Corte di Cassazione sentenza n. 16682 depositata il 24 maggio 2022 – In tema  di contenzioso tributario,  l’art. 58 del d.lgs. n.  546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 c.p.c., ma  tale  attività processuale deve essere esercitata  – stante il richiamo operato dall’art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto  dall’art.  32, comma  1, dello stesso  decreto,  ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza  delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, dovendo  tale termine  ritenersi, anche in assenza di espressa previsione  legislativa,  di  natura perentoria