Corte di Cassazione sentenza n. 16429 depositata il 19 giugno 2019

Lavoro – Rapporto di lavoro – Forme di previdenza obbligatorie – Previdenza ed assistenza – INARCASSA – Pagamento del contributo integrativo

RILEVATO CHE

con sentenza depositata il 10.6.2016, la Corte d’appello di Caltanissetta, accogliendo il solo motivo d’appello relativo all’avvenuta prescrizione del credito contributivo preteso, ha dichiarato l’ing. S.M. non tenuto all’iscrizione alla gestione separata INPS, con obbligo di pagamento dei contributi dovuti alla medesima gestione di cui all’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, in relazione all’attività libero professionale, svolta nell’anno 2006, in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale lo stesso professionista era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di censura;

l’ing. S.M. ha depositato controricorso;

la Sesta sezione ha emesso ordinanza interlocutoria con la quale, preso atto dell’orientamento espresso da questa Corte di cassazione con !a sentenza n. 30344 del 2017, ha rimesso a questa sezione la trattazione del ricorso;

CONSIDERATO CHE

con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, e dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), entrambi in relazione agli artt. 3, l. n. 179/1958, 10 e 21, l. n. 6/1981, e 7, 23 e 37 dello Statuto INARCASSA approvato con decreto interministeriale 20.12.1995, n. 1189700, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;

il motivo è fondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 19134 dei 2018, Cass. n. 32166 del 2018 nonché le successive Cass. 1208 del 2019; n. 4608 del 2019; n. 12029 del 2019; n. 12194 del 2019; n. 12198 del 2019; n. 12696 del 2019); non essendosi la Corte di merito conformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Palermo che dovrà accertare se sussistano in punto di fatto gli estremi per l’iscrizione presso la Gestione separata tenendo conto del fatto che l’obbligo di cui all’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante non solo dall’esercizio abituale (ancorché non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato dall’art. 44, comma 2, dl. n. 269/2003, conv. con l. n. 326/2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altra diversa attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione (cfr., in termini, Cass. n. 32166 del 2018, cit.);

al giudice del rinvio è pure demandata la verifica dell’eventuale prescrizione del credito contributivo accertato secondo il principio di cui al punto precedente / posto che non si è formato il giudicato interno sulla questione di prescrizione avendo la sentenza impugnata dichiarato non prescritto un credito ritenuto insussistente e rivestendo, dunque, il formale accoglimento del relativo motivo d’appello, una affermazione ultronea ed eccedente la necessità logico giuridica della decisione che deve, dunque, considerarsi un “obiter dictum”, come tale non suscettibile di passare in giudicato come capo autonomo di sentenza (Cassazione n. 9775 del 1997; n. 6088 del 2001; n. 1815 del 2012);

il giudice del rinvio provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo anche per le spese del giudizio di legittimità.