Corte di Cassazione sentenza n. 16578 depositata il 23 maggio 2022
accertamento induttivo puro – inutilizzabilità della documentazione in sede contenziosa solo esista la contestuale avvertenza che la mancata produzione entro il termine indicato comporti l’inutilizzabilità della documentazione
FATTI DI CAUSA
1. Il contribuente P.G., esercente l’attività di vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione, ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2006, redatto con metodologia induttiva a termini degli 41, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con cui veniva determinato il reddito imponibile, con recupero di IRPEF, IVA e IRAP. L’atto impositivo faceva seguito al riscontro dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, nonché all’omessa risposta alla richiesta di informazioni da parte dell’Ufficio al contribuente e si basava sui dati contenuti nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta precedente.
2. La CTP di Milano ha accolto il ricorso, ritenendo che la percentuale di ricarico applicata dall’Ufficio, pari al 21%, fosse priva di riscontri.
3. La CTR della Lombardia, con sentenza in data 21 aprile 2015, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che l’Ufficio avrebbe dovuto provare l’esistenza di indizi tali da fornire la prova dell’esistenza di ricavi non dichiarati. Sul punto, il giudice di appello ha osservato che il contribuente aveva tenuto regolare contabilità, per cui non si sarebbe potuto ritenere corretta la percentuale di ricarico applicata, calcolata in base ai dati forniti dal contribuente per il precedente periodo di imposta, tenuto conto dell’oscillazione dei prezzi del carburante in ragione del contratto stipulato con il fornitore del carburante e avuto riguardo alla dimensione organizzativa dell’impresa del contribuente.
4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il contribuente.
5. Con ordinanza in data 13 luglio 2021, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza. Il controricorrente ha formulato tempestiva istanza di trattazione orale e ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 41 d.P.R. n. 600/1973 e 55 d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 2697 civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’Ufficio, in caso di omessa dichiarazione, come nella specie, avrebbe dovuto portare indizi in grado di fornire la prova dell’esistenza dei ricavi non dichiarati. Osserva il ricorrente che l’Ufficio, in caso di omessa dichiarazione, può determinare il reddito in base a ogni dato in suo possesso, nel qual caso è onere del contribuente offrire e portare la prova contraria.
1.2 Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 32 P.R. n 600/1973, nella parte in cui il giudice di appello ha deciso la controversia valorizzando la regolare contabilità del contribuente. Osserva parte ricorrente come il contribuente avesse omesso di rispondere alla richiesta di documentazione, con la quale si invitava il ricorrente a rispondere a un questionario e a produrre copia della dichiarazione dell’anno 2006, del prospetto di bilancio dell’esercizio 2006, nonché di copia dei registri IVA acquisti, vendite e corrispettivi e del registro di carico e scarico. Deduce parte ricorrente che l’omessa o la tardiva produzione della suddetta documentazione in sede amministrativa ne comporta l’inutilizzabilità in sede giudiziale.
2. Il primo motivo è fondato, condividendosi le conclusioni del Pubblico E’ accertato dalla sentenza impugnata che il contribuente non ha presentato nel periodo di imposta oggetto di accertamento la dichiarazione dei redditi. E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, ove il contribuente presenti documentazione del tutto inattendibile, ovvero ometta (come nel caso di specie) la dichiarazione, l’Ufficio che proceda all’accertamento nelle forme dell’accertamento induttivo puro può condurre l’accertamento facendo ricorso a presunzioni «supersemplici», ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (Cass., Sez. V, 17 giugno 2021, n. 17244; Cass., Sez. VI, 9 marzo 2022, n. 7655; Cass., Sez. V, 15 dicembre 2021, n. 40174; Cass., Sez. V, 22 luglio 2011, n. 16108; Cass., Sez. V, 30 giugno 2006, n. 15134). In assenza di presentazione di dichiarazione, l’Ufficio può legittimamente procedere a dedurre elementi indiziari dagli elementi riscontrabili nella dichiarazione dei redditi di precedenti periodi di imposta, salvo l’onere per l’Amministrazione finanziaria di determinare induttivamente anche i costi relativi ai maggiori ricavi accertati (Cass., Sez. V, 4 febbraio 2021, n. 2581; Cass., Sez. V, 17 luglio 2019, n. 19191).
3. In esito alla possibilità per l’Ufficio di addurre elementi indiziari privi di pregnanza indiziaria (come quelli testé indicati), si verifica una inversione dell’onere della prova a carico del contribuente (Cass., V, 4 maggio 2022, n. 14153; Cass., Sez. V, 1° aprile 2022, n. 10651; Cass., Sez. VI, 15 giugno 2017, n. 14930; Cass., Sez. V, 20 gennaio 2017, n. 1506; Cass., Sez. V, Sez. 5, 2 luglio 2014, n. 15027). In caso di omessa presentazione della dichiarazione è, quindi, onere del contribuente provare, a fronte degli elementi addotti dall’Ufficio, che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata induttivamente dall’Amministrazione (Cass., Sez. V, 16 luglio 2020, n. 15167).
4. Il principio richiamato dal controricorrente, e ribadito in memoria, secondo cui il convincimento del giudice di merito in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa non può fondarsi sul reddito prodotto in un diverso periodo di imposta (Cass., Sez. V, 21 novembre 2019 n. 30378), attiene, invero, agli accertamenti per i quali sia richiesta una pregnanza degli elementi presuntivi – come per gli accertamenti analitico-induttivi – non anche per gli accertamenti induttivi puri, i quali prescindono, come si è visto, dalla pregnanza logico-deduttiva degli indiziaria. Nella specie, trattandosi di accertamento operato in costanza di omessa dichiarazione, tale accertamento ben poteva fondarsi anche solo sulla presunzione priva di pregnanza indiziaria, costituita dall’applicazione ai costi sostenuti di una percentuale di ricarico desunta dai dati contenuti nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente, pur non essendo presunzione dotata di pregnanza indiziaria. Né può sostenersi, come deduce il controricorrente (e come ribadito in memoria) che il giudice di appello abbia esaminato la prova contraria, posto che la motivazione appare incentrata a denegare efficacia probatoria agli elementi addotti dall’Ufficio e non a comprovare l’insussistenza del reddito accertato, ovvero l’accertamento di un minor reddito.
5. Il secondo motivo è Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la mancata esibizione di atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento, nella fase amministrativa che abbia preceduto il giudizio, impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente e, in caso di tardivo deposito della stessa e di formulazione di tardività della produzione da parte dell’Ufficio, il contribuente è onerato, al fine di rendere inoperanti le cause di inutilizzabilità, della prova di circostanze in forza delle quali non ha potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile (Cass., Sez. V, 10 marzo 2021, n. 6617). In base all’allegazione e alla prova di tali circostanze, costituenti causa di forza maggiore, è possibile dare riscontro all’accertamento che la mancata esibizione non sia dovuta a una azione cosciente e volontaria e, quindi, integri un sostanziale rifiuto di esibizione diretto – come deduce lo stesso ricorrente – ad impedire che gli accertatori procedano all’ispezione documentale (Cass., Sez. V, 1° agosto 2019, n. 20731; Cass., Sez. V, 11 aprile 2014, n. 8539).
6. Tale documentazione tardivamente prodotta, ovvero prodotta solo in sede giurisdizionale, deve ritenersi inutilizzabile, ove l’Ufficio abbia indicato nel questionario l’avvertimento che la mancata produzione entro il termine indicato comporti l’inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta – la cui mancanza può essere dedotta dal contribuente anche successivamente al ricorso, in quanto volta a negare i presupposti del verificarsi di un effetto processuale favorevole all’Ufficio e, quindi, mera difesa (Cass., Sez. V, 24 febbraio 2022, 6092) – e ove la contestazione di inutilizzabilità riguardi proprio la documentazione oggetto di invito da parte dell’Ufficio, ben potendo il contribuente produrre documenti diversi da quelli oggetto di richiesta in sede amministrativa (Cass., Sez. V, 11 febbraio 2021, n. 3442).
6. Nella specie, risulta dalla sentenza impugnata che l’Ufficio aveva contestato l’inutilizzabilità della documentazione per non avere il contribuente risposto al questionario inviato dall’Amministrazione finanziaria e che il giudice di appello ha valorizzato, senza ulteriore precisazione, la documentazione proveniente dal contribuente. La pronuncia deve essere cassata, dovendo il giudice del rinvio accertare se l’Ufficio abbia formulato l’invito a produrre la documentazione entro un termine, se la documentazione prodotta rientri o meno tra quella oggetto di richiesta in sede amministrativa e, nel qual caso, se l’omessa produzione dipenda da causa non imputabile al contribuente. Al giudice del rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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