruolo del tributo per l’anno precedente, sebbene fosse stata oggetto di impugnazione da parte della contribuente.
2.1 La prima doglianza va disattesa.
2.2 Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall’agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario (cfr. ex multis nn. 10019/2018, 10528/2017), sostanziale o processuale.
2.3 Nel caso in esame, inoltre, la mancata partecipazione al giudizio della parte, che si assume quale litisconsorte pretermesso, non ha recato alcuna limitazione al pieno dispiegamento del diritto di difesa della ricorrente ed al suo diritto al contraddittorio nel secondo grado di merito.
2.4 Ne consegue che l’unico interesse alla ripetizione del processo riconoscibile in capo alla ricorrente è individuabile non nell’esigenza di rimediare ad un vulnus recato al suo diritto di difesa ed al suo diritto al contraddittorio dalla mancata partecipazione al giudizio del preteso litisconsorte necessario pretermesso, ma di ottenere che un nuovo giudizio si concluda con esito diverso da quello già celebrato.
2.5 Il suddetto interesse non è tuttavia meritevole di tutela, né trova copertura nell’articolo 100 c.p.c. poiché la reiterazione del giudizio in assenza di qualsivoglia lesione della posizione giuridica dei litisconsorti pretermessi e di qualsivoglia pregiudizio patito dal diritto di difesa delle parti risulterebbe contraria alle esigenze di economia processuale strumentali all’attuazione del principio della ragionevole durata del processo sancito dal novellato art. 111 Cost., comma 2, ultima parte, che impone un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni del codice di rito in chiave ancora più accentuatamente funzionale e antiformalistica.
2.6 In coerenza con tale lettura sistematica del principio della ragionevole durata del processo, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 26373/2008, hanno affermato che, nel caso di evidente inammissibilità del ricorso per cassazione, è superflua la concessione di un termine per la notifica, omessa, del medesimo alla parte totalmente vittoriosa in appello, chiarendo che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111, secondo comma Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) impone al Giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’art. 101 c.p.c., da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111, secondo comma Cost.), dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (conf. Cass. n. 18410/2009, nonché Cass. nn. 12515/2018, 6826/2010, 2723/2010).
3. Vanno disattese anche le censure formulate con il secondo motivo in quanto emerge dal contenuto dell’atto di appello, ritualmente trascritto in parte qua nel controricorso, che il Comune appellante ebbe a censurare la sentenza di primo grado anche relativamente alla notifica dell’avviso di pagamento, deducendo che <<per quanto riguarda la mancata ricezione dell’atto prodromico, come già documentato in primo grado, l’avviso di pagamento oggetto della cartella …(era)… stato consegnato nelle mani dell’amministratore>> della società contribuente.
4.1 Sono inammissibili, altresì, le censure formulate con il terzo motivo circa l’invalidità della notifica dell’avviso di pagamento per pretesa mancata indicazione, nella relata, dell’organo notificatore, della qualifica, dei poteri e del nominativo di quest’ultimo, per mancata apposizione della relata sull’atto notificato e mancata unione a quest’ultimo con timbro di congiunzione, nonché per mancanza di riferimenti o richiami all’atto notificato con indicazione di numero di codice, di protocollo o di repertorio.
4.2 Le censure non individuano correttamente la doppia ratio decidendi, contenuta nella sentenza della Corte territoriale, circa la ritualità della notifica dell’avviso di pagamento (fattura) <<a mani del destinatario dal messo notificatore>> ed anche circa l’intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo dell’eventuale invalidità della notifica sul rilievo che <<nella cartella impugnata è espressamente richiamata la fattura … la ricezione e conoscenza della stessa parte del contribuente si pone come presupposto di validità della cartella stessa>>.
4.3 Al riguardo, va infatti ribadito che in tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente, come nella specie, impugni cumulativamente l’atto presupposto e l’atto consequenziale, contestando nel merito la pretesa tributaria, la nullità della notifica dell’avviso di accertamento è suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c. ove non siano allegate ulteriori difese nel merito, diverse da quelle già esposte, rimaste precluse dalla mancata tempestiva cognizione dell’atto presupposto (cfr. nn. 19145/2016, 2770/2021 in motiv.).
4.4 Ciò posto, la decisione è pertanto sorretta da una doppia ratio, sicché la ricorrente avrebbe dovuto dirigere la propria impugnazione anche contro la suddetta statuizione relativa alla sanatoria della notifica dell’atto prodromico per raggiungimento dello
4.5 Come è noto, infatti, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (cfr. S.U. n. 7931/2013; Cass. n. 4293/2016, 22753/2011).
4.6 Il motivo di ricorso risulta, quindi, carente, in punto di ammissibilità, per la mancata censura della seconda ratio decidendi.
5. È infondato anche il quinto motivo.
5.1 Quanto alla dedotta novità dell’eccezione circa la mancanza dell’obbligo di notifica di atto prodromico va infatti evidenziato che la censura è assorbita dal rigetto del quarto motivo, relativo alla notifica della fattura (avviso di pagamento), prodromica alla notifica della cartella impugnata.
5.2 Le censure sono, inoltre, infondate anche quanto alla lamentata produzione di nuova documentazione, in appello, da parte del Comune atteso che nel processo tributario, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest’ultimo giudizio, era rimasta contumace (cfr. ex multis Cass. nn. 17921/2021, 8927/2018).
6. Va disatteso altresì il sesto motivo di ricorso.
6.1 Quanto al dedotto mancato esame di precedenti pronunce, in giudicato, relative ad annualità pregresse, con cui era stati annullati gli atti impugnati per mancata notifica di atti prodromici (avvisi di accertamento), il motivo deve ritenersi inammissibile in primo luogo per carenza di specificità del ricorso ex art. 366 c.p.c. in relazione alle pronunce invocate come giudicato esterno tra le parti, non trascritte nel loro contenuto, né allegate al ricorso, senza che neppure ne risulti indicato tempo e luogo della relativa produzione nel giudizio di merito (sull’onere di specificità del ricorso per cassazione riguardo all’eccepita sussistenza di giudicato esterno, Cass. nn. 15737/2017, 2617/2015).
6.2. Parimenti inammissibili per difetto di specificità del ricorso ex art. 366 c.p.c. sono le doglianze relative alla notifica, per l’annualità 2009, di un avviso di accertamento con cui, assume la ricorrente, il Comune avrebbe riconosciuto la necessità di un accertamento relativo alla superficie imponibile, non essendo stato il documento trascritto o allegato al ricorso.
7.1 Da ultimo è inammissibile anche il settimo motivo di ricorso per non aver colto la ricorrente la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, che non ha in alcun modo affermato l’applicabilità, nel caso di specie, dell’art. 72, co. 1, D.Lgs. n. 507/1993 relativamente alla possibilità di iscrivere a ruolo il tributo se liquidato sulla base del ruolo dell’anno precedente, senza preventivo accertamento.
7.2 La Commissione Tributaria Regionale, come dianzi illustrato, ha al contrario affermato che risultava notificata la fattura (avviso di pagamento) quale atto prodromico alla cartella impugnata.
7.3 Va inoltre evidenziato che la ricorrente ha tardivamente, e dunque inammissibilmente, formulato solo nella memoria difensiva ex 378 c.p.c., le doglianze relative al preteso difetto <<dei requisiti contenutistici minimi perché … (ndr. la fattura in esame) …possa considerarsi atto di accertamento del tributo>>.
8. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare le spese di lite in favore del Comune controricorrente, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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