Corte di Cassazione sentenza n. 1561 depositata il 23 gennaio 2018

RILEVATO

CHE:

– D.M. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia la Provincia di Venezia proponendo domanda di risarcimento dei danni subiti a causa dell’incidente occorsogli il (omissis) sulla (omissis), mentre percorreva, a bordo della propria bicicletta e lungo una pista ciclopedonale, il sottopassaggio ferroviario tra (omissis) e (omissis); affermava l’attore che la caduta dal mezzo era stata cagionata da un tombino particolarmente viscido e scivoloso posto sul percorso e invocava la responsabilità dell’Amministrazione ex art. 2051 c.c.;

– costituendosi in giudizio, la Provincia di Venezia chiedeva il rigetto della domanda avversaria;

– con sentenza n. 603 del 18 marzo 2014 il Tribunale di Venezia respingeva la domanda risarcitoria perché infondata;

– proponeva appello il D. chiedendo la riforma della sentenza di primo grado;

– la Corte d’appello di Venezia, con ordinanza del 25 febbraio 2015 emessa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., dichiarava inammissibile l’impugnazione, difettando una ragionevole probabilità di accoglimento;

– D.M. impugna la predetta sentenza del Tribunale di Venezia proponendo ricorso per cassazione basato su un unico motivo;

– il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ex art. 380-bis c.p.c., comma 1 e ha chiesto il rigetto del ricorso;

– il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., per avere il giudice di merito – in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sulla ripartizione dell’onere probatorio nella responsabilità per danno da cose in custodia – onerato il danneggiato di dare dimostrazione dell’insussistenza di un proprio fatto colposo nella causazione dal sinistro. In particolare, afferma il D. di aver dato prova della caduta, avvenuta a causa del tombino, e della natura insidiosa del manufatto e che sarebbe spettato all’Amministrazione provinciale dimostrare il caso fortuito, eventualmente consistente nella condotta colposa dell’attore.

2. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata e, inoltre, mira sostanzialmente ad un inammissibile riesame delle risultanze istruttorie da parte della Corte di legittimità.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (in fattispecie analoga a quella in esame) “in tema di sinistro stradale, il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore, a causa di una grata o caditoia d’acqua, è tenuto alla dimostrazione dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11802 del 09/06/2016, Rv. 640205-01).

In conformità a tale principio, il Tribunale di Venezia ha preteso la prova, da parte dell’attore, del nesso eziologico tra la res custodita e l’evento lesivo e sul punto ha concluso che “non è stata innanzitutto dimostrata la dinamica del sinistro essendo tutti i testi escussi intervenuti sul luogo oggetto di causa successivamente alla caduta. I testi quindi hanno solo confermato la caduta dalla bicicletta ma non le ragioni della stessa, che potrebbero essere diverse e dovute anche ad un fatto imputabile allo stesso attore”; quale ulteriore motivazione del rigetto, il giudice di primo grado aggiunge che “non è nemmeno emersa la obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi”.

In altri termini, il giudice del merito – al quale compete l’apprezzamento delle prove – ha ritenuto che il D. non abbia assolto all’onere di provare il nesso causale tra il tombino (cosa in custodia) e l’evento lesivo (la caduta dalla bicicletta) e ha conseguentemente respinto la domanda risarcitoria.

Lungi dal dimostrare un’inversione dell’onere probatorio incombente sul danneggiato e sul custode, le argomentazioni contenute nel ricorso riguardano le risultanze istruttorie (tanto che il ricorrente afferma conclusivamente che “alla luce di tali elementi probatori, doveva ritenersi assolto da parte dell’attore l’onere di provare le circostanze che costituivano fatti idonei a radicare il nesso eziologico tra la caduta, il danno e la responsabilità del custode”) e tendono ad una loro rivalutazione da parte di questa Corte (significativa è la censura mossa alla “considerazione svolta dal giudice del merito in ragione della quale la parte lesa non avrebbe dedotto circostanze decisive in ordine al fatto che l’attore, transitando sul tombino de quo, causa la sua scivolosità, perdeva aderenza con il sedime della pista ciclopedonale andando a rovinare a terra”).

Del tutto inconferenti sono le ulteriori considerazioni sull’insidiosità del manufatto e sulla condotta colposa del danneggiato, posto che – in mancanza di prova dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia – nessuna responsabilità ex art. 2051 c.c., può essere in concreto configurata.

3. Poiché la Provincia intimata non ha svolto alcuna attività difensiva nel giudizio di cassazione, non occorre pronunciarsi sulle spese.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.