CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 16814 depositata il 13 giugno 2023
Lavoro – Quantificazione della base imponibile per il calcolo dei contributi – Redditi percepiti per la partecipazione agli utili di una società di capitale – Lavoratore autonomo – Inclusione dei redditi derivanti dall’esercizio di attività imprenditoriale – Esclusione dall’imponibile contributivo dei redditi derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa – Socio fondatore – Rigetto
Fatti di causa
Con la sentenza n. 211 del 2020, la Corte di appello di Perugia, per quello che interessa in questa sede, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Terni che aveva escluso, dalla quantificazione della base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti per gli anni dal 2008 al 2011 da A.P., già iscritto alla gestione commercianti per altra attività, i redditi derivanti dalla partecipazione, quale socio fondatore, alla N. srl.
L’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
A.P. ha resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
Con l’unico articolato motivo, l’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 438 del 1992, art. 3 bis, di conv. con modifiche del D.L. n. 384 del 1992, e in connessione con la L. n. 223 del 1990, del D.P.R. n. 917, art. 53, comma 2, lett. d) e del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che, relativamente alla posizione contributiva del A.P., i redditi percepiti da quest’ultimo quale partecipazione agli utili di una società di capitale dovessero essere inseriti nella base imponibile sulla quale parametrare l’obbligo contributivo perché socio fondatore della stessa e, in quanto tale, il relativo reddito era da qualificarsi come di lavoro autonomo.
Con orientamento ormai consolidato, questa Corte (cfr. per tutte Cass. n. 21540 del 2019) ha affermato che “Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 44, lett. e)“.
Il principio di diritto richiamato è stato correttamente applicato dalla Corte d’appello, la quale si è altresì confrontata con la prospettazione dell’Inps circa l’asserita peculiare rilevanza della posizione del “socio fondatore” ai fini dell’obbligo contributivo, ritenendola ininfluente ai fini della qualificazione degli utili allo stesso spettanti quali redditi di capitale o di lavoro autonomo; in proposito si rileva che se è pur vero che la legge (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53, comma 2 lett. d) – TUIR) distingue la natura della partecipazione agli utili del socio fondatore da quella del socio non fondatore, definendo la prima reddito di lavoro autonomo e la seconda reddito di capitale, non di meno, tale distinzione non giova alla posizione dell’Inps nella fattispecie in esame, atteso che quella operata dal TUIR è una fictio iuris destinata a spiegare effetti a fini fiscali, ma non anche ad incidere sulla qualificazione dei relativi redditi ai fini contributivi.
In ogni caso, infatti, come correttamente ha affermato la Corte d’appello, gli utili conseguiti dal A.P. per la partecipazione societaria alla N. srl, di cui è socio fondatore, rimangono qualificabili come redditi di capitale e, dunque, non rientrano nell’imponibile contributivo afferente alla gestione artigiani e commercianti, il quale si riferisce ai soli redditi d’impresa.
In conclusione, a conferma dell’orientamento già espresso da questa Corte di legittimità, la pretesa dell’Inps è priva di fondamento anche sotto l’ulteriore profilo relativo alla qualifica del socio come fondatore della società.
Tale questione ha trovato, invero, già risposta nella giurisprudenza sopra richiamata, e in quella successiva – (Cass. n. 18765/2022; Cass. n. 10969/2022) proprio in relazione alla figura del socio-fondatore-, con cui questa Corte ha sancito che il reddito per la partecipazione a società di capitali va incluso nella base imponibile contributiva qualora tale quota parte rientri tra i redditi d’impresa, nell’accezione contenuta nel D.L. n. 384 del 1992, art. 3 bis, comma 1, conv. in L. n. 438 del 1992.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alla regolazione delle spese, considerata la sollecitazione proveniente dalla Sesta Sezione con ordinanza interlocutoria n. 3158 del 2022, in procedimento chiamato a questa stessa udienza pubblica, al chiarimento nomofilattico dell’orientamento qui confermato, devono ritenersi esistenti i presupposti per la loro compensazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
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