Corte di Cassazione sentenza n. 17481 depositata il 31 maggio 2022
sanzioni amministrative
FATTI DI CAUSA
La MP s.p.a. (in breve MP) proponeva ricorso avverso l’atto di contestazione N. T9PCOT100361 del 16.06.2010, con il quale l’Agenzia delle Entrate le aveva irrogato la sanzione amministrativa, pari ad€ 123.794,40 – per la violazione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, in relazione al ritardato versamento della somma di € 412.648,00, dovuta a seguito di autoliquidazione IVA per il mese di febbraio 2005, poi saldata (mediante compensazione con un credito di pari importo) in due rate, rispettivamente in data 19.01.2007 e in data 25.01.2007 – eccependo la violazione degli artt. 54-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2, comma 3, del d.lgs. n. 462 del 1997.
La Commissione tributaria provinciale di Lecco rigettava il ricorso ritenendo non applicabili le disposizioni invocate.
La Commissione tributaria regionale di Milano respingeva l’appello proposto dalla MP, affermando che l’Ufficio non aveva eseguito un controllo automatizzato, in quanto aveva dovuto verificare se il credito IVA 2006 fosse sufficiente per compensare il debito d’imposta. Pertanto, non si applicavano le norme previste dall’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e non poteva essere invocata neppure la riduzione per il ravvedimento ex art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, atteso che il pagamento del tributo era stato effettuato oltre il limite temporale previsto dalla predetta disciplina.
La MP propone ricorso per cassazione con due motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; deposita anche memoria
Il ricorso è stato rinviato alla pubblica udienza in esito ad adunanza della Sesta sezione civile.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso, la contribuente denuncia, ai sensi dell’art. 360 3 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e 6 della legge n. 212 del 2000, per avere la CTR erroneamente ritenuto che non si applicassero le norme previste dall’art. 54-bis del d.P.R. cit., ivi compreso l’obbligo di notificare alla contribuente un avviso bonario, la cui mancanza, non solo le aveva impedito di avvalersi della riduzione della sanzione nella misura del 10%, ma aveva determinato l’illegittimità del successivo atto di contestazione impugnato, per violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale.
2. Con il secondo motivo, denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 462 del 1997, sostenendo che il mancato invio dell’avviso bonario le avrebbe precluso la possibilità di avvalersi della riduzione della sanzione, non facendo decorrere il termine previsto dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. cit.
3. Il primo motivo è inammissibile.
3.1 Per quanto riguarda la denuncia di illegittimità dell’atto di contestazione impugnato, per mancato invio della comunicazione d’irregolarità, la censura non rispetta il principio di autosufficienza. Ed invero, trattandosi di questione nuova, non trattata dalla sentenza impugnata (la CTR si era limitata a precisare che “la contribuente ammette che i versamenti sono stati tardivi e quindi dovute sanzioni”), la ricorrente avrebbe dovuto allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, indicando in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, “onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa” (ex multis, Cass. 22/12/2005 n. 28480).
3.2 Per il resto, il motivo difetta di specificità, non avendo la ricorrente spiegato per quale ragione, a fronte della esaustiva motivazione della sentenza impugnata, la sanzione doveva essere irrogata necessariamente mediante la diretta iscrizione a ruolo dell’importo dovuto, a seguito della procedura del controllo automatizzato ai sensi dell’art. 54-bis del P.R. n. 633 del 1972 (sulla facoltatività dei mezzi di irrogazione delle sanzioni per omesso o ritardato versamento dell’imposta, si veda Cass. 15/07/2015, n. 14848).
4. In ogni caso, entrambi i motivi sono
4.1 Secondo un orientamento ormai consolidato di questa Corte, a cui il Collegio intende aderire, “in materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997” (Cass. 6/07/2016, n. 13759; Cass. 28/06/2019, n. 17479; Cass. 30/06/2021, n. 18405).
4.2 Pertanto, nella procedura di controllo automatico della dichiarazione non viene riconosciuto al contribuente il diritto di ottenere sempre la riduzione delle sanzioni, prevista solo nel caso – nella specie non sussistente – in cui dal predetto controllo emerga “un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione”.
Detta riduzione non spetta, comunque, in caso di omessi o tardivi versamenti di imposte, in relazione ai quali non è prescritto l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità.
5. Il ricorso va, quindi, rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la MP s.p.a. al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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