Corte di Cassazione sentenza n. 16684 depositata il 24 maggio 2022

giudicato esterno – efficacia espansiva

Fatti di causa

1. Mediante convenzione del 1.1968 l’ANAS affidava alla I. Spa (oggi T.N. Spa) la concessione di costruzione e successivo esercizio di un’autostrada tangenziale alla città di Napoli, lungo la direttrice est-ovest, con durata fino al 31 dicembre 2007. La stessa convenzione veniva  poi  modificata  nel 1974,  in  seguito  a  novelle  normative  intervenute   in  materia  di legislazione autostradale, introducendosi la possibilità per la società concessionaria di richiedere, a partire dal 1°.1.1978, la revisione delle tariffe di pedaggio in ragione delle proprie esigenze finanziarie.  Nel corso dei primi esercizi successivi all’apertura del tratto autostradale, gravati dall’obbligo di pareggio di bilancio, la ricorrente domandò all’ANAS un adeguamento delle tariffe di pedaggio.

1.1 In conseguenza dell’inerzia dell’ente concedente, nell’agosto del 1978 la società chiese, ai sensi dell’art. 16 della convenzione, che con lodo arbitrale venisse riconosciuto l’obbligo di ANAS di ristorare l’impresa concessionaria. In data 17.7.1980 il Collegio arbitrale riconobbe l’obbligo in capo all’ANAS di assicurare  l’equilibrio economico, demandando ad un nuovo lodo arbitrale la quantificazione del ristoro, alfine  riconosciuto  nella  misura  di Lire 182.685.613.529. La vicenda trovò epilogo quando nel 1988, durante l’approvazione del piano finanziario dell’opera, tramite decreto ministeriale venne riconosciuto il diritto all’adeguamento tariffario  per  gli  esercizi compresi tra il 1978 e il 1982.

1.2 Per effetto di una nuova convenzione stipulata tra l’ANAS e la T.N. Spa venne riconosciuto a quest’ultima il diritto agli importi in questione quale “maggior costo dell’opera” ma, anziché procedere ad erogare direttamente le somme conseguenti all’adeguamento, si previde che le stesse fossero ammortizzate nel corso della residua durata della concessione, con rinuncia ufficiale ai crediti vantati a seguito dei lodi arbitrali. La società, con istanza del 6.2003, chiedeva quindi all’Amministrazione finanziaria, Ufficio di Napoli 1, la rettifica dei redditi imponibili ai fini Irpeg ed Irap per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2000, in quanto conseguenza dell’errore commesso nel riportare tra le variazioni in aumento il maggiore ammontare dell’ammortamento finanziario imputabile all’incremento del costo dell’opera.

2. Formatosi il silenzio-rifiuto, la società T.N. proponeva impugnazione innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, chiedendo il  rimborso  di Lire 779.927.000  (pari ad Euro 799,00) a titolo di maggiore  Irpeg  versata (nell’intestazione  della  sentenza  della  Ctr  è  scritto  Ires),  e  di  Lire 89.586.000 (pari ad Euro 46.268,00)  a  titolo  di  maggiore  Irap versata, per complessive Lire 869.513.000 (pari ad Euro 449.067,00) (rie., p. 12), oltre al pagamento degli interessi per ritardato rimborso.

La Ctp di Napoli con sentenza n. 365, pronunciata il 30.5.2013 e depositata in pari data, accoglieva il ricorso della contribuente, dichiarando la spettanza del diritto al rimborso delle maggiori imposte versate nell’annualità 2000.

3. La decisione sfavorevole conseguita in primo grado era assoggettata ad appello dall’Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania. La Ctr riteneva di accogliere l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate sulla base del mancato assolvimento dell’onere probatorio, da parte della contribuente, in ordine alla dimostrazione dell’illegittimità del diniego. 

4. Avverso la decisione assunta dalla Ctr di Napoli ha proposto ricorso per cassazione la società, affidandosi ad undici motivi  di ricorso, divisi in tre sezioni. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle entrate.

4.1 Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il M., s.Procuratore Generale Rosa Maria dell’Erba, che ha chiesto accogliersi il primo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori.

5. Sia la ricorrente, sia la controricorrente, hanno depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il suo primo  motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, 3, cod. proc. civ., la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione  delle disposizioni  di cui all’art. 2909 cod. civ. e all’art. 324 cod. proc. civ., in relazione all’esistenza di giudicati esterni intervenuti tra le stesse parti ed aventi ad oggetto il medesimo rapporto giuridico (rie., p. 28).

2. Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, 4, cod.  proc.  civ.,  la contribuente lamenta la nullità della sentenza in conseguenza della violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2909 cod. civ. ed all’art. 324 cod. proc. civ., in relazione all’esistenza di giudicati esterni intervenuti tra le stesse parti ed aventi ad oggetto il medesimo rapporto giuridico (rie., p. 48).

3. Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la società censura la Ctr per aver “completamente ignorato l’analisi in concreto operata, nel merito del rimborso, dalle sentenze passate in giudicato” (rie., p. 49).

4. Mediante il quarto strumento d’impugnazione, introdotto  ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente critica nuovamente la nullità della  sentenza  per  violazione  dell’art. 132, primo comma, n. 4,   proc.  civ., per avere  la  Ctr  proposto una motivazione meramente apparente (rie., p. 53).

5. Con il suo quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, 3, cod. proc. civ., la società contesta  la violazione e falsa applicazione  degli  artt. 52 e 69  del TUIR  (attuali artt. 83 e 104 del TUIR), nonché  dell’art.  4 del D.Lgs.  n.  446  del 1997, in relazione all’art. 2697 cod. civ.,  per  avere  la  Ctr erroneamente affermato l’irrilevanza ai fini fiscali del riconoscimento civilistico di un  maggior  costo  dei  beni  gratuitamente  devolvibili iscritti in bilancio,  nonché  ritenuto  non soddisfatto  l’onere  probatorio in merito alla spettanza del rimborso  delle maggiori imposte  (rie., p. 73).

6. Mediante il sesto strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma,  5,  cod.  proc.  civ.,  la  ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo  per  il  giudizio  in relazione alla comprovata spettanza  del  diritto  al  rimborso  (rie., p. 82).

7. Con il settimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente riproduce la critica relativa alla nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Ctr  proposto  una motivazione meramente apparente (rie., p. 96).

8. Mediante l’ottavo mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, 3,  cod.  proc.  civ.,  la  ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione del divieto di doppia imposizione, di cui all’art. 163 del TUIR ed all’art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973  (vigenti ratione temporis), nonché  dell’art.  53 della  Cost., per non avere la Ctr riconosciuto il diritto al rimborso (rie., p. 106).

9. Con il suo nono motivo di ricorso, proposto  ai sensi  dell’art. 360, primo comma, 3, cod. proc. civ., la società  censura  la violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 32 e 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la Ctr permesso l’estensione del thema decidendum tramite l’ammissione di nuove eccezioni tardivamente proposte dall’Agenzia delle entrate (rie., p. 121).

10. Mediante il suo decimo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente critica la violazione degli artt. 23 e 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., per non avere il giudice dell’appello assicurato corretta applicazione  del  principio  di non contestazione (rie., 126).

11. Con il suo undicesimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 10 della legge n. 212 del 2000, dell’art. 2697 civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ., per avere la Ctr permesso l’estensione del thema decidendum tramite l’ammissione di nuove eccezioni proposte dall’Agenzia delle entrate, e comunque obliterando il principio che il contribuente  non  deve produrre in giudizio documenti che siano già in possesso dell’Amministrazione finanziaria (rie., p. 130).

12. Deve preliminarmente osservarsi che non appare fondata la questione preliminare sollevata dall’Agenzia delle entrate, la quale afferma l’inammissibilità del ricorso in conseguenza della omessa impugnazione del capo della sentenza in cui la Ctr ha rilevato che “manca in atti l’ordinanza  conclusiva  dalla quale evincere il dettaglio del maggiore costo riconosciuto di lire 182.685.613.528, e la relativa legittimazione ad operare l’ammortamento finanziario, la sussistenza eventuale in contabilità di anomalie”  (p.  3).  Innanzitutto  si  può rilevare, in proposito, che l’Amministrazione finanziaria  non contesta che questo lodo arbitrale sia effettivamente intervenuto tra le parti, e proprio per l’importo indicato dalla In secondo luogo, l’esistenza del lodo arbitrale è un fatto che deve ritenersi provato ed accertato sulla base dei giudicati prodotti dalla società per i motivi esposti di seguito. Infine, la mancata allegazione del lodo arbitrale di quantificazione della complessiva somma dovuta alla T.N. Spa, in ordine a più  anni d’imposta, non appare decisiva ai fini del presente giudizio, che ha ad oggetto pretese ben determinate, attinenti a  rimborsi  richiesti in relazione  ad un  solo anno d’imposta, che non sono state neppure specificamente contestate nel loro ammontare dall’Agenzia delle entrate.

13. Tanto premesso, con il primo motivo di doglianza, proposto in relazione all’efficacia espansiva  di giudicati intervenuti tra le stesse parti dell’odierno giudizio, aventi come oggetto il medesimo rapporto giuridico d’imposta  ma in  relazione ad anni diversi, la società censura la sentenza impugnata, sotto il profilo della violazione di legge, riproponendo la problematica della configurabilità, nel processo tributario, dell’istituto del giudicato esterno e  della  conseguente efficacia espansiva, questione che trova come punto di riferimento la sentenza delle Sezioni Unite, 16.6.2006, n. 13916.

Nello specifico, la Corte ha affermato che “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo … tale principio non trova deroga in caso di situazioni giuridiche di durata, giacché anche in tal caso l’oggetto del giudicato è un unico rapporto e non gli effetti verificatisi nel corso del suo svolgimento, e conseguentemente neppure il riferimento al principio dell’autonomia dei periodi d’imposta può consentire un’ulteriore disamina tra le medesime parti della qualificazione giuridica del rapporto stesso contenuta in una decisione della commissione tributaria passata in giudicato“, Cass. S.U., 16.6.2006, n. 13916.

13.1 In proposito   occorre   ricordare   che   questa   Corte   di legittimità ha già avuto modo di  pronunciarsi  sulle  medesime questioni, sollevate in giudizio dalle stesse parti, come segnalato nelle sue conclusioni scritte anche dal Pubblico Ministero, esaminando la controversia relativa all’anno d’imposta 1998.

In  detta  circostanza  si è proceduto  ad una disamina  completa dell’orientamento della Corte, ricostruendo l’indirizzo enunciato dalle stesse Sezioni Unite della Suprema Corte con Cass. S.U., 16.6.2006, n. 13916, lungo cinque direttrici “a) il processo tributario non è un giudizio sull’atto (da annullare), ma ha, invece, ad oggetto la tutela di un diritto soggettivo del contribuente ed è quindi un giudizio che inevitabilmente si estende al merito  e,  dunque,  anche all’accertamento del rapporto;

  1. si deve escludere che il giudicato  (salvo che il  giudizio  non si sia risolto nell’annullamento dell’atto per vizi formali o per vizio di motivazione) esaurisca i propri effetti  nel  limitato  perimetro  del giudizio in esito al quale si è formato e se ne deve ammettere una potenziale capacità espansiva in un altro giudizio tra le stesse parti, secondo regole non dissimili   – nei limiti della «specificità tributaria»  – da quelle che disciplinano l’efficacia del giudicato esterno nel processo civile;
  2. se è vero che l’autonomia dei periodi d’imposta comporta l’indifferenza della fattispecie  costitutiva  dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai  fatti che  si  siano  verificati  al  di fuori del periodo considerato, è altrettanto vero che una siffatta indifferenza trova ragionevole  giustificazione solo in relazione a quei fatti che non abbiano caratteristica di durata e che comunque siano variabili da periodo a periodo (ad es. la capacità contributiva, le spese deducibili); vi sono, peraltro,  anche  elementi  costitutivi  della fattispecie a carattere (tendenzialmente) permanente,  in  quanto entrano a comporre la fattispecie medesima  per  una  pluralità  di periodi di imposta, quali le qualificazioni giuridiche (es. “ente commerciale”), assunte dal legislatore quali elementi preliminari per l’applicazione di una specifica disciplina tributaria e per la determinazione in concreto dell’obbligazione per  una  pluralità  di periodi d’imposta, ovvero la rendita catastale e la spettanza di una esenzione o agevolazione pluriennale;
  3. va quindi escluso che il giudicato relativo ad un singolo periodo d’imposta sia idoneo a «fare stato» per i successivi periodi in via generalizzata ed aspecifica, bensì solo in relazione a quelle statuizioni che siano relative a qualificazioni giuridiche o ad altri eventuali elementi preliminari rispetto ai quali possa dirsi  sussistere  un interesse protetto avente il carattere della durevolezza nel tempo;
  4. nella fattispecie ivi considerata, concernente una esenzione pluriennale, il tempo costituisce un  elemento  referente  della fattispecie medesima, assumendo la pluriennalità carattere costitutivo dell’esenzione (o agevolazione), in quanto il relativo arco temporale di estensione  è stabilito  in ragione  di una considerazione unitaria  di un insieme di periodi di imposta, trattati sostanzialmente come una sorta di maxiperiodo“, , sez. V, 7.12.2018, n. 8138.

13.2 Deve aggiungersi, in proposito, che la successiva giurisprudenza della Corte di legittimità si è uniformata alla ricordata pronuncia delle Sezioni Unite, proponendo al  riguardo  un orientamento interpretativo, peraltro rigoroso, al quale si intende assicurare continuità.

In particolare il principio del giudicato  esterno  non trova  ostacolo, in materia tributaria,  nel  principio  dell’autonomia  dei  periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un  determinato  periodo  rispetto  ai fatti che si siano verificati al di fuori dello  stesso,  oltre  a  riguardare soltanto le imposte  sui redditi, si giustifica  solo in  relazione  ai  fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo, e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente sì da potersi, a tal fine, considerare gli stessi come unicum e non come differenti periodi frazionati (cfr. Cass. sez. V, 27.10.2021, n. 38950, Cass. sez. V, 20.2.2020, n. 15171, Cass. sez. V, 15.7.2016, n. 14509, Cass. sez. V, 11.3.2015, n. 4832, Cass. sez. V, 4.7.2011, n. 20029).

13.3 In conclusione, deve escludersi che il giudicato intervenuto tra le stesse parti in relazione al medesimo tributo, e relativo ad un singolo periodo d’imposta, sia idoneo, ex se, a “fare stato”, in via generalizzata, per ulteriori periodi, precedenti o successivi, potendo avere un tale effetto (come nel caso in questione) solo in relazione a quelle  statuizioni  che siano  relative a  qualificazioni giuridiche, o ad altri eventuali elementi preliminari caratterizzati dalla durevolezza nel tempo. L’efficacia  di giudicato  su di un’annualità  estende  dunque i suoi effetti anche alle altre nel caso in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno durata pluriennale e sono idonei a produrre effetti lungo un arco temporale che comprende  più  periodi  d’imposta;  tali fatti sono allora suscettibili di  essere  considerati,  ai  presenti  fini, come un unico periodo d’imposta.

14. Quanto innanzi esposto rientra esattamente nel campo di applicazione della vicenda in esame che vede,  quale  presupposto della richiesta di rimborso, l’ammortamento finanziario  dei maggiori costi sostenuti (erroneamente  recuperati a tassazione e non dedotti) per la costruzione del tratto autostradale (poi destinato ad essere devoluto gratuitamente all’ente concedente al termine della concessione), che trova la sua disciplina nell’art. 69 (ora 104) Tuir, ratione   temporis   applicabile,   secondo   il   quale:   «1.    Per  i   beni gratuitamente   devolvibili   alla   scadenza di una concessione è consentita, in luogo dell’ammortamento di cui agli articoli 67 e 68, la devoluzione di quote costanti di ammortamento  finanziario. 

2.  La quota di ammortamento  finanziario  deducibile  è  determinata dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del concedente, per il numero degli anni di durata della concessione considerando tali anche le frazioni. In  caso di modifica della durata della concessione la quota deducibile è proporzionalmente ridotta o aumentata a partire dall’esercizio in cui la modifica è stata convenuta.

3. In caso di incremento o di decremento del costo  dei beni, per effetto di sostituzione a costi superiori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile è rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dall’esercizio in cui si è verificato l’incremento o il decremento, in misura pari al relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione».

14.1 Si versa, pertanto, nell’ipotesi – considerata dalle Sezioni Unite e puntualizzata, in positivo, dalla successiva giurisprudenza di legittimità (oltre alla giurisprudenza sopra citata, cfr. Cass.    21395 del 15.9.2017; Cass. n. 9710 del 19.4.2018; Cass. n. 17760 del 6.7.2018) – in cui vengono in esame  fatti  che,  per  legge,  hanno durata pluriennale e producono effetti per un arco  di  tempo  che include più periodi di imposta, trattati come  un  unico  periodo d’imposta. Ne deriva che l’accertamento con efficacia di giudicato su una annualità estende i suoi effetti anche alle altre annualità e tale effetto si esplica non solo rispetto  agli atti impositivi in senso  stretto, ma anche in caso di istanza di  rimborso,  fermo,  rispetto  a quest’ultima, il limite – non riscontrabile nel caso in  esame – derivante dal maturare dell’eventuale decadenza  o prescrizione,  trattandosi di fatti ulteriori di carattere impedivo ed estintivo rispetto al diritto al rimborso.

14.1.1 Appare quindi opportuno sintetizzare i concetti espressi mediante il principio di diritto secondo cui: “In tema di accertamento tributario, l’efficacia di giudicato della pronuncia definitiva, resa tra le stesse parti in relazione ad una determinata annualità d’imposta, estende i suoi effetti anche alle altre, nel caso in cui  vengano  in esame fatti che, per legge, hanno durata pluriennale e sono idonei a produrre effetti lungo un arco temporale che comprende più periodi d’imposizione, potendo perciò essere trattati come un unico periodo d’imposta;  tale  effetto  si verifica  non  solo  rispetto  agli atti impositivi in senso stretto, ma anche in caso di istanza di rimborso, fermo, rispetto a quest’ultima, il limite derivante dal maturare dell’eventuale decadenza o prescrizione, trattandosi di fatti ulteriori di carattere impedivo ed estintivo rispetto al diritto al rimborso”.

15. Risulta inoltre come nel corso del giudizio di merito, la contribuente abbia prodotto diverse decisioni della Ctp di Napoli a lei favorevoli e passate in giudicato, nonché le attestazioni dei rimborsi corrisposti dall’Agenzia delle entrate, tutte relative alla unitaria questione finora esaminata e riguardanti le annualità  1989,  1990, 1991, 1992, 1993, 1996 e 1997. Questi documenti risultano riprodotti anche nel corpo del ricorso per

15.1 La Ctr ha comunque escluso l’efficacia espansiva del giudicato, ritenendo “di non condividere l’assunto che, dal giudicato esterno per altre annualità, possa derivare la fondatezza del diritto al rimborso 2000; e ciò perché in nessuna delle sentenze esibite ed esaminate da questo Collegio, i relativi Collegi giudicanti hanno esaminato la fondatezza e la congruità  del preteso rimborso” (sent. Ctr, 4).

15.2 In realtà, diversamente da quanto ritenuto dal giudice dell’appello, le decisioni chiamate a sostegno dalla  società contribuente hanno  affrontato,  sia pure  sinteticamente, la questione nel merito. Come già evidenziato  dalla ricordata sent. Cass. n.  8138 del 2019, la sentenza della Ctp di Napoli n. 327/22/11 depositata il 5.2011 e (ri)prodotta  anche  nel presente  giudizio  (rie., p. 217  s.), al riguardo esprime che “l’ammortamento finanziario ha come scopo quello di consentire al concessionario di un’opera  pubblica  per  la quale sia previsto che alla scadenza della concessione i beni vengano devoluti gratuitamente all’ente concedente, di  recuperare gradualmente, entro detta scadenza, l’effettivo onere finanziario sostenuto per la costruzione dell’opera, nel caso in esame  deve ritenersi che la società ricorrente era legittimata ad effettuare gli ammortamenti finanziari anche sull’importo di L. 182.165.613.528 di cui al lodo arbitrale intervenuto tra l’ANAS e la T.N. S.p.A. atteso che il  comma  3 dell’art. 69 del TUIR stabilisce che in caso di incremento del costo dei beni per qualsiasi causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile è aumentata a partire dall’esercizio in cui si è verificato l’incremento  in  misura  pari  al relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni della durata della concessione”. Gli argomenti spesi in proposito dalla Ctr nella decisione impugnata non appaiono pertanto condivisibili.

15.3 Il primo motivo di ricorso proposto dalla contribuente risulta quindi fondato, e deve essere pertanto accolto, conseguendone la cassazione della sentenza impugnata, perché pronunciata  in violazione dei principi sul giudicato esterno innanzi Non essendo necessari ulteriori accertamenti di  fatto,  pronunziando  ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., questa Corte di legittimità può decidere nel merito, accogliendo l’originario ricorso introduttivo proposto dalla contribuente. Gli ulteriori motivi di ricorso rimangono assorbiti.

16. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in considerazione, in particolare, della natura del giudizio, della complessità delle questioni esaminate, del valore della causa e del rinvenimento di un precedente specifico  di  legittimità  tra le stesse parti. 

16.1 Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma  1 quater  del d.P.R.  30 maggio  2002, 115.

La Corte,

P.Q.M. 

accoglie il primo motivo di ricorso proposto dalla T.N. Spa, già I. Spa, in persona  del legale rappresentante pro tempore e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., accoglie l’originario ricorso proposto dalla contribuente.

Condanna la controricorrente Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, e le liquida in complessivi Euro 9.000,00, oltre 15% per spese  generali,  Euro  200,00  per esborsi, ed accessori come per legge.