Corte di Cassazione sentenza n. 17134 depositata il 26 maggio 2022
motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile
RILEVATO CHE
1. La contribuente, E. s.r.l., impugnò l’avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2009 con cui, ai fini IRES, venivano recuperati a tassazione costi indeducibili e componenti negativi di reddito rettificandosi il reddito di impresa ai fini IRES, oltre sanzioni ed interessi.
2. Dalla sentenza impugnata risulta che la società contribuente impugnò l’avviso contestandone la legittimità formale e sostanziale, per travisamento dei fatti ed errata applicazione della legge deducendo, tra l’altro, che la casa automobilistica mandante obbligava la società contribuente, esercente attività di commercio di autovetture ed autoveicoli leggeri, di immatricolare un certo numero di autovetture in un certo termine per evitare di perdere il bonus maturato sulle unità vendute anche in precedenza e che «venivano ritenuti indeducibili costi per carburanti per non avere indicato sulle schede/carburante il chilometraggio percorso mentre la circolare ministeriale 205 12/8/1998, in tali condizioni, prevedeva l’istituzione di un’unica scheda mensile», nonché che per le sanzioni si doleva della loro eccessività. L’Agenzia delle entrate rivendicava la legittimità del proprio operato rilevando, tra l’altro, che secondo gli accordi con la casa BMW, il contribuente non poteva vendere le proprie autovetture a rivenditori non autorizzati, oltre all’incongruenza ed indeducibilità dei costi contabilizzati per provvigione ad intermediari, indicati in sede di contraddittorio; rilevava, altresì, che le proposte di acquisto erano prive della firma dell’intermediario seppur recanti quella del cliente acquirente e che costi dei carburanti erano indeducibili per mancata indicazione del chilometraggio percorso.
3. La Commissione tributaria provinciale di Palermo, accolse parzialmente il ricorso, annullando il rilievo relativo a costi non inerenti per benzina e carburanti relativi a veicoli nuovi.
4. Il contribuente propose appello per la parte dei motivi di ricorso non accolta dal primo giudice. L’Ufficio presentò appello incidentale, per la parte riguardante l’annullamento del rilievo sui costi di carburante per le auto non immatricolate per la mancata indicazione dei chilometri percorsi, nonché per i costi per le sanzioni amministrative inerenti; dalla sentenza impugnata risulta pure che, con tale appello, l’Ufficio rilevava, altresì, la correttezza del recupero a tassazione delle perdite su crediti, non avendo la contribuente documentato la corretta deducibilità, nonché che le somme originate dalla vendita di due beni immobili dismessi dall’attività commerciale dovevano essere considerate operazioni di gestione straordinaria.
4. La CTR, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello principale della società; quanto all’appello incidentale dell’Ufficio, nella parte argomentativa della sentenza impugnata, lo ha rigettato, mentre, nel dispositivo della sentenza impugnata, lo ha accolto.
6. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; la società contribuente ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione erariale deduce la nullità della sentenza impugnata per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della stessa, tale da precludere il raggiungimento dello scopo, ex art. 156, secondo comma, cod. proc. , ovvero di consentire l’individuazione del contenuto del decisum. Con il secondo motivo di ricorso, censura la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., «per motivazione apparente o mancanza di motivazione per essersi giudice d’appello, da un lato, esclusivamente limitato a succinte espressioni apodittiche, che si risolvono nella mera adesione alle tesi dell’appellante E. s.r.l. in liquidazione e, dall’altro, per essersi sottratto all’esposizione dell’iter logico che ha condotto al rigetto dei motivi di gravame proposti con l’appello incidentale dall’ufficio».
1.1 La società controricorrente ha eccepito la generale inammissibilità del ricorso in cassazione dell’Agenzia delle entrate, rilevando, quanto al primo motivo di ricorso, che è intervenuta l’ordinanza di correzione 1269/25/15 del 20 aprile 2015, con la quale i giudici di appello hanno corretto l’errore materiale sostituendo la frase contenuta nel dispositivo «e del pari accoglie sul punto relativo l’appello incidentale dell’ufficio» con l’altra «rigetta l’appello incidentale dell’Ufficio».
2. L’ordinanza di correzione della CTR (prodotta al doc. n. 3, sub 4, di parte controricorrente) risolve la censura di nullità proposta col primo mezzo che, dunque, risulta inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Il secondo motivo di ricorso, oltre che ammissibile, in quanto redatto in conformità ai criteri indicati dall’art. 366 cod. proc. civ., è fondato e va accolto.
3.1 E’ principio consolidato di questa Corte che ricorre il vizio di motivazione riconducibile al n. 4) dell’art. 360 cod. proc. civ. (quale nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4), cod. proc. ), in tutte quelle ipotesi di anomalia motivazionale che si tramutino in violazione di legge costituzionalmente rilevante in quanto attinenti all’esistenza della motivazione in sé che si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico,” nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (v. pronunce cd. gemelle delle Sezioni Unite dell’11 marzo 2014 nn. 8053 e 8054). In tale guisa, è stato precisato che il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre anche allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza una loro approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., 07/04/2017, n. 9105), ovvero che è nulla per mancanza – sotto il profilo sia formale che sostanziale – del requisito di cui all’articolo 132, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la sentenza la cui motivazione consiste nel dichiarare insufficienti tanto i motivi esposti nell’atto che ha veicolato la domanda accolta quanto non meglio individuarti documenti ed atti ad essi allegati, oltre ad una consulenza tecnica, senza riprodurre le parti idonee a giustificare la valutazione espressa (Cass., 23/03/2017, n. 7402). È stato soggiunto che il giudice di merito è tenuto a dare conto in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico giuridico compiuto per pervenire alla statuizione finale di accoglimento di rigetto della domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (Cass., 30/05/2019, n. 14762).
3. Nel caso di specie, il vizio di radicale nullità dedotto dall’Amministrazione erariale nelle sue caratteristiche di motivazione apparente, inficia la sentenza impugnata le cui motivazioni non recano alcuna argomentazione che sia riferibile, anche per implicito, ai motivi di gravame proposti con l’appello incidentale del Fisco.
3.1 La sintetica motivazione in diritto resa dai secondi giudici si sofferma unicamente sull’appello principale della società – riguardante il rilievo inerente al mancato riconoscimento per intermediazioni e provvigioni – senza alcun passaggio argomentativo alle questioni poste con l’impugnazione incidentale afferente – come è evidente dall’ atto di appello debitamente trascritto in ricorso e non contestato dalla società ricorrente – all’annullamento operato dai primi giudici dei diversi rilievi dell’indeducibilità dei costi per benzina e carburanti (di cui al punto A) n. 2 e n. 3 dell’accertamento), della legittimità della ripresa fiscale relativa agli interessi passivi e del recupero dei costi per sanzioni amministrative non inerenti. In relazione alle doglianze incidentali, la motivazione della CTR è anapodittica perché si ferma alla premessa immediata del suo ragionamento («rigetta l’appello incidentale per quanto di ragione»), senza darne, conseguenzialmente, la logica dimostrazione. Né, la semplice proposizione di “rigetto dell’appello” contenuta in motivazione può implicare di per sé una motivazione implicita della statuizione resa in assenza di altri elementi da cui dedurre l’implicito esame delle questioni poste con l’appello incidentale. Anche il rinvio alla sentenza di prime cure, con riguardo all’appello incidentale, risulta “vuoto”, non rivenendosi alcun riferimento alle ragioni di condivisione dell’annullamento delle riprese a tassazione riguardanti il carburante e della conseguenziale riduzione parziale delle sanzioni, né, tanto meno, sulla ritenuta (da parte dei primi giudici) illegittimità del rilievo riguardante le perdite su crediti e della mancanza dei presupposti per la loro deducibilità.
3.2 Si è realizzato, dunque, un vizio estrinseco della motivazione, limitatamente all’impugnazione incidentale, che risulta anomala perché parvente, a cui consegue la nullità della pronuncia impugnata, poiché rende impossibile, nello specifico, la verifica di logicità della stessa motivazione sotto forma di controllo sull’osservanza delle norme sul metodo del giudizio di fatto (v. 3, 08/10/2021, 27411).
4. Il ricorso va conseguentemente accolto per quanto di ragione, con rinvio, per nuovo esame, dell’impugnazione incidentale dell’Agenzia delle Entrate, alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, che è tenuta a provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto in motivazione, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.
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