Corte di Cassazione sentenza n. 17479 depositata il 31 maggio 2022
sanzioni amministrative
FATTI DI CAUSA
Con l’ordinanza impugnata questa Corte accoglieva il primo motivo del ricorso (assorbiti gli altri) dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 16/12/10 (recte, n. 27/13/11), che quindi cassava e, decidendo nel merito, rigettava il ricorso introduttivo della lite, con compensazione integrale delle spese processuali.
La Corte osservava in particolare che non sussisteva la ritenuta “incertezza normativa tributaria” e che quindi nel caso di specie (versamento tardivo delle accise sul gas metano) dovevano essere applicate le sanzioni previste dall’art. 13, d.lgs. 471/1997.
Per la revocazione di tale ordinanza ricorrono G.R. spa (già G.R. spa) e G.G. e Luce spa (già G.G. spa) deducendo un motivo unico, poi illustrati con una memoria.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo dedotto -ex art.. 95, n. 4, cod. proc. civ.- le ricorrenti denunciano, quali errori di fatto revocatorii, la mancata applicazione nell’ordinanza impugnata dello jus superveniens per esse più favorevole e la mancata considerazio;1e della G.G. e Luce quale parte processuale (controricorrente).
In particolare, per un verso, lamentano che la Corte, esclusa la sussistenza dell’esimente affermata dal ç1iudice tributario di appello (obiettiva incertezza normativa) e quindi, cassandone la decisione, decidendo nel merito, non abbia tenuto conto che la norma sanzionatoria (art. 13, d.lgs. 471/1997) era stata modificata/mitigata dall’art. 23, comma 31, di 98/2011, ccn conseguente riduzione del trattamento sanzionatorio, impugnato in contrasto ponendosi peraltro il provvedimento con l’evo1uzione successiva della giurisprudenza di questa Corte, secondo lél quale in caso di ritardo nel versamento dell’imposta di consumo sul gas non era applicabile la prima disposizione legislativa citata, bensì, in via esclusiva, l’art. 3, comma 4, d.lgs. 504/1995 (interessi di mora come “sanzione” ed in luogo della stessa); per altro verso, che l’ordinanza impugnata risulta pronunciata soltanto nei confronti di Gesarn spa e non anche di G.G. spa (ora G.G. e Luce spa), anct1’essa controricorrente.
Sotto quest’ultimo profilo la censura è palesemente infondata, implicando l’omessa menzione di Ge am Gas spa nell’ordinanza impugnata -al più-· la correzione di un errore materiale.
La censura è invece inammissibile in ordine al dedotto profilo del contrasto della pronuncia in esame con la successiva giurisprudenza di questa Corte, posto che trattasi all’evidenza di un -preteso- error juris che senz’altro non può essere fatto valere con il mezzo impugnatorio de quo, esclusivamente riservato, nelle previsione azionata, agli errores facti.
Ciò posto, in relazione al profilo dell21 mancata applicazione dello jus superveniens ex art. 23, comma 31, di 6 luglio 2011, n. 98, la censura è invece ammissibile ed altresì fondata.
Tale disposizione legislativa, con la quale si è disposto che «Per coordinare l’entita’ delle sanzioni al ritardo dei versamenti, all’articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, sono soppresse le seguenti parole: “riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria”», è infatti entrata in vigore dopo la proposizione nel giudizio a quo sia del ricorso (20 maggio 2011) sia del controricorso (4 luglio 2011), il che depriva di fondamento l’eccezione formulata dal PG, in base al principio di diritto di cui a Cass. 3492/2005, circa l’anteriorità dell’evento normativo evocato a detti atti introduttivi di quel giudizio.
In secondo luogo, tenuto conto di quanto appena osservato e proprio in virtù dell’ulteriore principio di diritto cui si riferisce il PG medesimo (ex Cass. 8939/2021), la memoria ex art. 378, cod. proc. civ. non solo era la prima difesa utile con la quale le società contribuenti potevano chiedere l’applicazione di detto jus superveniens, ma deve altresì considerarsi un “veicolo” rituale per la deduzione dello stesso.
Ciò posto in punto ammissibilità jel profilo in esame della censura, ne va affermata la fondatezza, anzitutto perché risulta evidente che alla Corte nel pronunciare l’ ordinanza revocanda è mancata la “percezione” della presentazione di detta memoria, della relativa questione di applicabilità dello jus superveniens nella stessa formulata e quindi ne è difettata la correlativa statuizione, non essendovene traccia in alcuna parte delle decisione.
Peraltro va rilevato che la modifica dell’art. 13, d.lgs. 471/1997 in questione dev’essere indiscutibilmente considerata quale /ex mitior, poiché, stante l’abrogata “riserva” di applicabilità contenuta nella formulazione originaria di tale disposizione legislativa, la sanzione concretamente irrogata è stata determinata nella misura del 30% dell’imposta non versata nei termini, meriti-e tolto detto limite la stessa è riducibile «ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo».
E va altresì osservato che questa Corte ha, condivisibilmente, affermato la retroattività della modifica alla norma sanzionatoria in questione, secondo il principio di diritto che «In tema di sanzioni per il ritardo nel versamento dell’accisa su birre e bevande alcoliche, l’art. 13, comma primo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, è stato novellato dall’art. 23, comma 31, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così permettendo che la riduzione della sanziona per il ritardato versamento dell’accisa, in caso di ritardo non superiore ai quindici giorni, operi per ogni ipotesi, dunque anche prescindendo dalla sussistenza di garanzia reale o personale per l’intero credito, trattandosi di requisito espunto, con applicabilità immediata di detta normativa, incidendo essa favorevolmente sull’entità della sanzione ed essendo quest’ultima l’oggetto dell’impugnazione prospettata in giudizio dal contribuente ed atteso il disposto dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472» (Sez. 5, Sentenza n. 8751 del 10/(4/2013, Rv. 626328 – 01) ed il Collegio intende dare seguito a tale arresto giurisprudenziale.
Infine, si deve rilevare che è pacifico in fatto che il ritardo di versamento in esame è di quattro giorni (31 dicembre 2002 invece che 27 dicembre 2002).
In conclusione, accolto il ricorso nei limiti di cui sopra, l’ordinanza impugnata va revocata, va cassata la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 27 /13/11, depositata il 14 febbraio 2011, limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale, anche per le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte, accoglie il ricorso nei termini dl cui in motivazione, revoca l’ordinanza impugnata, cassa la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana alla quale rinvia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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