CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 16482 depositata il 9 giugno 2023

Lavoro – Licenziamento – Contestazione disciplinare – Abbandono del posto di lavoro – Omissione della prestazione – Falsa attestazione di presenza – Appropriazione di merce di dubbia provenienza – Tempestività delle contestazioni – Accoglimento

Fatti di causa

1. Con sentenza n. 2379/2017, la Corte d’appello di Napoli, decidendo sui reclami proposti da I.D. e T.M. nei confronti di RFI s.p.a. contro la sentenza del Tribunale di S. Maria C.V., confermava quest’ultima pronuncia, che aveva respinto l’opposizione dei predetti avverso il provvedimento reso in sede sommaria, con cui pure era stato rigettato il loro ricorso teso ad ottenere l’illegittimità del licenziamento loro intimato il 25.10.2012.

2. I due lavoratori suddetti erano stati licenziati a seguito di una contestazione disciplinare relativa a vari addebiti: l’aver abbandonato il posto di lavoro alle ore 19.45 del 3.12.2011, l’aver omesso di espletare la prestazione dalle ore 19.45 alle ore 21,00 del 3.12.2011, l’aver falsamente attestato la presenza in servizio sul mod. 36 in uso all’impianto e il passaggio di consegne alla squadra di manovra subentrante, l’essere stati trovati in possesso, al di fuori dello scalo, di otto taniche di gasolio di proprietà di RFI, come da informazioni assunte presso la Procura della Repubblica di S. Maria C.V. cui era stata inviata informativa dei Carabinieri della Stazione di Maddaloni, che proprio il giorno 3.12.2011 avevano fermato lo I. e il T. all’uscita dell’interporto mentre si trovavano vicino alle proprie autovetture con i portabagagli aperti, nonostante la forte pioggia, con le taniche in parte occultate nel vano portabagagli di una autovettura vicino all’altra autovettura.

3. La Corte territoriale concordava con il giudizio del Tribunale circa l’infondatezza dell’addebito relativo all’omesso espletamento della prestazione dalle ore 19.45 alle 21,00 (periodo in cui i due erano stati trattenuti dai C.C.). Poi, laddove il Tribunale aveva ritenuto particolarmente grave la condotta di falsificazione, la stessa Corte, invertendo l’ordine dell’esame degli addebiti, considerava il possesso delle otto taniche di gasolio, nella migliore delle ipotesi di incerta provenienza ma con ogni probabilità sottratte alla datrice di lavoro, una gravissima infrazione ai doveri di lealtà incombenti sul lavoratore certamente idonea a ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario. A tal fine valutava come poco credibile e contraddittoria la ricostruzione dei fatti operata dai dipendenti e rivalutava il giudizio di non rilevante gravità del Tribunale con riguardo all’abbandono del posto di lavoro alle 19.45, considerando che tale allontanamento fosse stato finalizzato all’appropriazione di merce di dubbia provenienza.

4. Con sentenza n. 31090 del 30.11.2018, questa Corte accoglieva il primo motivo del ricorso per cassazione che i due lavoratori soccombenti avevano proposto contro la suddetta decisione d’appello e dichiarava assorbito il secondo motivo. Cassava, quindi, la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

5. In particolare, nell’accogliere il primo motivo di quel ricorso, questa Corte rilevava che i giudici di secondo grado non si erano pronunciati sul sesto motivo di reclamo dei due lavoratori, con il quale era stato censurato il punto della sentenza di prime cure in cui il Tribunale, sull’eccepita intempestività della contestazione delle infrazioni, aveva ravvisato la relatività del ritardo, compatibile con la valutazione della “gravità” degli addebiti mossi ai ricorrenti, ritenendo, inoltre, che fosse necessario il rinvio. Veniva, invece, ritenuto assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunciavano un error in iudicando, e, cioè, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 64 lett. k) del CCNL, dell’art. 24 Cost., e dell’art. 7 L. n. 300/1970, nonché dei principi di specificità e immodificabilità della contestazione e del principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione ex art. 2106 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3), ed ancora omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 5.

6. Riassunto il procedimento da parte dei due lavoratori, la Corte d’appello di Napoli, in sede di rinvio, con la sentenza in epigrafe indicata, così provvedeva: “- Accoglie il reclamo e in parziale riforma dichiara inefficace il licenziamento intimato in data 25.10.2012;

Condanna la parte reclamata al pagamento di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data del licenziamento al soddisfo ad ognuno dei reclamanti;

Compensa per metà le spese di giudizio di tutti i gradi e condanna la parte reclamata al pagamento della restante metà che liquida in euro 1000.00 per ognuno dei gradi di appello e 1500,00 per il giudizio di cassazione oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge”.

7. Avverso tale decisione I.D. e T.M. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

8. L’intimata ha resistito con controricorso.

9. Il P.G., in sede di discussione, ha concluso chiedendo di accogliere il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, come già richiesto con nota scritta.

10. Le parti private hanno depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano: “Error in procedendo – Omessa pronuncia – Violazione e falsa applicazione dell’art. 112, 384, 392 e 394 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.”. Censurano la sentenza impugnata in quanto la Corte di merito non si è attenuta alla decisione della Cassazione in sede di rinvio, omettendo di valutare la legittimità del licenziamento all’esito dell’accertamento di fatto demandato dalla Corte e, comunque, ha omesso di pronunciare sui motivi dell’originario atto di reclamo ex art. 1, comma 58, L. n. 92/2012 proposto avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3683/2014 con ricorso depositato dinanzi alla Corte di Appello di Napoli il 16.01.2015 e riassunto in sede di rinvio con ricorso ex art. 392 e ss. c.p.c. depositato il 15.02.2019 nel quale venivano riportate le originarie conclusioni nonché sul secondo motivo di ricorso per cassazione assorbito dall’accoglimento del primo ma riproposto all’esame della Corte di Appello di Napoli con il medesimo ricorso in riassunzione.

2. Con il secondo motivo denunciano “Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – Nullità della sentenza per motivazione solo apparente”. Censurano la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito, con motivazione in thesi solo apparente, ha affermato che nel ricorso in riassunzione ex art. 392 e ss. c.p.c. dell’originario atto di reclamo ex art. 1, comma 58, L. n. 92/2012 a seguito di cassazione con rinvio i ricorrenti avrebbero arrestato la loro richiesta al profilo relativo all’intempestività della contestazione del licenziamento. Difatti, la detta affermazione è contraddetta dalla chiara esposizione del ricorso in riassunzione che contiene una dettagliata ricostruzione di tutte le precedenti vicende processuali, ed in particolare l’illustrazione dei motivi dell’originario atto di reclamo, dei motivi del ricorso per cassazione nonché l’integrale trascrizione della motivazione della sentenza che cassava con rinvio.

3. Con un terzo motivo denunciano “Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.”.

Censurano la sentenza nella parte in cui la Corte di merito non ha fatto corretta applicazione delle disposizioni di cui all’art. 18, comma quinto, dello Statuto dei Lavoratori e dei principi fissati dalla Suprema Corte a Sez. Un. con la sentenza n. 30985/2017 ed ha omesso di valutare, ai fini dell’applicazione della citata disposizione normativa, la illegittimità dei licenziamenti disciplinari alla luce delle emergenze istruttorie. In particolare, secondo i ricorrenti, la Corte in sede di rinvio ha omesso di esaminare la prova orale espletata nel precedente grado di giudizio (ergo, quello di reclamo in cui veniva emessa la sentenza poi cassata) che aveva escluso la sussistenza della contestata falsificazione da parte dei lavoratori di registri o atti aziendali (punita dall’art. 64 ccnl con la massima sanzione disciplinare) facendo affermazioni apodittiche in merito alla condotta dei lavoratori e, peraltro, contraddette dagli stessi accertamenti di fatto compiuti in sede di rinvio (con riferimento alla intempestività delle contestazioni degli addebiti disciplinari).

4. Con un quarto motivo denunciano “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 112 e 385 c.p.c., per non avere la Corte di merito in sede di rinvio proceduto a nuova regolamentazione delle spese di tutti i gradi di giudizio in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. e per omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione delle spese del primo grado di giudizio in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.”.

5. Con un quinto motivo denunciano la “Violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2233 c.c., comma 2, e con le norme del D.M. n. 55 del 2014 e del D.M. n. 37 del 2018 in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.”, per avere la Corte di merito liquidato i compensi di avvocato senza adeguata motivazione in relazione alle tabelle ed ai parametri di legge e, comunque, in violazione dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 come modificato dal D.M. n. 37 del 2018.

6. Il primo motivo è anzitutto rispondente ai requisiti di specificità/autosufficienza, perché, non solo è stato prodotto, tra gli altri atti, il ricorso in riassunzione, ma sono state richiamate e trascritte le conclusioni ivi rassegnate (cfr. pagg. 11-12 e 13-14 del ricorso per cassazione).

7. Tale primo motivo è fondato, come anche dedotto dal P.G., nei termini che si passa ad illustrare.

In particolare, è meritevole di accoglimento non, ovviamente, perché la Corte di rinvio non si è pronunciata sul secondo motivo del precedente ricorso per cassazione e neppure per la violazione dell’art. 384, comma secondo, c.p.c.

Piuttosto, il dichiarato assorbimento del secondo motivo di quel ricorso lasciava spazio in sede di rinvio ad una rivalutazione nel merito delle domande dei lavoratori, veicolate dai motivi di reclamo, che si fondavano sulla “illegittimità” del licenziamento loro irrogato anche per ragioni diverse dall’intempestività delle contestazioni e del recesso stesso, perché la cassazione della precedente sentenza d’appello era per un error in procedendo circa l’omessa pronuncia su precipuo motivo di reclamo che riguardava questi ultimi profili.

E, in sede di riassunzione, per quanto qui interessa, i due lavoratori avevano richiamato “le medesime conclusioni già rassegnate con detto atto introduttivo del reclamo …”, tra le quali quelle di “disporre l’ammissione delle richieste istruttorie articolate con il ricorso in opposizione …” e di “dichiarare illegittimo, inefficace e comunque annullare il licenziamento per insussistenza di tutti i contestati …”, insistendo quindi nell’ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro.

7.1. Più nello specifico, questa volta il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. si configura in termini di una sostanziale minuspetizione della Corte territoriale, che ha considerato solo l’aspetto della dedotta intempestività dell’inizio del procedimento disciplinare (espressamente devoluto dalla pronuncia di cassazione), ma non anche le ulteriori domande dei lavoratori riproposte in sede di riassunzione. A sua volta, tale minuspetizione dipende da un fraintendimento della stessa Corte nel ritenere, invece, che i ricorrenti in riassunzione “arrestavano la loro richiesta solo all’omessa valutazione della Corte di Appello del profilo dell’immediatezza della contestazione ritenendo che era trascorso molto tempo in modo ingiustificato dal momento dei fatti, 3.12.2011, al momento della contestazione disciplinare 16.10.2012”.

8. Ebbene, in termini di piena tutela i lavoratori avevano e hanno interesse a coltivare le ulteriori ragioni di illegittimità del licenziamento da loro sostenute, perché, in caso di loro accoglimento, possono ambire appunto ad una tutela reintegratoria, mentre la considerazione della tardività della contestazione disciplinare, di per sé sola, può dar luogo solo alla tutela indennitaria c.d. forte di cui all’art. 18, comma 5, L. n. 300/1970 novellato (cfr. Sez. un., 27.12.2017, n. 30985).

Le Sezioni Unite nell’ora richiamata pronuncia del 2017, però, si erano occupate di un caso in cui era stata già accertata la sussistenza dell’illecito disciplinare posto a base del licenziamento (cfr. quasi alla fine del § 8 della motivazione).

Nel caso in esame, invece, nessun accertamento coperto da giudicato interno riguarda la “legittimità” dei licenziamenti dei due lavoratori sotto profili diversi dalla tempestività delle contestazioni disciplinari.

E già le Sezioni Unite avevano chiarito che il ritardo notevole e non giustificato dell’addebito posto a base del provvedimento di recesso non è più un vizio genetico, ma è solo un vizio funzionale del potere disciplinare, che quindi rende sempre valutabile dal giudicante il fatto oggetto di addebito (cfr. § 7 di Cass. n. 30985/2017).

Dunque, nella specie, non essendo dirimente la questione della tempestività delle contestazioni, ed essendo ancora attuali domande dei lavoratori, il cui accoglimento potrebbe indurre in loro favore una tutela reintegratoria (oltre che risarcitoria), in luogo di quella solo indennitaria, la Corte era tenuta a pronunciarsi anche su dette domande riproposte.

9. L’accoglimento del primo e principale motivo di ricorso comporta l’assorbimento di tutti gli ulteriori motivi di ricorso.

10. La sentenza impugnata dev’essere, quindi, annullata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla medesima Corte territoriale, che, in differente composizione, oltre a regolare le spese anche di questo ulteriore giudizio di legittimità, dovrà pronunciarsi sulle richieste dei lavoratori istanti da loro già riproposte in sede di reclamo circa l’impugnativa dei licenziamenti loro irrogati per ragioni diverse dalla tempestività delle contestazioni disciplinari.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.