Corte di Cassazione sentenza n. 17343 depositata il 27 maggio 2022
Plusvalenze in via induttiva – esclusione
Rilevato che:
nella controversia avente ad oggetto l’impugnazione da parte di T.I., quale erede di Celestino Tedeschi, di avviso di accertamento, relativo a IRPEF dell’anno 2006 ed emesso ai sensi dell’art.67, comma 1 lett. b) del d.P.R. n.917 del 2016 (avendo l’Ufficio accertato una plusvalenza non dichiarata a seguito di compravendita di un terreno con sovrastante fabbricato), la Commissione tributaria regionale del Molise, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dalla parte privata, confermando la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso;
il Giudice di appello riteneva che il valore del terreno, rideterminato in sede di imposizione di registro (avvenuta con adesione della cessionaria), fosse utile per fondare la presunzione per la rideterminazione della plusvalenza e la sua conseguente tassazione, restando a carico della contribuente l’onere di fornire la prova contraria. Onere al quale, evidentemente, la contribuente non ha in alcun modo fatto fronte;
avverso la sentenza T.I. ha proposto ricorso articolando un unico motivo;
l’Agenzia delle entrate, con il controricorso, preso atto dello ius superveniens costituito dall’art.5 del d.lgs. n.147 del 2015 e, rilevato che l’Amministrazione finanziaria aveva comunicato di avere iniziato il procedimento per annullare in via di autotutela l’avviso di accertamento impugnato, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis cod.proc.civ., in camera di consiglio.
Considerato che:
1. l’unico motivo di ricorso – rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt.68 dPR.917/86 in relazione all’art.5, comma 2, d.lgs.14/09/2015 n.147 e 2697 cod.civ. – è fondato alla luce del principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l’Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l’Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria (cfr. Cass., Sez. 5 n.12131 del 08/05/2019; id. n. 9513 del 2018);
nel caso in esame, atteso anche il contenuto del controricorso, è da escludersi che fossero stati forniti ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti con la conseguenza che la sentenza impugnata va cassata e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente;
la soluzione della controversia, sulla base dello ius superveniens, legittima la compensazione tra le parti delle spese processuali dei gradi di merito e del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
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