Corte di Cassazione sentenza n. 16103 depositata il 19 maggio 2022 – In tema di rimborso dell’eccedenza detraibile dell’imposta sul valore aggiunto, l’amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere  di  accertamento  o  di  rettifica dell’imponibile e dell’imposta  dovuta,  senza  che  abbia  adottato alcun provvedimento