Corte di Cassazione sentenza n. 17020 depositata il 25 giugno 2019

Responsabilità del liquidatore – Sussiste

Rilevato che:

– Con sentenza n. 1580/3/17 depositata in data 7 giugno 2017 la Commissione tributaria regionale della Calabria (in seguito, la CTR) accoglieva l’appello proposto da R.S. (in seguito, il contribuente) avverso la sentenza n. 5385/6/16 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza (in seguito, la CTP), che aveva rigettato il ricorso contro la cartella di pagamento per IVA 1990;

– In particolare, la CTR escludeva la responsabilità ai fini iva del contribuente, liquidatore di una società cancellata dal registro delle imprese, per aver pagato in prededuzione un privato in luogo dell’erario;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo. Il contribuente non si è difeso, restando intimato.

Considerato che:

– Con l’unico motivo – dedotto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 19 del d.lgs. n. 46 del 1999, per aver la CTR ritenuto che non fosse prevista dalla legge tributaria al tempo vigente – ai fini IVA – la responsabilità personale del liquidatore di una società cancellata dal registro delle imprese, per aver pagato in prededuzione un privato in luogo dell’erario;

– Il motivo è fondato. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui «Il rapporto giuridico in forza del quale, ai sensi dell’art. 36 cit., pure l’amministratore è tenuto a rispondere in proprio delle imposte non pagate ha la sua fonte in un’obbligazione ex lege di cui il predetto è responsabile secondo le norme comuni degli artt. 1176 e 1218 cod. civ., in relazione agli elementi obiettivi della sussistenza di attività nel patrimonio della società e della distrazione di tali attività a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute (Cass. 9688/1995). Essa, infatti, non è di per sé equiparabile all’obbligazione derivante dalla responsabilità verso i creditori (artt. 2394 e 2456, ora art. 2495 cod. civ.) e non v’è alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari (cfr. S.U. 2079/1989), bensì responsabilità per obbligazione propria ex lege, secondo il modello degli artt. 1176 e 1218 cod. civ. (cfr. Cass. 11968/2012). In ultima analisi, quello verso l’amministratore è credito dell’amministrazione finanziaria non strettamente tributario, ma più che altro civilistico, il quale trova titolo autonomo rispetto all’obbligazione fiscale vera e propria, costituente mero presupposto della responsabilità stessa (S.U. 2767/1989), ancorché detta responsabilità debba essere accertata dall’Ufficio con atto motivato da notificare ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario ex art. 36 cit., penult. e ult. c.c. (Cass. 7327/2012, 11968/2012).» (Cass., Sez. 5, Sentenza del 5/8/2016 n. 16446);

– Nel caso di specie la CTR, qualificando erroneamente il titolo della responsabilità, un’obbligazione civile propria ex lege e non strettamente tributaria come ritenuto dal giudice d’appello, giunge alla susseguente erronea esclusione della responsabilità del liquidatore, per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese. I richiamati insegnamenti, devono essere sinteticamente rifusi e riaffermati in questa sede con la formulazione del seguente principio di diritto, cui si atterrà il giudice di appello in sede di rinvio: «Il rapporto giuridico in forza del quale, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, anche l’amministratore è tenuto a rispondere per obbligazione propria delle imposte non pagate ha la sua fonte in un’obbligazione ex lege di cui il predetto è responsabile ex artt. 1176 e 1218 cod. civ. e, pertanto, non essendo credito strettamente tributario, non v’è alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese»;

– In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame del profilo accolto e per il regolamento della spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto e a quelli rimasti assorbiti, e per il regolamento delle spese di lite.