Corte di Cassazione sentenza n. 16682 depositata il 24 maggio 2022
deposito di nuovi documenti – notifiche – disconoscimento copie documenti
FATTTI DI CAUSA
1. Z.A. ha impugnato le diffide di pagamento, con cui gli è stato richiesto il pagamento dell’importo di euro 1.619, relative a 3 cartelle di pagamento per Tarsu (anni 1999, 2000, 2001 e 2004) e diritti camerali (anno 2005).
2. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, non essendosi costituita Equitalia e non essendo stata, pertanto, fornita la prova dell’avvenuta notifica degli atti presupposti.
3. Riuniti gli appelli del contribuente (limitato alla compensazione delle spese) e di Equitalia sud s.p.a., il giudice di secondo grado ha rigettato il primo ed accolto il secondo, ritenendo, alla luce della documentazione prodotta, ritualmente notificate le cartelle di pagamento 0972003360011285; 0972008904499789; 09720099127539877; 097200819214215.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, formulando cinque motivi, il contribuente. Deposita memoria.
5. Fissato all’udienza pubblica del 27 aprile 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 105 del 2021, art. 7, conv. in l. n. 126 del 2021, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente ha dedotto: 1) la violazione delle norme del codice di rito ed in particolare del divieto di produrre nuovi documenti in appello e formulare nuove domande; 2) la violazione dell’art. 139 cod.proc.civ ., essendosi ritenuta rituale la notifica della cartella, nonostante alla consegna al portiere non sia seguito l’invio della raccomanda al destinatario; 3) la violazione delle norme relative alla nullità/inesistenza della notifica a mezzo posta da parte dell’agente della riscossione; 4) la violazione delle norme relative all’interruzione dei termini di prescrizione, che non può essersi verificata in assenza di notifica delle cartelle; 5) la violazione dell’art. 2719 cod.civ., essendo stata decisa la causa sulla base di documenti depositati in fotocopia.
2. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso in via preliminare l’assegnazione di un termine al ricorrente per la rinnovazione della notifica del ricorso, laddove non risultasse rituale; nel merito, per il rigetto del ricorso.
3. Il primo motivo, con cui si è lamentata la violazione del divieto di produrre nuove documenti in appello, è infondato, atteso che, in tema di contenzioso tributario, l’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale deve essere esercitata – stante il richiamo operato dall’art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, dovendo tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) cui adempie (tra le tante, Sez. 5, ord., n. 18103 del 24/06/2021, Rv. 661783 – 01). In proposito occorre solo sottolineare che il ricorrente non ha dedotto la tardiva produzione dei documenti in sede di appello, ma ha piuttosto invocato un inesistente divieto di produrre nuovi documenti in appello nel giudizio tributario.
Né si comprende il riferimento a nuove domande, che non sono state formulate.
4. Il secondo motivo, con cui si è lamentata l’invalidità della notifica, essendo state le cartelle consegnate al portiere invece che alla parte personalmente, senza gli adempimenti di cui all’art. 139 cod.proc.civ., è infondato, in quanto, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Sez. 6 – 5, ord. n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 – 01; v. anche Sez. 6 – 5, ord., n.10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 – 01, secondo cui, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell’art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982).
3. Parimenti è destituita di fondamento la terza censura, con cui si è invocato un asserito divieto, nei confronti dell’agente della riscossione, di eseguire le notifiche con le modalità della spedizione attraverso il servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, atteso che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (tra le tante, Sez. n. 5, sent. n. 6395 del 19/03/2014, Rv. 630819 – 01).
4. Dal rigetto dei motivi relativi alla invalidità/inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento deriva il rigetto del quarto motivo, concernente la mancata interruzione dei termini di prescrizione.
5. In ordine al quinto motivo, avente ad oggetto la produzione in fotocopia dei documenti da parte della controparte, deve ricordarsi che, in tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Sez. 2, sent., n. 28096 del 30/12/2009, Rv. 610586 – 01). Nel caso di specie, la doglianza è del tutto generica, non precisando né le contestazioni specifiche relative alla conformità all’originale delle copie prodotte dalla controparte, né la sede della formulazione delle stesse in sede di merito.
6. In conclusione, il ricorso va rigettato, senza condanna alle spese, non essendosi costituita la Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.