Corte di Cassazione sentenza n. 17390 depositata il 27 giugno 2019
Lavoro – Sicurezza sul lavoro – Infortunio sul lavoro/malattia professionale – Rapporto di lavoro – Rapporto di lavoro subordinato – Causalità lavorativa della patologia – Nesso causale – Non sussiste
Rilevato che
La Corte di appello di Bologna con la sentenza n. 1456/2017 aveva rigettato l’appello proposto da V.A. avverso la decisione con la quale il tribunale locale aveva rigettato la domanda dalla stessa proposta, diretta ad ottenere il riconoscimento della causalità lavorativa della patologia che aveva determinato la malattia ed il decesso del coniuge C.A..
La corte bolognese, all’esito della ctu medico legale, aveva escluso la causalità lavorativa nella patologia da cui era stato affetto il C.A..
Avverso tale decisione la V.A. aveva proposto ricorso affidato a due motivi cui resisteva con controricorso l’Inail
Veniva depositata proposta al sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza In camera di consiglio.
Considerato che
1) Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e art. 41 c.p. ( art. 360 co.l n. 3 c.p.c.), per aver errato, la corte d’appello, nel non ritenere che l’attività svolta dal C.A. lo esponesse a rischio di Inalazione delle fibre di amianto. Rilevava la errata valutazione sul nesso causale.
Il motivo risulta inammissibile: preliminarmente deve rilevarsi che la censura non contiene la specifica Indicazione sulle ragioni violative delle norme richiamate; peraltro risulta comunque inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.n. 8758/017- Cass.n. 18721/2018).
Nel motivo in esame il ricorrente non ha indicato quale violazione delle norme richiamate sia stata compiuta dalla sentenza impugnata, invece imputando l’asserito vizio ad una errata valutazione delle risultanze testimoniali, il cui ri-esame è estraneo a questa sede di legittimità.
2) Con il secondo motivo è dedotta la omessa oppure insufficiente motivazione della sentenza ( art. 360 co.l n. 5 c.p.c.)
Il motivo risulta inammissibile sotto più profili. Intanto perchè la omessa e/o insufficiente motivazione non è denunciabile dopo la riformulazione dell’art. 360 co.l n. 5 c.p.c. A riguardo questa Corte ha chiarito che “la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” ( Cass. SU n. 8053/2014).
Ulteriore ragione di inammissibilità è la presenza, nel caso in esame, di una “doppia conforme” ovvero di una decisione di medesimo segno in entrambi i gradi del giudizio di merito. Secondo l’orientamento già espresso da questa Corte ed al quale si intende dare seguito, nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dal quinto comma dell’art. 348 ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui a! n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ( Cass. n.26774/2016; Cass. n. 5528/2014).
Nella specie la decisione della Corte di merito, nel confermare integralmente la sentenza del Tribunale, ha condiviso la valutazione sui fatti compiuta dal giudice di prime cure.
L’adesione del Giudice di appello rispetto al giudizio di fatto espletato dal Tribunale rende evidente come quest’ultimo costituisca il fondamento della decisione di rigetto dell’appello, rispetto alla quale alcuna differente e opposta allegazione, circa l’eventuale contrasto tra le decisioni , e’ stata invece formulata dal ricorrente.
Il motivo si appalesa quindi inammissibile, come anche il ricorso.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ‘ ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 2.500,00 per compensi ed E. 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 agosto 2021, n. 23505 - In tema di assicurazione contro le malattie professionali, la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alla tabella n. 4 allegata al D.P.R. 30…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 marzo 2021, n. 7515 - Risarcimento del cd. danno morale - Decesso del lavoratore dovuto a patologia contratta durante il periodo lavorativo e riconosciuta dall'INAIL - Necessario nesso di causalità tra malattia del…
- Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione IV, sentenza n. 3337 depositata il 17 giugno 2019 - Non può essere riconosciuta l’esistenza di una causa di servizio dell'infermità accusata laddove il nesso causale o concausale fra le…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 25384 depositata il 29 agosto 2023 - L'ordinamento tributario italiano, per evitare una doppia imposizione economica sul piano interno, prevede, simmetricamente, la tassazione in capo al coniuge o ex coniuge accipiens,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 06 marzo 2019, n. 6545 - Nesso causale tra l'attività lavorativa e il decesso per esposizione all’aminato
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 ottobre 2021, n. 26709 - Lo svolgimento di altra attività da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Per il provvedimento di sequestro preventivo di cu
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 47640 depositata il…
- Il dirigente medico ha diritto al risarcimento qua
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28258 depositata il 9 ottobre 20…
- Il lavoratore in pensione ha diritto alla reintegr
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n . 32522 depositata il 23 novembre…
- Il dolo per il reato di bancarotta documentale non
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 42856 depositata il 1…
- La prescrizione in materia tributariava eccepita d
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27933 depositata il 4 ottobre 20…