Corte di Cassazione sentenza n. 17177 depositata il 26 maggio 2022 – I contributi erogati per la formazione professionale di soggetti terzi all’ENFAP in base alla normativa comunitaria e regionale non possono essere esclusi dall’assoggettabilità ad IRAP perché per essi non è prevista una correlazione diretta tra l’importo erogato a titolo di contributo ed il corrispondente componente negativo indeducibile, essendo tali contributi parametrati, nella loro quantificazione, ai componenti negativi costituiti dai costi riferiti a ciascun progetto formativo nel suo complesso, mentre, per non essere soggetti a IRAP, devono essere direttamente riferiti ad un costo specifico e non deducibile ai fini dell’imposta