Corte di Cassazione sentenza n. 16695 depositata il 24 maggio 2022
giudicato esterno – rilevabilità d’ufficio
ESPOSIZIONE DEI FATTI CAUSA
1. B. M. impugnava l’intimazione di pagamento emessa da Equitalia Gerit s.p.a. in relazione alla sottesa cartella concernente l’imposta di registro relativa a cessione di ramo d’azienda, eccependo l’omessa notifica della prodromica cartella, avendo la controparte depositato solo la copia dell’avviso di ricevimento; deduceva altresì la nullità della notificazione dell’atto opposto, la decadenza del potere accertativo e il decorso del termine prescrizionale decennale. In aggiunta, opponeva la nullità della intimazione per l’omessa indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento ed il deficit motivazionale della intimazione.
La CTP di Roma respingeva il ricorso, con decisione che veniva impugnata dal contribuente.
La CRT del Lazio confermava la prima decisione.
Per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso il contribuente sulla base di sei motivi, depositando successive memorie illustrative.
La società Equitalia replica con controricorso.
Agenzia delle Entrate presenta atto di costituzione.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO
1. Con la prima censura si deduce la cessazione della materia del contendere, assumendo che, con sentenza n. 617/2013, la C.T.C. riformava integralmente la sentenza della CTR del Lazio che aveva ridotto l’imposta di registro richiesta con l’avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla cessione di un ramo d’azienda, sul presupposto che, avendo l’amministrazione finanziaria erroneamente accertato una maggiore imposta dovuta in relazione all’intera azienda del M., il quale, invece, aveva ceduto solo un ramo della stessa, la minore quantificazione dell’imposta richiesta risultava disancorata da qualsiasi elemento.
Aggiunge il ricorrente che, con successiva sentenza n. 1462/2015, la C.T.R. del Lazio, chiamata a decidere sulla legittimità della cartella esattoriale emessa sulla base dell’avviso di accertamento, alla luce dell’annullamento giudiziale di detto ultimo atto impositivo, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere.
2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione delle norme in materia di notifica di intimazione di pagamento nonostante essa fosse stata disposta ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/73 a mezzo posta senza l’intermediazione dei soggetti abilitati alla notificazione.
3. Il terzo mezzo deduce la violazione dell’art. 2719 e.e., deducendo che la Regionale ha erroneamente ritenuto che il disconoscimento della copia dell’avviso di ricevimento della notifica della cartella fosse stato superato dall’attestazione della conformità della concessionaria.
4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione delle norme relative alla indicazione del responsabile del procedimento ex artt. 7 e 17 L. 212/2000, per avere il decidente omesso di motivare il rigetto in contrasto con il disposto dell’art. 111 cost. e per non aver rilevato la nullità dell’atto impositivo per la mancata indicazione del responsabile del procedimento,
5. Il quinto motivo deduce la violazione dell’obbligo di motivazione ex artt. 3 L. 241/90 e 7 L. 212/ 2000, per avere i giudici di appello escluso la fondatezza della relativa doglianza senza offrire alcuna argomentazione in contrasto con il disposto dell’art. 111 e con le norme citate in rubrica, le quali, ad avviso del ricorrente, esigerebbero che gli atti dell’amministrazione finanziaria indichino i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione.
6. Con l’ultima censura si lamenta la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione ai sensi dell’art. 111 cost in ordine all’eccezione di prescrizione del diritto.
7. La prima censura è fondata, assorbite le altre.
In tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio prevista dall’art. 46 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’annullamento dell’atto recante la pretesa fiscale, va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass., Sez. 5″, 9 settembre 2016, n. 17817; Cass., Sez. 6″, 18 aprile 2017, n. 9753; Cass., Sez, 5″, 11 aprile 2019, n. 10178).
Nella specie, è pacifico tra le parti che con le sentenze allegate ( nn. 617/2013 della CTC e n. 1462/15 della CTR del Lazio), passate in giudicato, sia stata annullato integralmente l’avviso di accertamento recante la pretesa tributaria (imposta di registro su cessione di azienda) e sia stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione all’impugnazione della cartella emessa in seguito alla notifica dell’avviso citato, peraltro oggetto di sgravio fiscale da parte dell’amministrazione finanziaria.
Ancorchè le decisioni allegate non rechino l’attestazione del passaggio in giudicato, deve condividersi il principio affermato da questa Corte secondo il quale il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio anche nell’ipotesi in cui essa non sia stata versata in atti con la rituale certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c.; l’accertamento del giudicato esterno non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del “ne bis in idem (Cass. n. 48/2021;16589 del 11/06/2021).
Inoltre, il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni; pertanto il giudice al quale ne risulti l’esistenza non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti del giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata. In tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante ove la parte invochi l’efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo ( Cass. 1534/2018)
Ebbene, nella specie, dagli accertamenti disposti tramite la Cancelleria risulta che le sentenze della CTC e della CTR del Lazio non sono state impugnate in cassazione; il passaggio in giudicato della sentenza 617/2013, con la quale la CTC ha annullato l’originario avviso di accertamento risulta altresì dalla sentenza n. 1462/2015, che, appunto dà atto della definitività della decisione.
E’ indubbio che, nella specie, essendo venuta meno la pretesa impositiva della autorita’ finanziaria, deve trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 46, d.lgs. n. 546/1992 che, al comma 1, prevede la estinzione del giudizio «nei casi di definizione delle pendenze tributarie e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere».
Infatti, nel processo tributario il legislatore ha ritenuto di ricomprendere nella disciplina dell’istituto tipicamente processuale dell’estinzione del giudizio, che sia nel processo civile che in quello amministrativo consegue a situazioni di natura prettamente processuali (rinuncia agli atti del giudizio e inattivita’ delle parti), oltre alle predette situazioni (artt. 44 e 45 d.lgs. n. 546/92), anche la cessazione della materia del contendere (art. 46, d.lgs. cit.).
Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue la compensazione delle spese di lite. Invero deve farsi luogo a compensazione delle spese (ex art. 92 c.p.c.) “in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”, come recita la seconda parte del comma 1 dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992; tanto, a seguito della sentenza n. 274 del 2005 con la quale la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 46, comma 3, del predetto decreto legislativo, nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarle previsti dalla legge( Cass. n. 2653/2019).
In particolare, nelle ipotesi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge continua ad applicarsi la compensazione delle spese così come previsto dall’art. 46, comma 3, cit. senza che ci sia alcuna deroga al principio della soccombenza delle spese. Viceversa, nelle ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie – ed in particolare nei casi di sgravi degli atti impositivi o annullamento in autotutela – ritorna ad operare il principio della soccombenza essendo riconosciuto ai contribuenti che si vedano riconoscere le ragioni dell’opposizione da parte dell’amministrazione finanziaria prima della sentenza di merito, il diritto automatico alla rifusione delle spese, sebbene il giudice possa liberamente valutare la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite.
Nella fattispecie, lo sgravio dell’amministrazione è intervenuta solo dopo la prima sentenza che ha annullato l’avviso di accertamento; tuttavia, ancorchè le sentenze n. 617/2013, avente ad oggetto l’avviso di accertamento, e n. 1462/15, concernente la cartella esattoriale, siano passate in giudicato prima dell’udienza di trattazione del giudizio di merito recante il numero Rg 2898/2014, avente ad oggetto l’avviso di fermo amministrativo, il contribuente ha omesso di dedurre dinanzi ai giudici di appello sia l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza che ha annullato l’originario atto impositivo sia lo sgravio delle pretese tributarie da parte dell’amministrazione finanziaria.
Alla luce delle pregresse considerazioni, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q. M.
La Corte
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione materia del contendere; dichiara compensate le spese dell’intero giudizio .
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